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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19606/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla proprietà e all'uso del muro di confine tra i fondi: i ricorrenti chiedevano il riconoscimento della loro proprietà esclusiva sul muro di confine, l'ordine di arretramento a distanza legale di 3 metri di un manufatto in legno e di uno in muratura eretti dal Passalacqua a ridosso del muro, e la regolarizzazione di due luci ai sensi dell'art. 901 c.c. Il convenuto chiamato in causa chiedeva, in riconvenzionale, la dichiarazione della propria proprietà esclusiva del muro, la demolizione della sopraelevazione del muro e la rimozione del terreno addossato, nonché il risarcimento dei danni da infiltrazioni. In primo grado fu accolta integralmente la domanda dei ricorrenti; in appello la Corte di Appello di L'Aquila ritenne il muro comune, condannò i ricorrenti a ridurre il muro e a rimuovere il terreno e impose al Passalacqua la regolarizzazione di una luce. I ricorrenti impugnarono in Cassazione sollevando, tra l'altro, vizi di errata applicazione delle norme sulle distanze (art. 873 e 885 c.c.), decisione extra petita, omesso esame di consulenza tecnica in relazione alla natura stabile del gazebo, e uso probatorio illegittimo di una dichiarazione/atto notorio per provare l'antichità di un manufatto rispetto al 1942.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi primo, quarto, quinto e sesto (assorbendo gli altri), ritenendo fondate le censure che denunciavano: (i) la decisione di appello circa l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 885 c.c. in ragione di un 'terrapieno artificiale' non accertato nei fatti; (ii) il mancato e insufficiente esame della consulenza tecnica che aveva rilevato la stabilità del gazebo e l'assoggettabilità dello stesso alle norme sulle distanze; (iii) l'adozione d'ufficio di rimedi non dedotti dalle parti (rimozione dei coppi) senza adeguata motivazione; (iv) l'utilizzo, come prova decisiva, di una dichiarazione sostitutiva/atto notorio per provare l'antichità di edificazione anteriorità al 1942, con la conseguente affermazione che tale atto non ha valore probatorio nelle controversie tra privati. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello de L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; regolazione delle spese anche relative al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Disciplina delle distanze legali e nozione di "costruzione": la Corte ricorda che manufatti che presentano stabilità, consistenza e ancoraggio al suolo possono configurarsi come costruzioni rilevanti ai fini delle distanze; il gazebo, così come accertato dalla CTU, presentava tali caratteristiche.

  • art. 885 c.c.

    Consente al comproprietario di sopraelevare il muro comune; tuttavia non si applica se il muro è muro di contenimento di un terrapieno artificiale. La Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello aveva dato per esistente un terrapieno artificiale senza che ciò risultasse dagli atti, e pertanto doveva trovare applicazione l'art. 885 laddove mancassero i presupposti per ritenere il muro muro di contenimento.

  • art. 880 c.c.

    Presunzione di comunione del muro il cui asse cada mediatamente tra i fondi: la Corte territoriale si era basata su tale presunzione (CTU) non superata da titolo di acquisto, ma la Cassazione ha richiamato la necessità di corretta verifica dei fatti (es. esistenza di terrapieno) prima di derogare alla disciplina ordinaria.

  • art. 901 c.c.

    Norme sulle aperture (luci) ed eventuale regolarizzazione: la Corte di appello aveva disposto la regolarizzazione della luce del Passalacqua in base a tale norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Divieto di decidere oltre o al di fuori di quanto richiesto dalle parti (extra petita). La Cassazione ha censurato decisioni di appello che hanno disposto interventi non dedotti o non richiesti dalle parti (p. es. removimento di elementi non oggetto della domanda).

  • art. 360 c.p.c.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (n.1, n.3, n.4, n.5): la Corte ha applicato tali criteri per valutare violazione di legge, erronea valutazione della prova e omesso esame di fatti decisivi e decisioni extra petita.

  • art. 115 c.p.c.

    Regole sulla prova testimoniale/documentale e sul convincimento del giudice; la Corte ha ritenuto errata l'assunzione probatoria dell'atto notorio/dichiarazione sostitutiva come prova dell'antichità dell'edificio.

  • art. 229 c.p.c.

    Disciplina della confessione (valore confessorio): la Cassazione ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non ha valore confessorio in una lite tra privati e non può sostituire prove poste a fondamento di decisioni decisive.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla prova dei fatti (onere della prova): richiamata in relazione alla valutazione delle prove prodotte per stabilire l'antichità della costruzione e la titolarità del muro.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. l. n. 134/2012

    art. 54 D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012

    Riforma che ha inciso sull'art. 360 c.p.c.; richiamata dalla Cassazione in tema di criteri di censura per omesso esame della consulenza tecnica (n.5) e limiti alla sindacabilità in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La qualifica del muro come "muro di contenimento" (di terrapieno artificiale) esonera alcune disposizioni sulle distanze solo se tale natura è provata; non può essere data per scontata senza elementi di fatto nel processo.
  • La presunzione di comunione del muro ex art. 880 c.c. può operare in assenza di titolo che dimostri la proprietà esclusiva, ma la decisione deve fondarsi su accertamenti probatori concreti (CTU, titoli) e non su deduzioni non verificate.
  • Un manufatto apparentemente "amovibile" può essere qualificato come costruzione ai fini delle distanze se la CTU accerta stabilità, consistenza e ancoraggio al suolo; il giudice deve motivare se decide diversamente dalla CTU.
  • La consulenza tecnica percipiente vincola il giudice del merito solo parzialmente: se il giudice si discosta dalle conclusioni del CTU deve fornire motivazione puntuale e confrontare gli elementi valutativi adottati.
  • Non è ammesso decidere ultra petita: il giudice non può disporre modifiche materiali o rimedi non richiesti dalle parti senza adeguata base processuale; ciò è motivo di cassazione.
  • Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le autocertificazioni non hanno valore probatorio fra privati in sede giudiziale e non possono sostituire la prova di fatti decisivi (es. data di costruzione). Occorre fornire prova documentale o altri elementi idonei.
  • In controversie di confine è fondamentale acquisire e documentare titoli di acquisto, piante, e perizie che accertino l'asse del muro e l'eventuale natura di muro di contenimento per evitare che applicazioni errate delle norme sulle distanze determinino soccombenza in appello o cassazione.

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