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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13500/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia per cessazione del rapporto di lavoro pubblico per raggiunti limiti di età. Il dipendente Colella aveva chiesto il trattenimento in servizio per un anno oltre il compimento del 65° anno (dal 1/3/2011 al 1/3/2012) invocando l'applicazione della "finestra" di dodici mesi prevista dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 (conv. in l. n.122/2010) poiché aveva maturato i requisiti per la pensione nel febbraio 2011; l'I.N.P.S. lo aveva collocato in quiescenza dal 1/3/2011. Il giudizio verteva dunque sull'applicabilità del regime delle "finestre" ai lavoratori pubblici e sul diritto alla permanenza in servizio e conseguente risarcimento per il periodo contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'I.N.P.S., confermando la decisione della Corte d'appello di Salerno che aveva riconosciuto a Colella il diritto al trattenimento in servizio dal 1/3/2011 al 1/3/2012 e lo aveva condannato al risarcimento del danno per la mancata permanenza in servizio. La Cassazione ha ritenuto applicabile il regime della finestra di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 anche ai dipendenti pubblici e ha escluso che la mera possibilità di accesso alla pensione di anzianità (non esercitata con domanda) impedisca l'applicazione della finestra; ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'INPS per riferirsi a norme non pertinenti o non applicabili ratione temporis. L'I.N.P.S. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. n. 78/2010 (conv. l. n. 122/2010)

    Introduce il differimento ope legis dell'accesso alla pensione ("finestra" di 12 mesi) e trova applicazione anche ai dipendenti pubblici che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia; comporta che il decorso dell'accesso alla pensione è posticipato indipendentemente dall'eventuale mancata domanda per altra forma di pensionamento.

  • art. 1 l. n. 243/2004

    Riferito nella controversia per distinguere i casi di accesso al trattamento pensionistico; la sentenza evidenzia che la finestra opera rispetto alle età previste dai singoli ordinamenti.

  • art. 16 d.lgs. n. 503/1992

    Richiamato dall'INPS nel secondo motivo ma ritenuto non pertinente o non applicabile ratione temporis al caso di specie; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 2, comma 5, d.l. n. 101/2013

    Richiamato dall'INPS ma considerato non pertinente al periodo e alla fattispecie dedotta in ricorso; non rilevante per la decisione.

  • art. 2, comma 11, d.l. n. 95/2012 (conv. l. n.135/2012)

    Analogamente richiamato ma non ritenuto applicabile al caso concreto.

  • art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 (conv. l. n.133/2008)

    Riferimento alla disciplina del collocamento a riposo per massima anzianità contributiva; la Corte sottolinea che il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunta anzianità contributiva richiede motivazione per consentire il controllo di legalità, e sarebbe incoerente esonerare dall'obbligo motivazionale quando la finestra posticipa il diritto alla pensione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riferito ai presupposti processuali per il versamento del contributo e indicato dalla Corte ai fini formali della sentenza; la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni richieste.

Massime di principio

  • La disciplina della "finestra" di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche ai dipendenti pubblici: se il lavoratore matura i requisiti per la pensione nel periodo di operatività della norma, l'accesso al trattamento è differito di 12 mesi anche per il pubblico impiego.
  • La possibilità di accesso a una diversa prestazione pensionistica (es. pensione di anzianità) non opponibile quale motivo ostativo alla finestra quando il lavoratore non abbia effettivamente esercitato tale alternativa con formale domanda: la pensione di anzianità si perfeziona anche con la volontà dell'interessato, quindi l'assenza di domanda esclude che il diritto si sia concretamente realizzato.
  • Il collocamento a riposo d'ufficio di un pubblico dipendente per raggiunti limiti (anzianità/contributi) richiede motivazione quando il quadro normativo non prevede una cessazione automatica; non è coerente pretendere una cessazione automatica se la normativa posticipa l'accesso al trattamento pensionistico.
  • Le contestazioni basate su norme diverse e non pertinenti ratione temporis o materiae (richiami normativi non attinenti ai fatti) sono inammissibili e non ostano al riconoscimento del diritto al trattenimento in servizio.
  • In caso di cessazione illegittima rispetto al regime delle finestre, il dipendente può ottenere il trattenimento in servizio e il risarcimento del danno (differenze retributive rispetto alla pensione percepita) per il periodo di illegittima estromissione.

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