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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17675/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Ufficio, di un'istanza di interpello con cui una società proprietaria di un solo terreno chiedeva la disapplicazione, per l'anno 2013, della disciplina sulle società in perdita sistematica e, più in generale, sulle società non operative. La società sosteneva che la perdita protratta da più esercizi dipendesse da oggettive situazioni esterne, consistenti nell'istituzione di un parco regionale urbano e nei vincoli urbanistici connessi, tali da impedire l'esercizio dell'oggetto sociale e il conseguimento di utili. L'Amministrazione aveva rigettato l'istanza ritenendo che la società non avesse dimostrato di avere intrapreso iniziative per superare lo stato di inattività. Nei giudizi di merito la CTR aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo in sostanza rilevante il contesto vincolistico e ponendo a carico dell'Ufficio l'onere di provare l'esistenza di altri immobili o di ulteriori elementi utili all'attività sociale. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994, dell'art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138/2011 e dell'art. 2697 c.c., censurando la CTR per avere aderito acriticamente alle allegazioni della società senza verificare la sussistenza di oggettive situazioni impeditivi e soprattutto per aver invertito l'onere della prova, ponendolo a carico dell'Ufficio anziché del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che la disciplina delle società di comodo si fonda su una presunzione legale relativa di inoperatività, superabile solo dal contribuente mediante prova di oggettive situazioni esterne, non dipendenti da una scelta imprenditoriale, che abbiano reso impossibile il raggiungimento del volume minimo di ricavi o reddito. Nel caso concreto la CTR non si è attenuta a tali principi, avendo posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza di altri immobili funzionali all'attività sociale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994

    "In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi... la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive"

    La norma introduce una presunzione relativa di non operatività della società, superabile solo con la prova, a carico del contribuente, di oggettive situazioni impeditive del conseguimento dei ricavi o del reddito minimo richiesto.

  • art. 2, comma 36-decies, D.L. n. 138/2011

    Richiamato quale disposizione relativa alle società in perdita sistematica e alla disciplina antielusiva oggetto di disapplicazione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per affermare che l'onere di provare le circostanze oggettive idonee a superare la presunzione grava sul contribuente e non sull'Amministrazione finanziaria.

  • art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973

    È indicato come base procedurale per la richiesta di disapplicazione delle disposizioni antielusive.

  • art. 2248 c.c.

    È evocato per rimarcare il disfavore dell'ordinamento verso l'uso del modulo societario per regolare una mera comunione di godimento di beni.

Massime di principio

  • La disciplina delle società di comodo mira a contrastare l'utilizzo del tipo societario per finalità diverse dallo svolgimento di un'attività economica effettiva, e si fonda su parametri legali di operatività che generano una presunzione relativa di inattività.
  • La presunzione di non operatività può essere superata solo dal contribuente, che deve dimostrare l'esistenza di oggettive situazioni esterne e non imputabili a scelte imprenditoriali, tali da rendere impossibile il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo presunto.
  • In tema di società non operative, non può essere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'esistenza di ulteriori beni o di soluzioni organizzative idonee a rendere operativa la società, poiché l'onere probatorio grava sul soggetto che chiede la disapplicazione.
  • Il giudice di merito che accolga la richiesta di disapplicazione deve verificare in modo specifico la prova delle oggettive circostanze impeditive e non può limitarsi ad aderire alle allegazioni del contribuente o a invertire il riparto dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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