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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12068/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare nel pubblico impiego sanitario: a una dirigente medica veniva irrogata la sospensione dal servizio per un mese, con privazione della retribuzione, per non aver vigilato sulla sussistenza di gravi irregolarità nelle prestazioni di chemioterapia erogate. La dipendente aveva chiesto l'annullamento della sanzione deducendo, tra l'altro, la tardività della contestazione e l'infondatezza dei rilievi disciplinari. Il tribunale aveva accolto la domanda. La corte d'appello aveva confermato l'annullamento ritenendo tardiva la contestazione disciplinare dell'UPD, effettuata il 18 gennaio 2012 oltre il termine di 40 giorni, poiché il dies a quo andava individuato nella prima contestazione interna del 15 novembre 2011. L'azienda sanitaria ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 165/2001, sostenendo che il termine per la contestazione decorre dalla ricezione degli atti da parte dell'UPD e non dalla prima contestazione del responsabile di struttura; con il secondo denuncia violazione dell'art. 55 bis, commi 2 e 3, e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il responsabile di struttura, dopo la prima contestazione, poteva trasmettere gli atti all'UPD senza che ciò integrasse consumazione del potere disciplinare o impedisse la nuova contestazione. La controricorrente resiste chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene ammissibile la censura perché attiene a una questione di diritto sull'interpretazione dell'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 e non a una rivisitazione del fatto. Nel merito afferma che, nel regime applicabile ratione temporis, il termine per la contestazione da parte dell'UPD decorre dalla ricezione degli atti dall'autorità competente che glieli trasmette, e che il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti ha natura sollecitatoria e non perentoria, salvo che il ritardo renda eccessivamente difficile la difesa. La Corte precisa inoltre che il responsabile di struttura che abbia inizialmente contestato l'addebito può, se si avvede della maggiore gravità della condotta o dell'incompetenza a irrogare la sanzione, trasmettere gli atti all'UPD, senza che ciò comporti consumazione del potere disciplinare o violazione del principio di immutabilità, purché i fatti materiali contestati restino i medesimi. Per questi motivi cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora [...] quando ha notizia di comportamenti punibili [...] senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito [...] Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito.

    La norma fissa termini perentori per la contestazione e la conclusione del procedimento quando competente è il responsabile di struttura; essa va letta in sequenza con il comma 3 e non esclude la trasmissione successiva degli atti all'UPD se emerge l'incompetenza del responsabile o la maggiore gravità della sanzione.

  • art. 55 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

    Il termine di cinque giorni ha funzione sollecitatoria e non perentoria; la sua violazione non determina di per sé illegittimità della sanzione, salvo che il ritardo pregiudichi concretamente il diritto di difesa. Il responsabile può trasmettere gli atti all'UPD anche dopo una prima contestazione se rivaluta la propria competenza.

  • art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    [termine di 40 giorni per la contestazione da parte dell'ufficio disciplinare]

    Il dies a quo del termine decorre dalla ricezione degli atti da parte dell'UPD, cioè dalla conoscenza della notizia di infrazione idonea a consentire l'avvio corretto del procedimento disciplinare, non dalla prima contestazione del responsabile di struttura.

  • art. 12 Preleggi cod. civ.

    La ricorrente invoca il criterio interpretativo letterale e sistematico per sostenere la corretta lettura dell'art. 55 bis; la Corte, però, privilegia una lettura coordinata delle norme che consenta la trasmissione degli atti all'UPD e la tutela del buon andamento.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro del buon andamento dell'amministrazione, valorizzato per ammettere una lettura non formalistica del procedimento disciplinare.

  • art. 2106 cod. civ.

    Richiamato come base del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità dell'infrazione.

  • art. 55 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale norma di sistema che disciplina l'illecito disciplinare nel pubblico impiego e la disciplina generale del procedimento.

  • art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego, il termine per la contestazione da parte dell'ufficio disciplinare decorre dalla ricezione degli atti e della notizia di infrazione nella forma idonea ad avviare correttamente il procedimento, non dalla prima valutazione o contestazione interna del responsabile di struttura.
  • Il termine di cinque giorni previsto per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare ha natura sollecitatoria e non perentoria; la sua violazione rileva solo se il ritardo rende concretamente difficile l'esercizio del diritto di difesa.
  • La prima contestazione effettuata dal responsabile di struttura non consuma il potere disciplinare quando egli, prima di definire il procedimento, ritenga di non essere competente o di dover applicare una sanzione più grave e trasmetta gli atti all'UPD, purché i fatti materiali contestati restino invariati.
  • Il principio di immutabilità della contestazione tutela il diritto di difesa e riguarda i fatti materiali addebitati, non la loro diversa valutazione giuridica o la diversa qualificazione della gravità della condotta.
  • Non è configurabile una preclusione automatica alla rimessione degli atti all'UPD in base a una pretesa consumazione del potere disciplinare, se l'amministrazione non ha già irrogato una sanzione sugli stessi fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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