Cassazione Civile, Sentenza n. 19703/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata il 7 gennaio 2014, conseguente all'inadempimento del piano di rateizzazione concesso ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 per debiti relativi al 2008. La controversia verteva sulla sussistenza o meno della decadenza della potestà di riscossione per notificazione della cartella oltre il termine previsto dall'art. 3-bis (comma 5), e sull'eventuale prevalenza del termine generale di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato la decadenza della potestà di riscossione. È stato ritenuto che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, l'art. 3-bis, comma 5, fissi un termine speciale per la notificazione delle cartelle (notificazioni eseguite entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata) e che tale termine debba intendersi a pena di decadenza della potestà di riscossione. Poiché la seconda rata scadeva il 31 marzo 2011 e la cartella è stata notificata il 7 gennaio 2014, la notificazione è avvenuta oltre il termine speciale e la riscossione è quindi decaduta. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese a favore della controricorrente, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% sull'onorario, IVA e CPA se dovuti. Inoltre è stata richiamata l'impossibilità di applicare l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 462/1997, art. 3-bis
Il termine indicato al comma 5 per la notificazione delle cartelle conseguenti all'iscrizione a ruolo a seguito di inadempimento alla rateizzazione va inteso come termine a pena di decadenza della potestà di riscossione; pertanto la notificazione oltre tale termine determina la perdita del potere di riscossione.
termine generale per la notificazione della cartella
Articolo richiamato quale criterio generale di decadenza; la Corte afferma tuttavia che, nel caso di inadempimento alla rateizzazione disciplinata dall'art. 3-bis, il termine speciale previsto da quest'ultimo prevale e va inteso come termine decadenziale.
d.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter
menzionato come base dei controlli formali
Richiamato come fonte dei controlli formali che possono dare luogo ad accertamenti e a piani rateali ai sensi dell'art. 3-bis.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
norma sul contributo unificato nel processo
La Corte ha rilevato che la disposizione non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, tramite il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento del contributo unificato.
Cost. Corte Costituzionale, n. 280/2005
richiamata nella motivazione
Usata per sottolineare il principio che il contribuente non può restare indefinitamente esposto all'azione esecutiva del fisco e la necessità di termini certi per la notificazione delle cartelle.
Massime di principio
- Nei casi di rateizzazione concessa ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, il termine speciale per la notificazione delle cartelle fissato dal comma 5 (notificazioni entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata) va considerato a pena di decadenza della potestà di riscossione.
- Se la cartella è notificata oltre il termine speciale previsto dall'art. 3-bis, il contribuente può ottenere la declaratoria di decadenza della riscossione e l'annullamento dell'azione esecutiva, anche se il termine generale dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 non è ancora spirato.
- In una contestazione simile occorre computare con precisione la data di scadenza della rata non pagata e il termine speciale di cui all'art. 3-bis, comma 5; la notificazione successiva a quel termine è normalmente decisiva per ottenere l'accoglimento del ricorso.
- È opportuno raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa alla rateizzazione (comunicazioni, piani di pagamento, ricevute di pagamento) per dimostrare la data di inadempimento e argomentare la scadenza del termine speciale.
- La norma speciale (art. 3-bis) prevale sulla disciplina generale quando la fattispecie rientra nel suo ambito di applicazione; pertanto, nelle ipotesi disciplinate dallo specifico testo normativo, si applica il termine speciale anche se non è espresso il suo carattere decadenziale.
- Nei procedimenti contro Amministrazioni dello Stato non si applica il contributo unificato se ricorre il meccanismo della prenotazione a debito che esenta l'Amministrazione dal pagamento.
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