Cassazione Civile, Sentenza n. 19687/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per numerose censure: in primo luogo deducono il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio d'appello per non avere la Corte valutato la mancata citazione di tutti gli eredi di Buttitta Ciro (deceduto) e per contraddizioni sulla qualità di erede di Buttitta Franca; denunciano omessa pronuncia e violazioni relative alla prescrizione (sia dell'azione ex art. 1669 c.c. sia della più generale responsabilità extracontrattuale), contestano l'ammissibilità e l'inquadramento della domanda di risarcimento (contrattuale vs. extracontrattuale), la valutazione delle prove e del quantum, l'omessa o insufficiente motivazione su profili tecnici e di calcolo del danno, e l'asserita errata affermazione del passaggio in giudicato di statuizioni non impugnate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi pregiudiziali (relativi al difetto di integrità del contraddittorio per la mancata integrazione degli eredi della parte deceduta e alla conseguente nullità), dichiarando la sentenza impugnata nulla e cassandola. Gli altri motivi di cassazione e il ricorso incidentale sono stati assorbiti. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame, conformemente ai principi enunciati; la Corte ha inoltre disposto che la nuova decisione tenga conto dei rilievi svolti e decide sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
Richiamato per descrivere l'origine dell'azione cautelare promossa in primo grado per il pericolo di crollo; usato come fatto processuale iniziale, non oggetto diretto del vizio di impugnazione.
art. 1669 c.c.
Norma sulla responsabilità per rovina e difetti dell'opera: la sentenza di primo grado aveva dichiarato prescritta l'azione ex art. 1669 per il decorso del decennio; la Cassazione ha richiamato il quadro normativo in relazione alle censure sulla prescrizione ma ha deciso la nullità per vizio di contraddittorio prima di entrare nel merito.
art. 2043 c.c.
Fondamento della responsabilità extracontrattuale: la vicenda ha coinvolto anche pretese aquiliane come alternativa all'azione ex art. 1669; la Corte territoriale ne aveva ammesso l'azione ma la Cassazione ha assorbito le questioni di merito in ragione della nullità processuale dichiarata.
art. 2947 c.c.
Termini di prescrizione delle azioni: contestata dai ricorrenti l'applicazione dei termini prescrizionali (in particolare il quinquennio per la responsabilità extracontrattuale); la Corte ha rilevato la rilevanza della questione ma ne ha rimandato la valutazione dopo la rinnovata composizione del giudice di appello.
art. 360 c.p.c.
Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi ex art. 360(1), nn.3 e 5, concernenti violazione di norme processuali e omessa pronuncia su fatti decisivi (in specie il vizio di integrità del contraddittorio) e ha cassato la sentenza per tali profili.
artt. 102, 112, 113, 115, 116, 132 e 277 c.p.c.
Richiamati nei motivi per censurare la motivazione della Corte d'appello, la mancata pronuncia su istanze e questioni proposte, e il rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio; la Cassazione ha ritenuto che le questioni relative all'integrazione del contraddittorio dovessero prevalere e hanno determinato la nullità della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte di legittimità ha preso in considerazione tali profili nel ritenere che il mancato necessario confronto con tutti gli eredi determinasse nullità della pronuncia.
art. 342 c.p.c.
Richiamato in uno dei motivi relativi a presunta violazione delle norme probatorie e sulla motivazione; la Cassazione ha però assorbito tali questioni dopo aver accolto i motivi pregiudiziali.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per segnalare il deposito di memoria del Pubblico Ministero: il PM aveva chiesto il rigetto del ricorso principale e incidentale; la Corte ha comunque disposto l'accoglimento parziale dei motivi dei ricorrenti.
Massime di principio
- In caso di morte di una parte durante il procedimento, l'impugnazione deve necessariamente tener conto della trasmissione della legittimazione agli eredi: se l'appello è notificato a un solo erede e non è stato garantito il contraddittorio con gli altri coeredi, il giudice d'appello deve integrare il contraddittorio o la sentenza rischia la nullità per difetto di contraddittorio.
- La proposizione di un atto di impugnazione da parte della parte deceduta tramite procuratore non può, di per sé e se nel frattempo altri opponenti hanno notificato agli eredi, escludere l'obbligo di integrazione del contraddittorio; la fictio dell'ultrattività del mandato può venire meno alla notifica agli eredi.
- Le questioni relative alla prescrizione devono essere tempestivamente sollevate e specificamente dedotte: tuttavia, problemi processuali pregiudiziali (es. difetto di contraddittorio) possono assorbire le censure di merito e rendere necessario un nuovo giudizio utile a valutare i termini di prescrizione in presenza del corretto contraddittorio.
- La Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi sull'integrità del contraddittorio e, se necessario, ad ordinare d'ufficio l'integrazione dei soggetti processuali quando ricorre il litisconsorzio necessario; il mancato rispetto di questo dovere comporta nullità della decisione.
- Quando sono in discussione responsabilità del costruttore e rimedi alternativi (azione ex art. 1669 c.c. vs. responsabilità aquiliana), occorre valutare distintamente i termini prescrizionali e la qualificazione della domanda: il corretto inquadramento giuridico influisce sulla tempestività e sull'ammissibilità delle eccezioni.
- Se si impugnano profili tecnici o quantificazioni di danno, il gravame deve contenere specifiche e circostanziate censure tecniche; però tali questioni saranno riesaminate solo dopo che sia stato sanato ogni vizio processuale pregiudiziale (come il difetto di contraddittorio).
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