Cassazione Civile, Sentenza n. 13486/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Paselli, assistente amministrativo con contratti annuali 2011/2012-2015/2016, ha chiesto la retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I. La Scuola aveva ridotto la retribuzione del 25% a partire dall'a.s. 2013/2014. Il giudizio riguarda la legittimità di tale decurtazione e se al personale della Scuola spettasse il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola o l'equiparazione alle Scuole Europee di tipo I prevista dalla legge istitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Scuola per l’Europa di Parma confermando la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto a Paselli il diritto alla retribuzione equiparata a quella delle Scuole Europee di tipo I e aveva condannato la Scuola al pagamento delle differenze retributive. La Cassazione ha affermato che, pur riconoscendo la natura di istituzione scolastica statale della Scuola, questa è sottoposta a un regime speciale dalla legge n.115/2009: l'art.1, comma 11 stabilisce l'equiparazione retributiva al personale delle Scuole Europee di tipo I per la durata dell'incarico, mentre il decreto ministeriale n.138/2010 attribuisce al Consiglio di amministrazione il potere di determinare le retribuzioni nei limiti della Tabella A. Pertanto la riduzione del 25% decisa dal Consiglio poteva essere valida solo se la Scuola avesse provato che essa corrispondeva alla riduzione effettivamente adottata dalle Scuole Europee (parametro di equiparazione); prova che non è stata fornita. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la Scuola condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 115 del 2009
art. 1, comma 11: al personale è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I "tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari"
La legge istitutiva attribuisce un regime speciale: al personale della Scuola va riconosciuta, per la durata dell'incarico, una retribuzione equiparata a quella delle Scuole Europee di tipo I; tale trattamento è specifico e non si identifica automaticamente con il trattamento del personale di ruolo della scuola statale.
Decreto ministeriale 18 giugno 2010 n. 138
art. 6: il Consiglio di amministrazione determina in concreto le retribuzioni mediante l'equiparazione alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee, nel limite massimo previsto dalla Tabella A allegata al regolamento
La disciplina secondaria attua l'equiparazione indicata dalla legge, ma pone un limite massimo (Tabella A). Il potere del Consiglio di determinare le retribuzioni è condizionato dall'obbligo di riferirsi alle retribuzioni delle Scuole Europee e ai limiti della Tabella A; quindi una riduzione deliberata dal Consiglio è valida solo se effettivamente corrisponde al parametro di equiparazione.
Art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, posto che la Scuola aveva basato la riduzione sulla presunta riduzione delle Scuole Europee, fosse onere della Scuola provare che la decurtazione fosse stata adottata per adeguare il trattamento al parametro di equiparazione.
Art. 360 c.p.c.
Norma procedurale richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge/errata applicazione); la Corte ha ritenuto i motivi di ricorso infondati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato; la Corte ha affermato che non si applica alle Amministrazioni dello Stato che sono esentate dal versamento materiale del contributo tramite meccanismo di prenotazione a debito.
Massime di principio
- La qualificazione formale di una scuola come "statale" non esclude che una legge istitutiva possa determinare un regime speciale del personale; in presenza di norme speciali prevalgono le disposizioni speciali rispetto alle norme generali del rapporto di lavoro pubblico o collettive.
- Quando la legge prevede l'equiparazione retributiva a un parametro esterno (es. Scuole Europee) e rimette la concreta determinazione a un regolamento o a un organo amministrativo, le decisioni discrezionali dell'organo (es. Consiglio di amministrazione) devono essere coerenti con il parametro e i limiti stabiliti nella normativa di rango inferiore; l'amministrazione che applica una decurtazione deve poter dimostrare che essa è effettivamente giustificata dall'adeguamento al parametro di riferimento.
- L'onere della prova può ricadere sull'amministrazione che invoca una circostanza giustificativa della riduzione retributiva quando tale circostanza è il presupposto della misura: se la riduzione è motivata con l'equiparazione a un trattamento esterno, tocca all'amministrazione provare l'effettivo adeguamento.
- Una disposizione di rango superiore che assegna un trattamento economico specifico impedisce che una disciplina secondaria o amministrativa determini in pejus la retribuzione rispetto al parametro stabilito dalla legge, salvo che sia dimostrato che la discrepanza è conforme al criterio di equiparazione stabilito dalla legge.
- In controversie retributive di questo tipo, il giudice valuta sia la portata normativa (testo di legge e regolamento) sia la prova documentale degli adeguamenti retributivi esterni invocati dall'amministrazione; l'assenza di prova determina la restituzione delle differenze retributive al lavoratore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13482/2023 del 17/05/2023
- Sentenza lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13492/2023 del 17/05/2023
- Sentenza lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13498/2023 del 17/05/2023
- Sentenza lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13500/2023 del 17/05/2023
- Sentenza lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13592/2023 del 17/05/2023
- Sentenza lavoro · 16 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13430/2023 del 16/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →