Cassazione Penale, Sentenza n. 1333/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e della liquidazione del danno in favore della parte civile. Tre motivi principali: 1) nullità della querela per mancanza di valida autenticazione della sottoscrizione; 2) carenza o insufficiente motivazione nella quantificazione del danno non patrimoniale (art. 538 c.p.p.); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conseguente dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato (termine estinto il 27.1.2022) successiva alla sentenza di appello e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali (estinzione del reato). Sui profili civili ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla querela, confermando la validità della querela autenticata e presentata per delega dall'avvocato; il terzo motivo (pena) è divenuto irrilevante per l'annullamento penale; il secondo motivo, relativo alla quantificazione equitativa del danno, è stato ritenuto inammissibile/infondato perché la motivazione del giudice di merito era congrua e sufficiente. Pertanto la domanda risarcitoria della parte civile è stata lasciata intatta e la liquidazione (euro 5.000) confermata; tuttavia il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali per la non completa soccombenza.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina l'accesso abusivo ad un sistema informatico; è la fattispecie di reato contestata all'imputato.
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità più favorevoli all'imputato (tra cui la prescrizione) anche d'ufficio nel giudizio di cassazione quando ricorrano i presupposti; la Corte ha applicato tale principio rilevando la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.
codice penale, artt. 157, 160, 161
Norme che regolano il termine di prescrizione dei reati e le sue modalità di calcolo; la Corte le ha usate per determinare che il termine era perento alla data indicata.
codice di procedura penale, art. 337
Disciplina la querela e le formalità richieste; la Corte ha ritenuto valida la querela presentata tramite incaricato con autenticazione della firma del querelante da parte del difensore.
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 39
Consente l'autenticazione della sottoscrizione della querela da parte del difensore nominato formalmente o tacitamente; la Corte ha ritenuto che dall'atto di procura e dal deposito emerga la volontà di nominare il difensore.
codice di procedura penale, art. 96
Riguarda la nomina del difensore e le sue modalità; citato in relazione alla possibilità che la nomina sia desumibile da atti e comportamenti e legittimi l'autentica del difensore.
codice di procedura penale, art. 538
Norma sul rapporto tra motivazione e decisione in materia civile connessa al processo penale (quantificazione del danno): richiede motivazione ragionevole; la Corte ha ritenuto che la valutazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione salvo totale mancanza di motivazione o macroscopica contraddittorietà.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Prevede limitazioni sulla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi in Cassazione; citato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale.
codice di procedura penale, art. 578, comma 1
Stabilisce che l'annullamento penale non pregiudica il processo civile per il risarcimento dei danni: la Corte ha mantenuto intatto l'interesse risarcitorio della parte civile nonostante l'estinzione penale.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si verifica dopo una sentenza di merito, la Corte di Cassazione deve rilevarla d'ufficio e può annullare la sentenza penale per estinzione del reato, salvo che dagli stessi atti emergano elementi 'evidenti' di innocenza che giustifichino una formula di proscioglimento nel merito.
- L'annullamento per prescrizione non estingue automaticamente i profili civili: la parte civile conserva il diritto al risarcimento e le relative decisioni civili vanno esaminate separatamente.
- La querela presentata tramite un difensore può essere valida se risulta che il difensore era stato incaricato (anche tacitamente) o se vi è procura speciale che autorizza il deposito; l'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore è ammessa quando sussiste nomina o mandato desumibile dagli atti.
- La quantificazione equitativa del danno non patrimoniale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e in Cassazione può essere censurata solo se manca del tutto la motivazione, è macroscopicamente arbitraria o radicalmente contraddittoria.
- In ricorsi per cassazione, l'oggetto del sindacato è limitato ai vizi denunciati e la Corte non può procedere a nuovi accertamenti di merito: eventuali cause estintive rilevabili d'ufficio devono però essere dichiarate quando emergono chiaramente dagli atti.
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