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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1333/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e della liquidazione del danno in favore della parte civile. Tre motivi principali: 1) nullità della querela per mancanza di valida autenticazione della sottoscrizione; 2) carenza o insufficiente motivazione nella quantificazione del danno non patrimoniale (art. 538 c.p.p.); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conseguente dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato (termine estinto il 27.1.2022) successiva alla sentenza di appello e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali (estinzione del reato). Sui profili civili ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla querela, confermando la validità della querela autenticata e presentata per delega dall'avvocato; il terzo motivo (pena) è divenuto irrilevante per l'annullamento penale; il secondo motivo, relativo alla quantificazione equitativa del danno, è stato ritenuto inammissibile/infondato perché la motivazione del giudice di merito era congrua e sufficiente. Pertanto la domanda risarcitoria della parte civile è stata lasciata intatta e la liquidazione (euro 5.000) confermata; tuttavia il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali per la non completa soccombenza.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 615-ter

    Norma sostanziale che disciplina l'accesso abusivo ad un sistema informatico; è la fattispecie di reato contestata all'imputato.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità più favorevoli all'imputato (tra cui la prescrizione) anche d'ufficio nel giudizio di cassazione quando ricorrano i presupposti; la Corte ha applicato tale principio rilevando la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.

  • codice penale, artt. 157, 160, 161

    Norme che regolano il termine di prescrizione dei reati e le sue modalità di calcolo; la Corte le ha usate per determinare che il termine era perento alla data indicata.

  • codice di procedura penale, art. 337

    Disciplina la querela e le formalità richieste; la Corte ha ritenuto valida la querela presentata tramite incaricato con autenticazione della firma del querelante da parte del difensore.

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 39

    Consente l'autenticazione della sottoscrizione della querela da parte del difensore nominato formalmente o tacitamente; la Corte ha ritenuto che dall'atto di procura e dal deposito emerga la volontà di nominare il difensore.

  • codice di procedura penale, art. 96

    Riguarda la nomina del difensore e le sue modalità; citato in relazione alla possibilità che la nomina sia desumibile da atti e comportamenti e legittimi l'autentica del difensore.

  • codice di procedura penale, art. 538

    Norma sul rapporto tra motivazione e decisione in materia civile connessa al processo penale (quantificazione del danno): richiede motivazione ragionevole; la Corte ha ritenuto che la valutazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione salvo totale mancanza di motivazione o macroscopica contraddittorietà.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Prevede limitazioni sulla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi in Cassazione; citato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale.

  • codice di procedura penale, art. 578, comma 1

    Stabilisce che l'annullamento penale non pregiudica il processo civile per il risarcimento dei danni: la Corte ha mantenuto intatto l'interesse risarcitorio della parte civile nonostante l'estinzione penale.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si verifica dopo una sentenza di merito, la Corte di Cassazione deve rilevarla d'ufficio e può annullare la sentenza penale per estinzione del reato, salvo che dagli stessi atti emergano elementi 'evidenti' di innocenza che giustifichino una formula di proscioglimento nel merito.
  • L'annullamento per prescrizione non estingue automaticamente i profili civili: la parte civile conserva il diritto al risarcimento e le relative decisioni civili vanno esaminate separatamente.
  • La querela presentata tramite un difensore può essere valida se risulta che il difensore era stato incaricato (anche tacitamente) o se vi è procura speciale che autorizza il deposito; l'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore è ammessa quando sussiste nomina o mandato desumibile dagli atti.
  • La quantificazione equitativa del danno non patrimoniale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e in Cassazione può essere censurata solo se manca del tutto la motivazione, è macroscopicamente arbitraria o radicalmente contraddittoria.
  • In ricorsi per cassazione, l'oggetto del sindacato è limitato ai vizi denunciati e la Corte non può procedere a nuovi accertamenti di merito: eventuali cause estintive rilevabili d'ufficio devono però essere dichiarate quando emergono chiaramente dagli atti.

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