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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13492/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva riformato la pronuncia di primo grado riconoscendo la risoluzione del rapporto di lavoro e l'efficacia del licenziamento intimato il 6.11.2018 per appropriazione di denaro, con riferimento all'utilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite dall'azienda e all'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale del 6.4.2004 in materia di riprese audiovisive; dedotta anche la violazione degli artt. 4 e 7 della legge n.300/1970 e censurata la valutazione probatoria dei messaggi WhatsApp e delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da Zanon (ritenendo che esso si limitasse a proporre una diversa interpretazione plausibile dell'accordo collettivo senza dedurre vizi di motivazione o regole ermeneutiche violate) e ha rigettato il ricorso incidentale autonomo della società. Di conseguenza la sentenza della Corte d'Appello è confermata nella parte rilevante (risoluzione del rapporto e indennità di sei mensilità già pagata). La Corte ha tuttavia condiviso il principio secondo cui, nel procedimento disciplinare, il datore di lavoro è tenuto a consentire la consultazione dei documenti aziendali richiesti dall'incolpato se necessari per predisporre un'adeguata difesa; il diniego di visione dei filmati può quindi integrare una violazione procedurale. Compensate le spese processuali; disposti gli adempimenti relativi al contributo unificato secondo il DPR n.115/02

Norme richiamate

  • legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) - art. 4

    L'eccezione relativa all'art. 4 è stata in realtà ricondotta all'interpretazione dell'accordo aziendale: la Corte rileva che il ricorrente non ha dimostrato un vizio di motivazione o una violazione degli strumenti ermeneutici necessari per annullare la decisione di merito

  • legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) - art. 7

    Articolo richiamato in tema di procedimento disciplinare: pur non imponendo un obbligo formale di esibizione spontanea da parte del datore di lavoro, la giurisprudenza (richiamata dalla Corte) impone, in base a correttezza e buona fede, che i documenti aziendali necessari alla difesa siano messi a disposizione dell'incolpato su richiesta

  • legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) - art. 18 comma 4

    Richiamato nel punto di fatto come regime di tutela applicato in una fase del giudizio di merito (reintegra), ma la Corte d'appello aveva poi disposto diversa soluzione; la norma è contestualmente rilevata nel quadro delle tutele per licenziamento

  • legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) - art. 18 comma 6

    Richiamata come criterio applicato dai giudici di merito per determinare l'indennità risarcitoria (sei mensilità) in relazione alla qualificazione del licenziamento e alle relative tutele

  • accordo sindacale aziendale del 6.4.2004 (Casinò di Venezia) in materia di riprese audiovisive

    L'accordo è stato interpretato dalla Corte territoriale nel senso che le videoregistrazioni possono essere normalmente utilizzate 'a discarico' del lavoratore, ma possono essere impiegate 'a carico' solo in casi di particolare rilevanza o gravità e dopo istruttoria; la Cassazione ha ritenuto tale interpretazione plausibile e ragionevole

  • Codice Civile - artt. 1362 e ss. (interpretazione del contratto)

    Richiamati come parametro esterno di ermeneutica negoziale: la Corte ricorda che per censurare l'interpretazione di un accordo collettivo in Cassazione occorre dimostrare violazioni concrete delle regole di interpretazione (non limitarsi a proporre diversa lettura)

  • Codice di Procedura Civile - art. 360 co.1 nn. 3 e 5

    Norme che individuano i motivi di cassazione esperibili contro le sentenze di merito (violazione di norme civili o omissione di fatto decisivo): la Corte evidenzia i requisiti stringenti per il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali

  • Codice di Procedura Civile - art. 210

    Articolo citato in discussione come possibile rimedio per ottenere l'esibizione di documenti in sede giudiziale; la Corte osserva però che tale possibilità non esclude l'obbligo datoriale di consentire la consultazione in sede disciplinare quando necessaria per la difesa

  • DPR n.115/2002 - art. 13 comma 1 quater (contributo unificato)

    Norma richiamata in dispositivo per disporre l'adempimento relativo al contributo unificato, ove ricorrenti i presupposti

Massime di principio

  • La Cassazione tende a ritenere ammissibili le interpretazioni dei contratti aziendali se sono ragionevoli e motivate: per impugnare in sede di legittimità l'interpretazione di un accordo collettivo è necessario dimostrare vizi di motivazione o violazioni delle regole di ermeneutica, non limitandosi a proporre una diversa lettura
  • Le videoregistrazioni aziendali possono essere utilizzate in sede disciplinare secondo quanto previsto dall'accordo collettivo; tuttavia, ove l'accordo o la prassi limitino l'uso, il loro impiego 'a carico' del lavoratore va valutato con attenzione e tipicamente collegato a circostanze di particolare rilevanza e a una istruttoria interna
  • Il datore di lavoro, in forza dei principi di correttezza e buona fede e dell'art. 7 dello Statuto, è tenuto a consentire la consultazione dei documenti aziendali richiesti dal lavoratore quando tale esame sia necessario per una adeguata difesa nel procedimento disciplinare; il rifiuto può compromettere la regolarità procedurale
  • La richiesta di visione di documenti/filmati non richiede necessariamente una formulazione 'ultra-qualificata': rileva che il dato sia effettivamente necessario per la difesa, specie se il lavoratore è in difficoltà nel riferire i fatti
  • Se l'incolpato non ottiene la documentazione in sede disciplinare, può anche agire in sede giudiziale (es. art.210 c.p.c.), ma ciò non esime il datore dall'obbligo procedurale di collaborazione quando la documentazione è essenziale per la difesa
  • In ricorso per cassazione, le doglianze probatorie (es. valutazione di messaggi o dichiarazioni) e le diverse esegesi dei fatti di merito sono difficilmente idonee a ottenere accoglimento se non supportate da specifici vizi di motivazione o di diritto

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