Cassazione Civile, Sentenza n. 13430/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito: in primo grado il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullità di 8 cartelle per intervenuta prescrizione e di 5 avvisi di addebito relativi a periodi successivi alla chiusura della posizione previdenziale (24/09/2010). La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile l'opposizione agli avvisi di addebito perché proposta oltre il termine previsto dall'art. 24 D.lgs. n.46/1999, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. Riscossione Sicilia ha proposto ricorso per cassazione contestando (i) decisione ultra petita sulla riconducibilità dell'intimazione di pagamento alla cartella, (ii) travisamento della prova e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. circa la regolarità della notifica, e (iii) errata qualificazione della soccombenza e conseguente riparto delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad causam della ricorrente Riscossione Sicilia S.p.A., ritenendo che, in materia di pretesa contributiva iscritta a ruolo, la legittimazione a contraddire sul merito spetti esclusivamente all'ente impositore (INPS). La pronuncia richiama e applica la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. S.U. n. 7514/2022) secondo cui il concessionario della riscossione è estraneo alla contestazione del merito contributivo; il vizio di legittimazione è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione. Il ricorso è quindi respinto come inammissibile, nulla pronunciando sulle spese del giudizio e prevedendo l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
D.lgs. n.46/1999 art.24
Stabilisce i termini per l'impugnazione degli avvisi di addebito; la Corte ha ritenuto che l'opposizione agli avvisi era stata proposta oltre il termine previsto, rendendola inammissibile.
D.l. n.209/2002 art.4 comma 2-quater (conv. con l. n.265/2002)
Modifica la disciplina dell'art.24 D.lgs. 46/1999; utilizzata per delineare la disciplina della legittimazione a impugnare le pretese contributive.
D.lgs. n.112/1999 art.39
Richiamato in relazione al ruolo del concessionario della riscossione; la Corte afferma che tale norma non autorizza il concessionario a contestare il merito della pretesa contributiva.
Codice di procedura civile art.112
Invocato dal ricorrente per denuncia di decisione ultra petita; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal difetto di legittimazione.
Codice di procedura civile art.360 co.1 n.3 e n.4
Norme che regolano i motivi di cassazione; i motivi prospettati (travìsamento della prova, ultra petita) non sono stati esaminati nel merito per l'inammissibilità per carenza di legittimazione.
Codice di procedura civile art.115
Richiamato in relazione al travisamento della prova; la Corte non è entrata nel merito avendo escluso la legittimazione della ricorrente.
Codice di procedura civile artt.91 e 92
Rilevanti per la questione delle spese di lite; la Corte non ha disposto nulla sulle spese del presente giudizio dato il mancato impulso difensivo degli intimati e l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile art.81
Richiama il principio che nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio; utilizzato per fondare la declaratoria di carenza di legittimazione della ricorrente.
D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater
Prevede l'integrazione del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente.
Cass. S.U. n.7514/2022 (giurisprudenza richiamata)
Principale precedente utilizzato: afferma che la legittimazione a contestare il merito della pretesa contributiva spetta esclusivamente all'ente impositore (INPS) e che il concessionario è estraneo al merito; il difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio.
Cass. S.U. n.1912/2012
Richiamata in ordine alla rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione anche in sede di legittimità.
Cass. S.U. n.7925/2019
Richiamata per il principio che la decisione nel merito da parte dei giudici di merito non costituisce giudicato implicito sulla legittimazione ad agire quando la questione non sia stata sollevata dalle parti.
Cass. n.8829/2007
Citata come riferimento che non è possibile per un soggetto esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui quando non previsto dalla legge.
Massime di principio
- La legittimazione a contestare il merito di una pretesa contributiva iscritta a ruolo spetta esclusivamente all'ente impositore (es. INPS); il concessionario alla riscossione non può proporre impugnazioni sul merito del debito.
- Il concessionario/agent della riscossione può comunque subire gli effetti di una sentenza che annulli cartelle o ruoli, ma non è parte legittimata a discutere la sussistenza del credito contributivo.
- Il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio anche in sede di Cassazione e comporta l'inammissibilità del ricorso; va quindi valutato tempestivamente dalle parti e dai giudici.
- In contestazioni relative ad avvisi di addebito, è fondamentale verificare i termini di impugnazione previsti dall'art.24 D.lgs. n.46/1999: impugnazioni tardive possono essere dichiarate inammissibili indipendentemente dal merito.
- Se si è il concessionario e si vogliono proporre contestazioni, conviene limitarsi a far valere vizi formali o di notifica direttamente rilevabili che non investono il "merito" della pretesa contributiva, o coordinarsi con l'ente impositore affinché sia quest'ultimo a impugnare il ruolo sul merito.
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