Cassazione Civile, Ordinanza n. 28373/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso dall'Ufficio del Territorio all'esito della revisione del classamento di unità immobiliari ubicate in microzone comunali, con rideterminazione della classe e della rendita catastale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notificazione dell'atto, perché eseguita tramite operatore di posta privata. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla notificazione degli atti processuali e dei termini di impugnazione, sostenendo che la CTR abbia errato nel qualificare come inesistente, anziché nulla, la notifica dell'appello. La contribuente resiste con controricorso.
La decisione
La Corte, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 299/2020, ha ritenuto che la notificazione dell'appello eseguita da operatore di posta privata nel periodo rilevante non fosse inesistente ma nulla. Ha poi verificato direttamente gli atti, rilevando però l'assenza di un avviso di ricevimento o di altra valida attestazione della data di recapito alla contribuente; pertanto non risultava provata la ricezione dell'appello entro il termine di impugnazione della sentenza di primo grado. Ne è seguita la conferma, sul piano sostanziale, della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
artt. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011
Richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo relativo alla notificazione tramite operatori postali.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di impugnazioni e decorrenza dei termini.
Richiamato dalla ricorrente quanto al termine lungo di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla l. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata privo di relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria non consente di ritenere provata la tempestività dell'impugnazione se manca la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore postale non abilitato.
- Quando è dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti per verificare la regolarità della notificazione e la tempestività dell'impugnazione.
- Se dagli atti non risulta un valido avviso di ricevimento o altra attestazione della data di recapito al destinatario, manca la prova che l'impugnazione sia stata proposta entro il termine e l'appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
- La qualificazione erronea della notificazione come inesistente, anziché nulla, non comporta cassazione quando il dispositivo di inammissibilità dell'appello risulta comunque corretto per difetto di prova della tempestiva ricezione.
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