Cassazione Penale, Ordinanza n. 20094/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione ad acquistare un materasso ortopedico con molle, un cuscino ortopedico e una stampella con molla. Il provvedimento impugnato aveva rigettato l'istanza. L'interessato ha proposto personalmente reclamo lamentando un vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 35 ord. pen. e ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Corte. In Cassazione la questione centrale non ha riguardato il merito del diniego, ma l'ammissibilità formale del ricorso, con particolare riferimento alla necessaria sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione ex art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p., l'atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato proposto originariamente in modo non conforme a tale requisito, è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
viene richiamato per qualificare il reclamo del detenuto contro il rigetto della richiesta in ambito penitenziario; la Corte osserva che, in astratto, il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami ex art. 35 ord. pen. è ammissibile solo quando si deduca un'indebita limitazione di diritti soggettivi.
richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
è richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.
il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen. è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi
la Corte riporta l'orientamento giurisprudenziale che circoscrive l'ammissibilità del ricorso in tale materia ai casi di lesione di diritti soggettivi.
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni penitenziarie, il ricorso per cassazione contro il rigetto di un reclamo del detenuto è astrattamente esperibile solo se la censura investe una indebita compressione di diritti soggettivi.
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; il requisito vale anche per memorie e motivi nuovi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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