Cassazione Penale, Sentenza n. 49666/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza delle operazioni commerciali contestate per bancarotta fraudolenta, sostenendo che la sola emissione di fatture non prova la distrazione perché le somme potrebbero non essere state pagate; (2) censura sulla qualificazione come amministratore di fatto della società EXTREME s.r.l., deducendo violazione e erronea applicazione degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare e art. 2639 c.c., poiché la posizione sarebbe stata ritenuta solo in ragione del legame familiare e di dichiarazioni testimoniali generiche; (3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168 c.p. e art. 444 c.p.p.), sostenendo che la sospensione concessa con applicazione della pena su richiesta non poteva essere revocata se originariamente ammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, affermando che l'emissione di fatture ha rilevante efficacia probatoria (richiamando l'art. 2709 c.c.) e che l'onere di provare il mancato pagamento gravava sul ricorrente, potendo documentare solleciti o azioni esecutive. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la qualificazione di amministratore di fatto è questione di fatto adeguatamente motivata dal giudice di merito sulla base di plurime dichiarazioni testimoniali che evidenziavano compiti gestori e rappresentativi del MOTRONI nel 2007; tale valutazione è insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione congrua. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la giurisprudenza consolidata prevede che la sospensione condizionale concessa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti debba essere revocata se sopravviene una condanna nei termini dell'art. 168, comma 1, n.1 c.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La fattura commerciale ha significativa efficacia probatoria in relazione all'imprenditore che l'ha emessa; da ciò deriva che, se vengono emesse fatture per importo rilevante, l'onere di provare il mancato pagamento può gravare sull'emittente qualora deduca l'inesistenza dell'operazione o l'insolvenza del debitore
Definisce la figura dell'amministratore di fatto: si richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione. La Corte ha ritenuto che elementi sintomatici (rapporti con clienti/fornitori/dipendenti, rappresentanza commerciale, riferimento per pagamenti) possano comprovare tale qualità
Norme rilevanti nel quadro della responsabilità degli amministratori in materia fallimentare; censurate nella ricostruzione difensiva ma ritenute correttamente applicate congiuntamente alla valutazione fattuale dei giudici di merito
Richiama profili di responsabilità e contestazioni in ambito fallimentare; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti sia insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti; il suo utilizzo non impedisce che, successivamente, la sospensione condizionale venga revocata se sopravviene una nuova condanna nei termini previsti da legge
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di sopravvenuta condanna entro i termini prescritti; la Corte ha confermato che tale revoca è legittima anche quando la sospensione era stata concessa nell'ambito di una applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti di impugnazione e per l'articolazione dei motivi di cassazione; la Corte ha considerato il ricorso nei limiti consentiti
Massime di principio
- La fattura emessa dall'imprenditore ha rilevante efficacia probatoria: se sono emesse fatture per importi significativi, il giudice può ritenere sussistente l'operazione e gravare sull'emittente l'onere di provare il mancato pagamento mediante documentazione (solleciti, ricorsi per ingiunzione, comunicazioni con clienti).
- La qualificazione di "amministratore di fatto" si fonda su elementi sintomatici di gestione continuativa e significativa (ruolo pratico nei rapporti con clienti, fornitori, dipendenti, rappresentanza commerciale), e la valutazione di tali elementi è di merito: in Cassazione è sindacabile solo il difetto o la manifesta illogicità della motivazione.
- Le risultanze testimoniali che mostrano funzioni gestorie o rappresentative possono essere sufficienti per accertare la posizione di amministratore di fatto se adeguatamente valorizzate e motivate dal giudice di merito.
- La sospensione condizionale della pena concessa con applicazione della pena su richiesta delle parti può essere revocata se sopravviene una condanna nei termini dell'art. 168 c.p.; dunque la concessione originaria non esclude automaticamente la revoca successiva in caso di nuova condanna.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe documentare puntualmente le proprie deduzioni: produrre prove documentali di mancato pagamento o di attività di recupero crediti per contrastare l'efficacia probatoria delle fatture; contestare con specificità gli elementi fattuali che motivano la qualificazione di amministratore di fatto e non limitarsi a censure generiche; individuare vizi manifesti di logica e motivazione per rendere sindacabile la decisione in Cassazione.
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