Cassazione Civile, Ordinanza n. 14924/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Alcuni soggetti, in qualità di garanti di una società affidata dalla banca, hanno opposto un decreto ingiuntivo emesso per lo scoperto di conto corrente della debitrice principale. I giudici di merito hanno respinto l’opposizione ritenendo che il rapporto non fosse una fideiussione, ma un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto sottostante; hanno inoltre confermato la liquidazione delle spese con maggiorazione di un terzo. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa considerazione dell’eccezione di nullità della rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., in asserita violazione della disciplina antitrust; 2) errata qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione; 3) violazione della disciplina sull’usura e omessa/rifiutata consulenza tecnica d’ufficio; 4) omessa pronuncia sulla censura relativa alla maggiorazione di un terzo delle spese liquidate in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: il primo per difetto di autosufficienza e per non risultare specificamente allegati e provati i fatti costitutivi della dedotta nullità antitrust; il secondo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di fatto sull’interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito; il terzo perché censurava la discrezionalità del giudice nella decisione di non disporre CTU e non colpiva specificamente la ratio della decisione di appello sulla genericità del motivo. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla doglianza relativa alla maggiorazione di un terzo delle spese; cassata la sentenza sul punto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il corrispondente motivo di appello e confermando la statuizione sulle spese di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
La dedotta nullità della rinuncia ai termini è stata ritenuta esaminabile solo se i fatti costitutivi della nullità fossero stati tempestivamente allegati e provati; la rilevabilità d'ufficio della nullità non consente nuovi accertamenti fattuali in cassazione.
artt. 2, 14, 20, 33 e 34 L. 10 ottobre 1990, n. 287
Richiamati a sostegno della tesi di nullità della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. in quanto contraria alla disciplina antitrust.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura antitrust.
art. 101 TUE
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura antitrust.
Richiamati per sostenere nullità parziale, riparto dell'onere della prova e presunzioni in relazione alla clausola contestata.
Richiamati nella censura sul modo di valutazione delle prove e del materiale processuale.
Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto negoziale come contratto autonomo di garanzia.
Richiamato nella censura sulla validità/qualificazione del contratto di garanzia.
Richiamato per sostenere la nullità della qualificazione/struttura negoziale ritenuta dai giudici di merito.
Richiamato per affermare la natura fideiussoria del rapporto e il vincolo di accessorietà.
Richiamato in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi e alla conseguente richiesta di accertamenti tecnici.
Richiamata nella doglianza sull’usura bancaria.
art. 111 Cost.
Richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia/giusto processo sulla statuizione relativa alle spese.
Usato dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle violazioni dei canoni ermeneutici nella interpretazione contrattuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per la censura di vizio motivazionale e per il controllo sulla mancata ammissione della CTU e sull’omessa pronuncia.
Massime di principio
- La nullità negoziale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado non consente al giudice di colmare lacune allegatorie della parte: possono essere valutati d’ufficio solo fatti costitutivi già tempestivamente introdotti nel processo.
- Chi deduce in cassazione la nullità di una clausola o del contratto deve rispettare l’onere di autosufficienza, indicando in modo specifico gli atti processuali rilevanti, il contenuto delle clausole contestate e i fatti posti a fondamento della nullità.
- L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo, non per mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
- Quando il giudice di merito fonda la qualificazione del rapporto su più elementi testuali e su un complessivo assetto negoziale coerente con l’autonomia della garanzia, la relativa valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di legittimità tipico.
- La decisione sulla necessità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione come semplice dissenso sull’opportunità dell’indagine tecnica.
- Se la corte d’appello omette di pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame, la sentenza è viziata da omessa pronuncia o da motivazione omessa; il vizio può essere corretto in cassazione con decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14904/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14906/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14908/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14909/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14911/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →