Cassazione Penale, Ordinanza n. 20095/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e, per quanto qui rileva, aveva rideterminato la pena confermando nel resto la condanna per il reato di detenzione/porto di arma in relazione all'art. 4 l. 110/1997. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 157 e 161 c.p., sostenendo che il reato, commesso il 3 maggio 2019, doveva ritenersi estinto per prescrizione perché la Corte territoriale aveva considerato una sola sospensione del decorso prescrizionale di 64 giorni e avrebbe omesso di dichiarare l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che per i reati commessi in data successiva al 3 agosto 2017 e antecedente il 31 dicembre 2019 i termini di prescrizione risultavano sospesi; di conseguenza il reato non era estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. In applicazione della regola conseguente all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, ma non al versamento alla Cassa delle ammende perché la questione era già stata oggetto di decisione delle Sezioni Unite, escludendosi profili di colpa.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma richiamata solo come titolo del reato per il quale la condanna è stata confermata in appello, mentre l'imputato è stato assolto per altro capo.
art. 4 l. 110/1997
Norma richiamata come base della condanna residua confermata dalla Corte di appello.
art. 157 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'avvenuta maturazione della prescrizione.
art. 161 c.p.
Richiamato dal ricorrente, insieme all'art. 157 c.p., per la disciplina della sospensione/interruzione della prescrizione.
Sez. U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, Polichetti
La Corte lo richiama quale precedente risolutivo sulla sospensione dei termini di prescrizione per i reati commessi nel periodo indicato, utilizzato per affermare la manifesta infondatezza del motivo.
Massime di principio
- Per i reati commessi nel periodo indicato dalla decisione, i termini di prescrizione risultano sospesi secondo la disciplina richiamata dalla Corte; pertanto non può essere dichiarata l'estinzione del reato se, alla data della pronuncia impugnata, il termine non è ancora decorso tenuto conto della sospensione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una violazione di legge sulla prescrizione che si ponga in frontale contrasto con un principio già chiarito dalle Sezioni Unite e quindi risulti manifestamente infondato.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una questione già risolta in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte può escludere la colpa del ricorrente e non applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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