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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03937/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un sollecito di pagamento emesso per un contributo di bonifica e miglioramento fondiario relativo all'anno 2014. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendone la carenza di motivazione, l'illegittimità dell'imposizione, l'assenza delle opere di bonifica e l'illegittimità del piano di classifica in mancanza di un piano generale di bonifica. La CTP aveva rigettato il ricorso, ma la CTR aveva poi accolto l'appello del contribuente e annullato il sollecito, ritenendo che l'atto non richiamasse il piano di classifica né la deliberazione regionale di approvazione e fosse quindi motivazionalmente carente. Il consorzio aveva quindi proposto revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse supposto inesistente un fatto documentalmente risultante, poiché nel sollecito erano in realtà presenti il richiamo al piano di classifica e agli estremi di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale. La CTR, con la sentenza impugnata in cassazione, ha dichiarato inammissibile la revocazione; il consorzio ha quindi proposto due motivi per cassazione, lamentando motivazione apparente e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame del documento e erronea valutazione della decisività dell'errore revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR non fosse affetta da motivazione apparente, poiché il percorso argomentativo consentiva di individuare la ratio decidendi, e ha osservato che la censura del ricorrente, in sostanza, mirava a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice di revocazione. Inoltre, ha rilevato che la decisione impugnata si fondava su due autonome rationes decidendi: da un lato, la non decisività dell'errore dedotto; dall'altro, il fatto che la questione fosse stata oggetto di discussione tra le parti. Poiché il ricorso per cassazione non investiva entrambe le rationes, la sentenza è rimasta sorretta da una motivazione autonoma non censurata. Il consorzio è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio presuppone un errore di fatto obiettivo, decisivo e non caduto su un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando non consenta di percepire il fondamento della decisione; non basta che la motivazione sia ritenuta errata nel merito.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza è nulla solo se scende sotto il minimo costituzionale della motivazione, cioè se non rende percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciato come nullità per motivazione apparente o violazione dell'art. 132 c.p.c. è dedotto come error in procedendo.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario il ricorso per cassazione avverso le sentenze della CTR è proposto nei limiti e secondo le regole richiamate dal codice di procedura civile.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La censura non può tradursi in una mera contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La violazione è configurabile solo nei limiti dell'erronea attribuzione di valore legale alla prova o dell'uso di criteri legali di valutazione non corretti, non per il semplice dissenso sull'apprezzamento delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocazione per errore di fatto, il fatto asseritamente supposto o omesso deve essere decisivo e non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia già pronunciato; se la questione è stata dibattuta tra le parti, il rimedio revocatorio non è esperibile.
  • La motivazione è apparente solo quando manca l'indicazione, anche minima ma comprensibile, del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia eventualmente errata o non condivisibile.
  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificarla, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; la mancata censura anche di una sola rende il ricorso inidoneo a ottenere la cassazione.
  • Le censure che formalmente denunciano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere un nuovo esame del merito o una diversa lettura dei documenti, se il giudice ha comunque esaminato il materiale probatorio e ha esposto la propria valutazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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