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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19687/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per numerose censure: in primo luogo deducono il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio d'appello per non avere la Corte valutato la mancata citazione di tutti gli eredi di Buttitta Ciro (deceduto) e per contraddizioni sulla qualità di erede di Buttitta Franca; denunciano omessa pronuncia e violazioni relative alla prescrizione (sia dell'azione ex art. 1669 c.c. sia della più generale responsabilità extracontrattuale), contestano l'ammissibilità e l'inquadramento della domanda di risarcimento (contrattuale vs. extracontrattuale), la valutazione delle prove e del quantum, l'omessa o insufficiente motivazione su profili tecnici e di calcolo del danno, e l'asserita errata affermazione del passaggio in giudicato di statuizioni non impugnate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi pregiudiziali (relativi al difetto di integrità del contraddittorio per la mancata integrazione degli eredi della parte deceduta e alla conseguente nullità), dichiarando la sentenza impugnata nulla e cassandola. Gli altri motivi di cassazione e il ricorso incidentale sono stati assorbiti. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame, conformemente ai principi enunciati; la Corte ha inoltre disposto che la nuova decisione tenga conto dei rilievi svolti e decide sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato per descrivere l'origine dell'azione cautelare promossa in primo grado per il pericolo di crollo; usato come fatto processuale iniziale, non oggetto diretto del vizio di impugnazione.

  • art. 1669 c.c.

    Norma sulla responsabilità per rovina e difetti dell'opera: la sentenza di primo grado aveva dichiarato prescritta l'azione ex art. 1669 per il decorso del decennio; la Cassazione ha richiamato il quadro normativo in relazione alle censure sulla prescrizione ma ha deciso la nullità per vizio di contraddittorio prima di entrare nel merito.

  • art. 2043 c.c.

    Fondamento della responsabilità extracontrattuale: la vicenda ha coinvolto anche pretese aquiliane come alternativa all'azione ex art. 1669; la Corte territoriale ne aveva ammesso l'azione ma la Cassazione ha assorbito le questioni di merito in ragione della nullità processuale dichiarata.

  • art. 2947 c.c.

    Termini di prescrizione delle azioni: contestata dai ricorrenti l'applicazione dei termini prescrizionali (in particolare il quinquennio per la responsabilità extracontrattuale); la Corte ha rilevato la rilevanza della questione ma ne ha rimandato la valutazione dopo la rinnovata composizione del giudice di appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi ex art. 360(1), nn.3 e 5, concernenti violazione di norme processuali e omessa pronuncia su fatti decisivi (in specie il vizio di integrità del contraddittorio) e ha cassato la sentenza per tali profili.

  • artt. 102, 112, 113, 115, 116, 132 e 277 c.p.c.

    Richiamati nei motivi per censurare la motivazione della Corte d'appello, la mancata pronuncia su istanze e questioni proposte, e il rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio; la Cassazione ha ritenuto che le questioni relative all'integrazione del contraddittorio dovessero prevalere e hanno determinato la nullità della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte di legittimità ha preso in considerazione tali profili nel ritenere che il mancato necessario confronto con tutti gli eredi determinasse nullità della pronuncia.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in uno dei motivi relativi a presunta violazione delle norme probatorie e sulla motivazione; la Cassazione ha però assorbito tali questioni dopo aver accolto i motivi pregiudiziali.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per segnalare il deposito di memoria del Pubblico Ministero: il PM aveva chiesto il rigetto del ricorso principale e incidentale; la Corte ha comunque disposto l'accoglimento parziale dei motivi dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In caso di morte di una parte durante il procedimento, l'impugnazione deve necessariamente tener conto della trasmissione della legittimazione agli eredi: se l'appello è notificato a un solo erede e non è stato garantito il contraddittorio con gli altri coeredi, il giudice d'appello deve integrare il contraddittorio o la sentenza rischia la nullità per difetto di contraddittorio.
  • La proposizione di un atto di impugnazione da parte della parte deceduta tramite procuratore non può, di per sé e se nel frattempo altri opponenti hanno notificato agli eredi, escludere l'obbligo di integrazione del contraddittorio; la fictio dell'ultrattività del mandato può venire meno alla notifica agli eredi.
  • Le questioni relative alla prescrizione devono essere tempestivamente sollevate e specificamente dedotte: tuttavia, problemi processuali pregiudiziali (es. difetto di contraddittorio) possono assorbire le censure di merito e rendere necessario un nuovo giudizio utile a valutare i termini di prescrizione in presenza del corretto contraddittorio.
  • La Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi sull'integrità del contraddittorio e, se necessario, ad ordinare d'ufficio l'integrazione dei soggetti processuali quando ricorre il litisconsorzio necessario; il mancato rispetto di questo dovere comporta nullità della decisione.
  • Quando sono in discussione responsabilità del costruttore e rimedi alternativi (azione ex art. 1669 c.c. vs. responsabilità aquiliana), occorre valutare distintamente i termini prescrizionali e la qualificazione della domanda: il corretto inquadramento giuridico influisce sulla tempestività e sull'ammissibilità delle eccezioni.
  • Se si impugnano profili tecnici o quantificazioni di danno, il gravame deve contenere specifiche e circostanziate censure tecniche; però tali questioni saranno riesaminate solo dopo che sia stato sanato ogni vizio processuale pregiudiziale (come il difetto di contraddittorio).

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