Cassazione Penale, Ordinanza n. 20092/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto la restituzione di stecche di una fascia elastica da lui acquistata per la schiena; il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rigettato l’istanza. L’interessato ha proposto personalmente impugnazione, deducendo la violazione del diritto di difesa e, in sostanza, la lesione di un diritto soggettivo alla salute. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Corte. In cassazione è stata poi esaminata la regolarità formale dell’atto: la Corte ha rilevato che, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., come modificato dalla l. 103/2017, l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era originariamente proposto senza tale requisito, è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal detenuto, ritenendo mancante la necessaria sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione ex art. 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato nel contesto dei reclami dei detenuti relativi a diritti soggettivi; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette il ricorso per cassazione contro il rigetto del reclamo quando si controverte di indebita limitazione di diritti soggettivi
a pena di inammissibilità
l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza determina inammissibilità
richiamata come legge che ha modificato l’art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione
base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, con verifica dell’assenza di elementi per escludere la colpa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del detenuto o di difensore non abilitato integra causa di inammissibilità.
- Quando l’impugnazione riguarda il rigetto di un reclamo del detenuto ex art. 35 ord. pen., il ricorso per cassazione è astrattamente ammissibile solo se deduce una indebita limitazione di diritti soggettivi; tuttavia restano fermi i requisiti formali previsti dall’art. 613 c.p.p.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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