Cassazione Penale, Ordinanza n. 20108/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e preso atto dell'accordo delle parti, ha riformato la sentenza di primo grado solo nella determinazione della pena, confermando per il resto la condanna di un imputato per un reato in materia di armi. Il ricorso per cassazione deduceva il vizio di motivazione per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, sostenendo che il termine estintivo fosse già maturato alla data della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, perché, in presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, i termini di prescrizione ex artt. 157 e 161 c.p. devono essere aumentati di due terzi; inoltre ha considerato anche un periodo di sospensione pari a 10 mesi e 22 giorni, collocando la scadenza della prescrizione al 30 marzo 2027, quindi successiva alla decisione impugnata.
Norme richiamate
"ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen."
La Corte di appello ha definito il giudizio con riforma concordata della sola pena, prendendo atto dell'accordo delle parti e confermando nel resto la condanna.
Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato, in materia di armi.
Ulteriore disposizione richiamata nella qualificazione del reato contestato, in materia di armi.
Il termine ordinario di prescrizione deve essere determinato tenendo conto della disciplina generale della prescrizione.
In presenza della recidiva ritenuta in sentenza, il termine di prescrizione è aumentato di due terzi.
Massime di principio
- Quando il ricorso deduce la prescrizione del reato, la verifica va compiuta tenendo conto sia del termine base di cui all'art. 157 c.p. sia degli eventuali aumenti di legge derivanti da circostanze che incidono sul termine prescrizionale, come la recidiva nei limiti previsti dall'art. 161 c.p.
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata se, ricostruiti correttamente termine base, aumenti e sospensioni, la data di maturazione dell'estinzione è successiva alla sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Il giudizio svolto ex art. 599-bis c.p.p. consente una riforma limitata alla pena, con conferma del resto della decisione di condanna quando vi sia accordo tra le parti.
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