Cassazione Penale, Sentenza n. 29495/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale monocratico di Ascoli Piceno aveva dichiarato l'imputato colpevole di porto, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di uno strumento atto ad offendere, consistente in un manganello in legno occultato in uno zainetto, ritenendo l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975, escludendo la recidiva e irrogando la pena di euro 1.500 di ammenda, con confisca e distruzione dell'arma. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, formulata con memoria difensiva depositata il 26 novembre 2025; in subordine, denunciava la violazione dell'art. 62-bis c.p. e l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che, per la modesta offensività della condotta e per i presupposti già indicati in memoria, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare espressamente tali richieste.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che l'omesso esame di una memoria difensiva può integrare vizio di motivazione in cassazione quando il ricorrente ne evidenzi specificamente la decisività rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso concreto, il Tribunale non aveva preso in considerazione la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., neppure implicitamente, pur a fronte di una pronuncia che aveva riconosciuto l'ipotesi di lieve entità dell'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975, ipotesi ritenuta non incompatibile con la particolare tenuità del fatto. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale monocratico di Ascoli Piceno in diversa persona fisica, affinché riesamini la questione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. e, se del caso, anche il tema delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata per la requisitoria scritta del pubblico ministero in sede di legittimità
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui omessa valutazione da parte del giudice di merito integra vizio deducibile in cassazione
norma sulle attenuanti generiche, dedotta per omessa motivazione sul loro mancato riconoscimento
norma incriminatrice relativa al porto di oggetti atti ad offendere; nel caso concreto è stata applicata l'ipotesi di lieve entità del comma 3
art. 4, comma 3, l. n. 110/1975
ipotesi di lieve entità ritenuta non incompatibile con la particolare tenuità del fatto
richiamo sostanzialmente coincidente con la norma contestata e applicata in sentenza
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'omesso esame di una memoria difensiva è deducibile come vizio di motivazione solo se il ricorrente indica in modo specifico la concreta incidenza decisiva dei temi non esaminati sulla tenuta logica della sentenza impugnata.
- Il giudice di merito deve prendere espressamente in considerazione la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. quando essa sia stata ritualmente proposta e sia supportata da allegazioni pertinenti; l'omessa valutazione integra vizio di motivazione.
- La riconosciuta ipotesi di lieve entità della condotta non esclude, di per sé, la possibilità di verificare la sussistenza della particolare tenuità del fatto, perché i due piani sono autonomi e non incompatibili in astratto.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare una questione decisiva ritualmente devoluta dalla difesa, la Corte di cassazione può annullare con rinvio per un nuovo giudizio limitato alla questione trascurata.
- La mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può essere riesaminata dal giudice di rinvio se il nuovo giudizio investe complessivamente il trattamento sanzionatorio e le richieste difensive connesse.
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