Cassazione Civile, Ordinanza n. 14306/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La vicenda nasce da un'istanza di fallimento proposta da una società che si qualificava creditrice nei confronti di una società in liquidazione. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza per difetto di prova del credito e quindi della legittimazione attiva; la Corte d'appello aveva invece ritenuto sussistente la legittimazione della creditrice, ma aveva comunque confermato il rigetto della domanda fallimentare per insussistenza dello stato di insolvenza, ritenendo che l'attivo fosse superiore al passivo e che dal passivo dovesse essere escluso il debito verso il socio-liquidatore, qualificato come finanziamento postergato ex art. 2467 c.c. La ricorrente ha impugnato il decreto di reclamo con tre motivi: con i primi due ha dedotto la violazione di norme civilistiche e contabili sostenendo che il socio-finanziatore non aveva rinunciato al credito ma solo sospeso la restituzione fino al soddisfacimento degli altri creditori, e che la Corte territoriale aveva male interpretato la dichiarazione del socio trascurando l'intenzione delle parti e il comportamento successivo; con il terzo motivo ha censurato la mancata compensazione delle spese, nonostante la riforma del capo sulla legittimazione attiva. La resistente ha eccepito l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per mancata evocazione del difensore antistatario, eccezioni disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari sulla mancata notifica al difensore distrattario, chiarendo che il difensore antistatario non è litisconsorte necessario e non deve essere necessariamente destinatario dell'impugnazione, salvo ipotesi specifiche. Quanto ai motivi, ha affermato che i primi due erano solo formalmente diretti contro il capo sulle spese ma in realtà miravano a rimettere in discussione il merito della valutazione sulla natura del finanziamento del socio e, quindi, il rigetto del reclamo ex art. 22 l. fall.; siccome il decreto reiettivo del reclamo contro il rigetto dell'istanza di fallimento non ha i requisiti di decisorietà e definitività sul punto sostanziale, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile solo se colpisce direttamente e soltanto la statuizione sulle spese. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la scelta di compensare o meno le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti dell'art. 92 c.p.c. e non è censurabile in cassazione se non per motivazione palesemente illogica o erronea, profilo qui non ravvisato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per cassazione contro il capo sulle spese del decreto che decide il reclamo può essere ammesso solo se investe direttamente quella statuizione e non usa il capo spese per aggredire surrettiziamente il merito del rigetto dell'istanza di fallimento.
Richiamato per il tema della legittimazione attiva dell'istante a proporre la domanda di fallimento, poi non decisivo in cassazione perché la censura era inammissibile.
Il credito del socio finanziatore è postergato e può essere esigibile solo secondo la disciplina della postergazione, con incidenza sulla formazione del passivo fallimentare o pre-fallimentare.
Regola sulla condanna alle spese richiamata sia per le censure della ricorrente sia per la regolazione finale del giudizio di legittimità.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei casi previsti dalla norma, come interpretata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti decisori e definitivi; il decreto che conferma il rigetto della domanda di fallimento non è impugnabile in cassazione per il merito sostanziale, ma solo nei limiti del capo sulle spese se autonomamente censurato.
L'assenza di notifica al difensore distrattario non determina inammissibilità perché questi non è, di regola, litisconsorte necessario.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dai motivi per sostenere una diversa interpretazione della dichiarazione del socio, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza accoglimento nel merito.
Richiamato per la qualificazione del finanziamento come mutuo o apporto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato in relazione alla corretta appostazione contabile delle voci di bilancio; non decisivo per l'esito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di conferimento/apporto, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
Richiamato sia per la prova del credito sia per la qualificazione del debito, ma senza accoglimento delle censure.
Massime di principio
- Nel reclamo ex art. 22 l. fall., il ricorso straordinario per cassazione avverso il solo capo sulle spese è ammissibile soltanto se censura direttamente quella regolazione e non le ragioni di merito poste a fondamento della soccombenza, altrimenti si elude il limite di decisorietà e definitività del provvedimento sul fallimento.
- Il decreto che rigetta il reclamo contro il diniego di fallimento non attribuisce al creditore un diritto soggettivo al fallimento del debitore; perciò il controllo di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito della valutazione sull'insolvenza.
- La distrazione delle spese attribuisce al difensore la legittimazione a ricevere il pagamento, ma non lo rende, di regola, parte necessaria del giudizio di impugnazione quando sia contestata solo la decisione principale o la quantificazione delle spese.
- La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti normativi; in cassazione è censurabile solo la motivazione che sia manifestamente illogica, incoerente o giuridicamente erronea.
- La qualificazione di un finanziamento del socio e la sua eventuale postergazione possono incidere sulla ricostruzione del passivo e, quindi, sulla valutazione dello stato di insolvenza, ma le censure che mirano a una diversa lettura degli elementi fattuali non sono proponibili come mezzi di legittimità se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14278/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14279/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14280/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14281/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14282/2025 del 29/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →