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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18905/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 1990, nella quale un istituto di credito espose un credito d'imposta e ne chiese il rimborso. Dopo vari solleciti e una certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione nel 2010, il contribuente impugnò il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso. In sede di rinvio, il giudice tributario ritenne maturata la prescrizione del diritto e non vincolante la disciplina speciale invocata dal contribuente, escludendo anche che la certificazione del 2010 integrasse riconoscimento di debito. Con il ricorso per cassazione l'istituto di credito dedusse, con il primo motivo, violazione di legge per avere la sentenza attribuito natura meramente facoltativa all'art. 2, comma 58, L. 350/2003, sostenendo che la norma impone all'amministrazione finanziaria di non eccepire la prescrizione dei crediti IRPEF e IRPEG relativi a dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; con il secondo motivo dedusse violazione dell'art. 10 L. 212/2000, per contrasto con i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: ha affermato che l'art. 2, comma 58, L. 350/2003 pone effettivamente a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG relative alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, obbligo rilevabile d'ufficio e destinato a cessare dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge (1 gennaio 2004), secondo il precedente delle Sezioni Unite richiamato. Poiché la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, affinché si adegui al principio affermato. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 58, L. 350/2003

    "obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997"

    La norma è interpretata come imposizione di un divieto per l'amministrazione finanziaria di eccepire la prescrizione dei crediti di rimborso indicati, divieto rilevabile d'ufficio dal giudice e operante per un periodo decennale decorrente dal 1 gennaio 2004.

  • art. 10 L. 212/2000

    "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede"

    Il motivo che la invoca resta assorbito; la sentenza richiama la disposizione come parametro di censura, ma non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione di legge nei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di eccedenze IRPEF e IRPEG per dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, l'art. 2, comma 58, L. 350/2003 impedisce all'amministrazione finanziaria di opporre la prescrizione per un periodo decennale decorrente dal 1 gennaio 2004.
  • L'obbligo dell'amministrazione di non far valere la prescrizione del credito di rimborso è una regola che il giudice deve rilevare anche d'ufficio.
  • Quando il giudice di merito disapplica o interpreta in modo non conforme una norma speciale che incide sulla proponibilità dell'eccezione di prescrizione, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
  • Se un motivo di ricorso è fondato e decisivo rispetto alla soluzione della controversia, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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