Cassazione Civile, Ordinanza n. 00831/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma pretesamente dovuta a titolo di corrispettivo residuo per la costruzione di un centro sportivo con piscina. L’opponente aveva sostenuto, in sintesi, che il rapporto fosse regolato da una scrittura privata del 28 marzo 2000 contenente clausola compromissoria e che successivi atti fossero inefficaci o simulati, con conseguente devoluzione della controversia ad arbitri. In corso di causa era stata proposta querela di falso contro una controdichiarazione del 7 novembre 2002. La Corte d’appello aveva respinto il gravame della società cessionaria del credito, ritenendo decisiva la controdichiarazione e la clausola compromissoria. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c. e dell’art. 1230 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare il verbale di consegna del 16 aprile 2003, dal quale emergeva che il rapporto originario era stato sostituito da un diverso accordo verbale, novativo, relativo a una piscina coperta, con conseguente insussistenza di una valida base per la clausola compromissoria originaria; 2) violazione dell’art. 221 c.p.c., sostenendo che la scrittura del 7 novembre 2002 integrasse un riempimento abnorme di foglio in bianco o comunque absque pactis e che il nuovo accordo verbale non potesse contenere una clausola compromissoria valida, dovendo essere pattuita per iscritto; 3) violazione degli artt. 819 ter e 42 c.p.c., contestando l’esclusione della natura processuale della questione sulla competenza arbitrale e il mancato rilievo del giudicato formatosi sulla precedente decisione di regolamento di competenza. Il resistente, con ricorso incidentale condizionato, ha invece dedotto violazione degli artt. 279 e 2909 c.c., contestando che si fosse formato giudicato interno sulla legittimazione processuale della società ricorrente e sulla cessione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare una censura decisiva relativa al verbale di consegna del 16 aprile 2003 e al possibile carattere novativo del rapporto, con conseguente insufficienza della motivazione in punto di decisività della controdichiarazione e della clausola compromissoria. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non aveva efficacemente censurato la ratio decidendi fondata sul giudicato interno relativo alla legittimazione della società appellante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come parametro di legittimità della motivazione della sentenza d’appello, in relazione all’omesso esame di una censura decisiva
invocato per censurare il mancato esame di un documento ritualmente prodotto e trascritto
richiamato in relazione alla dedotta novazione dell’obbligazione originaria e alla sostituzione del rapporto
evocato per sostenere l’ammissibilità della querela di falso e la natura del preteso riempimento del foglio in bianco
richiamato per sostenere che la questione sulla competenza arbitrale avesse natura di rito
richiamato in relazione all’impugnabilità e al giudicato sul regolamento di competenza
usato dalla Corte per affermare che la natura decisoria di un provvedimento dipende dal suo contenuto e non dalla forma
richiamato nel ricorso incidentale per contestare il giudicato interno
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ribadisce che la specifica indicazione e trascrizione del documento è necessaria solo quando il motivo si fondi in modo decisivo su di esso
richiamati per la disciplina della querela di falso, ritenuta non pertinente rispetto al caso di riempimento contra pacta
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione o la violazione di legge possono sussistere quando il giudice di merito ometta di esaminare una censura di appello potenzialmente decisiva, soprattutto se tale censura riguarda un documento ritualmente acquisito e idoneo a incidere sulla qualificazione del rapporto o sulla decisione sulle questioni preliminari.
- Ai fini dell’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la specifica indicazione del documento è necessaria solo quando il motivo di ricorso si fondi in modo decisivo su quel documento e la sua mancata considerazione renda incomprensibile la doglianza; non è invece richiesto un formalismo eccessivo se il documento è trascritto e localizzato nel ricorso.
- La valutazione della clausola compromissoria e, più in generale, della validità dell’assetto contrattuale va compiuta alla luce dell’effettivo contenuto degli accordi successivi tra le parti: se il rapporto originario risulta novato o sostituito da un nuovo accordo, occorre verificare se la clausola arbitrale sopravviva o sia stata superata.
- La querela di falso non è lo strumento appropriato quando si contesta un riempimento contra pacta o comunque una difformità dell’uso del foglio rispetto agli accordi tra le parti, se la contestazione attiene alla formazione sostanziale del documento e non alla sua falsità materiale o ideologica.
- Per stabilire se un provvedimento del giudice abbia natura decisoria e sia suscettibile di passare in giudicato, occorre guardare al contenuto sostanziale e agli effetti giuridici del provvedimento, non alla sua forma esteriore o alla sua intestazione.
- Un motivo di ricorso incidentale è inammissibile quando non attacca in modo specifico la ratio decidendi autonoma posta a fondamento della sentenza impugnata; la mancata censura di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione impedisce la cassazione.
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