Cassazione Civile, Sentenza n. 13498/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Scuola impugnava la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva riconosciuto ai docenti il diritto a una retribuzione pari a quella corrisposta al personale amministrativo delle Scuole Europee di tipo I (ai sensi dell'art. 1, comma 11, legge n.115/2009), condannando la Scuola al pagamento delle differenze retributive e dichiarando illegittima la decurtazione del 25% operata dal 2013/2014. La Scuola deduceva, tra l’altro, che la stessa dovesse essere qualificata come istituzione statale con conseguente applicazione del c.c.n.l. del comparto scuola e contestava l'onere di provare l'adeguamento alla retribuzione delle Scuole Europee; i ricorrenti incidentali contestavano invece il mancato riconoscimento dello straordinario parametricamente all'orario delle Scuole Europee (21 periodi da 45 minuti) e denunciavano extrapetizione per la valutazione della "pausa" inter-lezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Scuola e il ricorso incidentale, assorbendo il ricorso incidentale condizionato. La Corte ha confermato che, pur trattandosi di una istituzione scolastica statale, la Scuola per l'Europa di Parma è regolata da un regime speciale previsto dalla legge istitutiva (legge n.115/2009) che prevede l'equiparazione della retribuzione a quella delle Scuole Europee di tipo I per la sola durata dell'incarico; la determinazione concreta delle retribuzioni è rimessa al Consiglio di amministrazione nei limiti e sulla base del decreto d'attuazione (d.m. n.138/2010). Pertanto la decurtazione del 25% decisa dalla Scuola è illegittima in mancanza della prova, a carico della Scuola, che tale riduzione fosse stata adottata per mantenere l'equiparazione al parametro delle Scuole Europee. Sul punto dello straordinario e dell'orario, la Corte ha ritenuto infondate le censure: la Corte territoriale ha adeguatamente interpretato la normativa e le valutazioni di fatto sul concreto orario di servizio non sono sindacabili in sede di legittimità. Le spese di lite sono state compensate tra le parti; il contributo previsto dall'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002 è stato rilevato solo nei confronti dei ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
art. 1, comma 11: al personale è corrisposta, per la sola durata dell’incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I "tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari"
La legge istituisce un regime retributivo speciale e di rango superiore: il personale della Scuola ha diritto a una retribuzione equiparata a quella delle Scuole Europee di tipo I per la durata dell'incarico; tale norma prevale su eventuali pattuizioni peggiorative.
decreto ministeriale n. 138 del 2010
art. 6: il Consiglio di amministrazione determina in concreto le retribuzioni "mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee ... nel limite massimo previsto dalla Tabella A"
La normativa secondaria affida al Consiglio d'amministrazione la determinazione delle retribuzioni ma la condiziona all'obbligo di equiparazione al parametro delle Scuole Europee e al limite indicato nella Tabella A; non autorizza riduzioni libere in contrasto con la legge istitutiva.
c.c.n.l. del comparto scuola
Non si applica al personale della Scuola per l’Europa di Parma per effetto della disciplina speciale prevista dalla legge istitutiva, nonostante la qualificazione della Scuola come istituzione statale.
Richiamato il principio dell'onere della prova: incombe sulla Scuola dimostrare che la riduzione retributiva fosse effettivamente necessaria per adeguare la retribuzione al parametro delle Scuole Europee.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di norme di legge e vizio di motivazione/extrapetizione); la Corte ha ritenuto infondati/difendibili i motivi prospettati.
Norma sul versamento del contributo per il giudizio; la Corte ha dato atto della sussistenza dell'obbligo solo nei confronti dei ricorrenti incidentali, escludendolo per l'Amministrazione dello Stato.
Riferimento alla competenza ministeriale per l'adozione del decreto attuativo che determina le retribuzioni in coordinamento con altri Ministeri.
Massime di principio
- La qualificazione di una scuola come "statale" non comporta automaticamente l'applicazione del contratto collettivo della scuola quando una legge istitutiva prevede un regime speciale: prevale la disciplina speciale di rango superiore.
- Se la legge prevede equiparazione retributiva a parametri esterni (es. Scuole Europee), ogni riduzione retributiva adottata dall'ente deve essere provata dall'amministrazione come necessaria e coerente con quel parametro; l'onere della prova grava sul datore che ha operato la decurtazione.
- I poteri amministrativi di determinare la retribuzione (es. del Consiglio d’amministrazione) vanno interpretati in conformità ai limiti e criteri fissati dalla legge e dal decreto attuativo e non autorizzano deroghe in pejus rispetto alla disciplina di rango superiore.
- La determinazione giudiziale dell'orario di servizio e delle equivalenze pratiche (es. periodi di lezione da 45 minuti e pause) rientra nelle valutazioni di fatto della Corte d’appello e, salvo vizi gravi di motivazione o extrapetizione, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Le pattuizioni individuali non possono derogare a norme imperative o a disposizioni di rango superiore che riconoscano trattamenti economici specifici; pertanto clausole peggiorative sono inefficaci se contrastano con la legge istitutiva.
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