Cassazione Penale, Sentenza n. 2825/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di falso giuramento (art. 371 c.p.) sostenendo che il giuramento decisorio non avrebbe dovuto operare per carenza dell'avvertimento previsto dall'art. 238 c.p.c.. Sostiene che l'omessa informativa del giudice civile circa le conseguenze penali del mendacio integra un requisito oggettivo indispensabile della fattispecie penale e che, per il principio di sussidiarietà e di stretta interpretazione della norma penale, tale vizio avrebbe dovuto escludere la responsabilità penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento secondo cui l'irregolarità, l'invalidità o l'inammissibilità del giuramento secondo le norme civilistiche non rilevano ai fini della configurabilità del reato, salvo vizi talmente gravi da escludere la stessa qualificazione dell'atto come giuramento. Ha ritenuto che l'art. 238 c.p.c. non costituisca un elemento costitutivo dell'art. 371 c.p. e che l'omesso avvertimento non annulli la rilevanza penale della dichiarazione giurata. Poiché il reato era ormai estinto per prescrizione, la Corte ha confermato le statuizioni civili (liquidazione del danno e provvisionale) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel grado.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 371 come norma che tutela la veridicità del contenuto della dichiarazione giurata e non come dipendente dalla conformità formale del giuramento alle norme civilistiche; la fattispecie è integrata una volta resa la dichiarazione giurata, salvo vizi radicali che escludano la natura di giuramento.
La Corte esclude che l'avvertimento previsto dall'art. 238 c.p.c. costituisca un elemento costitutivo dell'art. 371 c.p.; l'omissione dell'avvertimento è qualificata come irregolarità processuale non idonea, di per sé, a incidere sulla responsabilità penale.
Richiamato per chiarire che le cause di giustificazione ivi previste non sono applicabili al falso giuramento, essendo la norma limitata ai casi tassativi indicati.
Esclusa l'applicabilità: il giurante avrebbe sempre la possibilità di non prestare il giuramento o astenervisi, per cui non si configura una situazione di necessità che giustifichi il dire il falso.
Invocato per la condanna alle spese per inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'art. 616 per irrogare le spese e la somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'irregolarità o l'omissione formale nella procedura civile (ad es. mancanza dell'avvertimento ex art. 238 c.p.c.) non esclude automaticamente la responsabilità per falso giuramento: tali vizi sono rilevanti solo se talmente gravi da privare l'atto della natura stessa di "giuramento".
- L'art. 238 c.p.c. non è considerato elemento costitutivo dell'art. 371 c.p.; pertanto, l'assenza dell'avvertimento non determina di per sé l'inesistenza del fatto penalmente rilevante.
- Il principio di sussidiarietà e la regola della stretta interpretazione della norma penale non autorizzano il giudice a introdurre requisiti di validità non previsti espressamente dalla norma incriminatrice.
- Una volta che il giudice civile ammette il giuramento decisorio, si realizzano i presupposti per la configurazione del reato di falso giuramento, indipendentemente da successivi eventi o vicende del processo civile.
- In caso di vicende analoghe è opportuno valutare separatamente la via civile e quella penale: eventuali impugnazioni per vizi formali in sede civile non impediscono, salvo ipotesi estreme, l'azione penale per il contenuto mendace della dichiarazione giurata.
- Dal punto di vista difensivo, in situazioni simili conviene porre attenzione alla qualificazione del vizio: occorre dimostrare che il vizio formale sia tale da escludere la natura di giuramento, non limitarsi a comprovare una mera irregolarità procedurale.
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