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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20082/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa per i reati ascritti all'imputato. Quest'ultimo, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la carenza di motivazione in ordine alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto comunque rilevare l'eventuale immediata evidenza di una causa estintiva o assolutoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, avverso la sentenza di applicazione della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza formulata, centrata sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi tassativamente ammessi. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    invocato come base del ricorso per dedurre violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    invocato come base del ricorso per dedurre vizio di motivazione

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro per la verifica delle cause di proscioglimento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede per la sentenza di applicazione della pena un ricorso per cassazione limitato a specifici motivi tassativi; esclude la censura sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, perché non rientra tra i motivi consentiti dal citato art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni ascrivibili a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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