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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20083/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello era stata accolta, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la proposta di concordato tra le parti, con riduzione della pena già inflitta in primo grado a un imputato condannato dal Tribunale di Roma per un reato tentato. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputato ha censurato la sentenza di appello deducendo la carenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena applicata. La doglianza era rivolta, in sostanza, contro la quantificazione della sanzione concordata e recepita dal giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha osservato che la pena applicata era stata concordata con il Procuratore generale e che, in tali casi, il controllo del giudice di appello riguarda soltanto la legalità della pena, non anche la sua congruità. Poiché la pena rientrava nella forbice edittale prevista per il reato tentato contestato, non era ravvisabile alcuna illegalità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato quale base del concordato in appello; la sentenza di appello ha accolto la proposta formulata dalle parti e ridotto la pena

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., il giudice non può modificare il contenuto dell'accordo tra le parti, ma può soltanto accoglierlo o rigettarlo; se lo accoglie, il controllo residuo riguarda la sola legalità della pena.
  • La congruità della pena concordata e recepita in sentenza non è oggetto di valutazione del giudice di appello quando il trattamento sanzionatorio è frutto di negozio processuale tra le parti.
  • Il ricorso per cassazione che contesti la dosimetria della pena concordata è manifestamente infondato se non deduce una specifica illegalità della sanzione, essendo insufficiente la mera censura sulla sua opportunità o congruità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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