Cassazione Civile, Sentenza n. 13592/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 denunciando di possedere i requisiti reddituali e di risiedere da oltre dieci anni in Italia. L'INPS ha contestato la prova della permanenza ultradecennale e la Corte d'appello ha rigettato l'appello per carenza di specifiche allegazioni e documentazione idonea a dimostrare la residenza effettiva e la continuità della permanenza sul territorio nazionale. In cassazione la ricorrente ha critico la mancata valutazione degli elementi istruttori e ha sostenuto che il titolo di soggiorno attesta l'effettiva presenza in Italia; il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha confermato che la mancata allegazione e prova della residenza effettiva giustifica il rigetto delle pretese; ha condannato la ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, e ha rilevato i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, DPR n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 335 del 1995
Riconosce l'assegno sociale ai cittadini con età anagrafica prevista, che risiedono effettivamente e abitualmente in Italia e hanno redditi sotto i limiti; per gli stranieri l'accesso è condizionato alle successive norme sull'idoneo titolo di soggiorno e alla prova della residenza effettiva
Legge n. 40 del 1998
Esegue equiparazione, ai fini delle prestazioni assistenziali, tra cittadini italiani residenti e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno, purché siano rispettati i requisiti normativi
Legge n. 388 del 2000
Per gli stranieri extracomunitari condiziona il diritto all'assegno sociale alla titolarità della carta di soggiorno (oggi permesso CE per soggiornanti di lungo periodo)
D.Lgs. n. 286 del 1998 (modifiche successive)
Disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (sostituto della carta di soggiorno); il titolo attesta uno status giuridico ma non sostituisce la prova della residenza effettiva e continuativa
D.L. n. 112 del 2008
Ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale è corrisposto solo a chi abbia soggiornato legalmente e in modo continuativo per almeno 10 anni nel territorio nazionale; il requisito riguarda la permanenza legale decennale ma non esclude l'ulteriore accertamento della residenza effettiva
Cassazione - giurisprudenza richiamata
Cass. n. 24454/2019; Cass. n. 17397/2016
Chiarisce la nozione di residenza effettiva come abituale volontaria dimora (elemento oggettivo della stabile permanenza e elemento soggettivo della volontà di rimanervi); la stabile permanenza resiste anche a temporanei allontanamenti se la persona mantiene il centro delle proprie relazioni e vi ritorna quando possibile
D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede la possibilità, quando sussistono i presupposti processuali, dell'aggravio del contributo unificato a carico della parte ricorrente; la Corte ha ritenuto sussistenti tali presupposti nel caso concreto
Massime di principio
- Il requisito della residenza effettiva e abituale richiede specifica allegazione e prova: il mero possesso di un titolo di soggiorno non prova automaticamente la continuità o l'effettività della residenza
- Onere della prova: il ricorrente deve produrre documenti concreti (iscrizione anagrafica, certificati di residenza, bollette, contratti di locazione, documentazione lavorativa o fiscale, certificazioni sanitarie o scolastiche che dimostrino il centro degli interessi) per dimostrare la stabile permanenza
- La residenza si valuta anche soggettivamente: la volontà di permanere in Italia e il mantenimento del centro delle relazioni familiari e sociali sono elementi rilevanti; temporanei allontanamenti non interrompono la residenza se sussistono tali elementi
- Il requisito del soggiorno legale continuativo di 10 anni, introdotto dal D.L. n. 112/2008, si applica alle prestazioni dal 1° gennaio 2009 in poi e va distinto dalla prova della residenza effettiva
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario censurare specificamente le ragioni giuridiche della decisione di merito e dimostrare di aver assolto gli oneri probatori: critiche generiche o invocazioni di omissione valutativa sono in genere inammissibili
- Se non si producono prove adeguate la domanda è destinata al rigetto e il ricorrente può essere condannato alle spese e a contributi aggiuntivi; prima di proporre ricorso è opportuno raccogliere e depositare documentazione anteriore e coerente con il periodo di residenza invocato
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