Cassazione Civile, Ordinanza n. 23486/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di verbali di accertamento per violazione del codice della strada, elevati per transito nella corsia preferenziale di via di Portonaccio in Roma. I ricorrenti avevano impugnato le sanzioni sostenendo, in sintesi, che la segnaletica fosse inadeguata e non idonea a rendere percepibile la riattivazione della corsia, che tale riattivazione non fosse stata adeguatamente pubblicizzata, che il giudice di merito avesse omesso l’esame di documenti e avesse errato nella valutazione presuntiva e nell’allocazione dell’onere della prova, che mancasse l’elemento psicologico della violazione e che l’apparato di rilevamento automatico dovesse essere previamente tarato o autorizzato in modo specifico. Con il ricorso per cassazione sono stati articolati sei motivi: 1) violazione del giudicato esterno per pretesa efficacia di precedenti decisioni di annullamento ottenute da alcuni ricorrenti in altri giudizi; 2) omesso esame di documentazione sulla segnaletica; 3) mancato riconoscimento, in via presuntiva, dell’inadeguatezza della segnaletica e della mancata pubblicizzazione; 4) erronea applicazione delle regole sull’onere della prova; 5) difetto dell’elemento psicologico e scusabilità dell’errore; 6) omessa considerazione della questione relativa all’autorizzazione dell’apparato Sirio Ves, distinta dalla taratura periodica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e sei i motivi: il primo perché i precedenti richiamati riguardavano fatti e verbali diversi, quindi privi di efficacia di giudicato nel presente giudizio; il secondo e il terzo perché il Tribunale aveva comunque esaminato la documentazione e ricostruito compiutamente la vicenda della disattivazione e riattivazione della corsia, escludendo vizi della segnaletica; il quarto perché, quando si contesta non l’inesistenza ma l’inadeguatezza della segnaletica, l’onere di provarla grava sull’opponente; il quinto perché nelle sanzioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta e l’errore è scusabile solo in presenza di concrete circostanze che rendano inevitabile l’inosservanza del precetto, circostanze non ravvisate nel caso; il sesto per difetto di specificità e novità, oltre che perché l’uso di apparecchi di video-ripresa già autorizzati per i varchi ZTL può coprire anche la rilevazione degli accessi in corsie riservate. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla parte intimata, sicché non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Il procedimento camerale è stato utilizzato per definire il ricorso con declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva
Nelle sanzioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa, salvo prova contraria dell’assenza di colpa da parte dell’agente.
Quando l’opponente deduce l’inadeguatezza della segnaletica, l’onere di provarla grava su di lui; se deduce l’inesistenza del segnale, la prova contraria spetta all’Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un diverso processo può spiegare efficacia riflessa solo se tra i due giudizi vi è identità sostanziale della fattispecie e il soggetto interessato è titolare di una posizione dipendente o subordinata rispetto al rapporto definito nel primo giudizio.
- Nel contenzioso sulle violazioni stradali, la deduzione di una mera inadeguatezza della segnaletica non equivale alla deduzione della sua inesistenza: nel primo caso l’onere probatorio resta a carico dell’opponente, nel secondo la prova dell’esistenza del segnale grava sull’Amministrazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo documento o argomento difensivo, purché dalla motivazione emerga l’esame del materiale rilevante e le ragioni della decisione.
- Nelle sanzioni amministrative l’elemento soggettivo è normalmente presunto, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta vietata; l’errore sulla norma è scusabile solo se il trasgressore dimostra circostanze concrete che rendevano non esigibile un comportamento diverso.
- L’utilizzo di apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi ZTL può legittimamente essere impiegato anche per la rilevazione degli accessi non autorizzati in corsie riservate, senza necessità di una distinta autorizzazione, se il dispositivo è funzionalmente preordinato a tale controllo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →