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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27925/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal deposito in amministrazione di titoli "Seat Pagine Gialle" presso una banca. Il depositante ha agito per il risarcimento del danno lamentando che la banca non gli avesse comunicato tempestivamente un'operazione di aumento di capitale, con la conseguenza di non aver potuto esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni nel periodo previsto e di aver perso la possibilità di rivenderle con plusvalenza. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello ha confermato la responsabilità della banca ex art. 1838 c.c. ma ha ridotto il danno risarcibile, assumendo come data di riferimento per il valore delle azioni il 20 aprile 2009, giorno in cui il depositante avrebbe potuto disporne effettivamente, e non l'8 aprile 2009. In cassazione il depositante ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, censurando la data prescelta per la valutazione delle azioni e lamentando che non fosse stato considerato che egli possedeva anche 8000 azioni già in precedenza; 2) nullità per difetto di motivazione e violazione dell'art. 1226 c.c. sulla liquidazione equitativa del danno; 3) violazione degli artt. 1838, 1176, 1710 e 2441 c.c. per avere la corte detratto dal danno l'importo di € 9.136,20, che secondo il ricorrente non sarebbe stato il corrispettivo della vendita dei diritti di opzione ma di altre azioni; 4) nullità per contraddittorietà della motivazione sulla decorrenza di rivalutazione e interessi, indicata in una data che la Corte di cassazione qualifica come mero errore materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi non aggredissero la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure si risolvessero in contestazioni generiche di merito e in richieste di rivalutazione del fatto. In particolare, la scelta della data del 20 aprile 2009 è stata ritenuta coerente con il momento in cui il titolare avrebbe avuto effettiva disponibilità delle azioni, mentre il vizio sulla data di decorrenza di rivalutazione e interessi è stato ricondotto a un mero errore materiale. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato tardivo e, comunque, inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. perché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1838 c.c.

    impone al depositario di titoli l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al depositante delle operazioni societarie rilevanti, la cui violazione può fondare responsabilità risarcitoria

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato come parametro di diligenza professionale del depositario/banca

  • art. 1710 c.c.

    richiamato quale norma sulla diligenza del mandatario, evocata in relazione agli obblighi di gestione e comunicazione

  • art. 2441, comma 3, c.c.

    richiamato in relazione al diritto di opzione e alle conseguenze dell'aumento di capitale

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno, ritenuta dalla Corte correttamente motivata

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata presentava una motivazione sufficiente secondo il minimo costituzionale

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per ritenere tardivo il ricorso incidentale

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace per l'inammissibilità del ricorso principale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che non colpisca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti o del danno.
  • La denuncia di motivazione apparente o di contraddittorietà è inammissibile quando la decisione di merito contiene una motivazione intelligibile e coerente, anche se non condivisa dalla parte, poiché non è consentita una nuova valutazione del merito sotto veste di vizio motivazionale.
  • Nella responsabilità della banca depositaria di titoli, il danno da mancata tempestiva comunicazione va ancorato al momento in cui l'avente diritto avrebbe avuto effettiva disponibilità del titolo o del bene da rivendere, secondo la dinamica concreta dell'operazione societaria.
  • La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se manca una reale spiegazione del percorso logico; non è sufficiente contestare il quantum prospettando una diversa ricostruzione fattuale.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale proposto dalla controparte è inefficace quando sia tardivo o comunque subordinato alla sorte del principale, secondo l'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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