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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13592/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 denunciando di possedere i requisiti reddituali e di risiedere da oltre dieci anni in Italia. L'INPS ha contestato la prova della permanenza ultradecennale e la Corte d'appello ha rigettato l'appello per carenza di specifiche allegazioni e documentazione idonea a dimostrare la residenza effettiva e la continuità della permanenza sul territorio nazionale. In cassazione la ricorrente ha critico la mancata valutazione degli elementi istruttori e ha sostenuto che il titolo di soggiorno attesta l'effettiva presenza in Italia; il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha confermato che la mancata allegazione e prova della residenza effettiva giustifica il rigetto delle pretese; ha condannato la ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, e ha rilevato i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, DPR n.115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge n. 335 del 1995

    Riconosce l'assegno sociale ai cittadini con età anagrafica prevista, che risiedono effettivamente e abitualmente in Italia e hanno redditi sotto i limiti; per gli stranieri l'accesso è condizionato alle successive norme sull'idoneo titolo di soggiorno e alla prova della residenza effettiva

  • Legge n. 40 del 1998

    Esegue equiparazione, ai fini delle prestazioni assistenziali, tra cittadini italiani residenti e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno, purché siano rispettati i requisiti normativi

  • Legge n. 388 del 2000

    Per gli stranieri extracomunitari condiziona il diritto all'assegno sociale alla titolarità della carta di soggiorno (oggi permesso CE per soggiornanti di lungo periodo)

  • D.Lgs. n. 286 del 1998 (modifiche successive)

    Disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (sostituto della carta di soggiorno); il titolo attesta uno status giuridico ma non sostituisce la prova della residenza effettiva e continuativa

  • D.L. n. 112 del 2008

    Ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale è corrisposto solo a chi abbia soggiornato legalmente e in modo continuativo per almeno 10 anni nel territorio nazionale; il requisito riguarda la permanenza legale decennale ma non esclude l'ulteriore accertamento della residenza effettiva

  • Cassazione - giurisprudenza richiamata

    Cass. n. 24454/2019; Cass. n. 17397/2016

    Chiarisce la nozione di residenza effettiva come abituale volontaria dimora (elemento oggettivo della stabile permanenza e elemento soggettivo della volontà di rimanervi); la stabile permanenza resiste anche a temporanei allontanamenti se la persona mantiene il centro delle proprie relazioni e vi ritorna quando possibile

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede la possibilità, quando sussistono i presupposti processuali, dell'aggravio del contributo unificato a carico della parte ricorrente; la Corte ha ritenuto sussistenti tali presupposti nel caso concreto

Massime di principio

  • Il requisito della residenza effettiva e abituale richiede specifica allegazione e prova: il mero possesso di un titolo di soggiorno non prova automaticamente la continuità o l'effettività della residenza
  • Onere della prova: il ricorrente deve produrre documenti concreti (iscrizione anagrafica, certificati di residenza, bollette, contratti di locazione, documentazione lavorativa o fiscale, certificazioni sanitarie o scolastiche che dimostrino il centro degli interessi) per dimostrare la stabile permanenza
  • La residenza si valuta anche soggettivamente: la volontà di permanere in Italia e il mantenimento del centro delle relazioni familiari e sociali sono elementi rilevanti; temporanei allontanamenti non interrompono la residenza se sussistono tali elementi
  • Il requisito del soggiorno legale continuativo di 10 anni, introdotto dal D.L. n. 112/2008, si applica alle prestazioni dal 1° gennaio 2009 in poi e va distinto dalla prova della residenza effettiva
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario censurare specificamente le ragioni giuridiche della decisione di merito e dimostrare di aver assolto gli oneri probatori: critiche generiche o invocazioni di omissione valutativa sono in genere inammissibili
  • Se non si producono prove adeguate la domanda è destinata al rigetto e il ricorrente può essere condannato alle spese e a contributi aggiuntivi; prima di proporre ricorso è opportuno raccogliere e depositare documentazione anteriore e coerente con il periodo di residenza invocato

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