Cassazione Penale, Sentenza n. 12735/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 02/12/2022. Le doglianze principali sono: (i) vizio di motivazione e omissione nella valutazione delle consulenze tecniche di parte (in particolare la perizia del dott. Giannotti) e di memorie difensive; (ii) richiesta di riapertura del dibattimento per consulenza d'ufficio non accolta; (iii) contestazione della qualificazione di plurime operazioni come bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) relative a varie società del gruppo (Elmec s.r.l., Elmec DE s.r.l., GMR Holding 2 s.r.l.), con specifico riferimento a trasferimenti del capannone di Belpasso, dello stabilimento di Catania, del magazzino e di pagamenti/finanziamenti intra-gruppo; (iv) dedotta sussistenza di vantaggi compensativi "ex ante" nelle operazioni infra-gruppo che, secondo la difesa, avrebbero giustificato i trasferimenti e dunque escluso il carattere distrattivo; (v) richieste di riqualificazione dei reati (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) per assenza di elemento soggettivo; (vi) censura del trattamento sanzionatorio e della mancata prevalenza delle attenuanti generiche; (vii) per la BASILE, contestazione dell'omessa trascrizione nel dispositivo del riconoscimento, in motivazione, della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione, esaminati i ricorsi, ha ritenuto la gran parte delle censure manifestamente infondate o inammissibili e ha confermato le valutazioni di merito della Corte d'Appello e del Tribunale circa la sussistenza delle fattispecie di bancarotta contestate e la fondatezza delle deduzioni probatorie (anche in relazione ai trasferimenti immobiliari, ai pagamenti intra-gruppo e all'incompletezza/documentale della contabilità). In particolare le censure sul tema dei "vantaggi compensativi" intra-gruppo sono state respinte, richiamando il principio che la mera appartenenza a un gruppo non è sufficiente a escludere la rilevanza penale: occorre provare un vantaggio concreto e idoneo a compensare l'effetto negativo per la società fallita. Sono inoltre respinte le richieste di rinnovazione istruttoria in appello e le ricostruzioni alternative non confrontate con la motivazione di merito. Per il ricorrente MAGLIA la Cassazione ha dichiarato infondati i motivi e ha quindi confermato le condanne di merito; per il ricorrente BONACCORSO analogamente i motivi sono stati respinti e la condanna confermata. Per l'imputata NUNZIA BASILE RIZZO la Corte ha invece accolto il quarto motivo relativo all'omessa indicazione nel dispositivo della sospensione condizionale della pena: poiché la sospensione era stata riconosciuta nella motivazione (per l'età avanzata e l'assenza di precedenti), la sentenza è stata annullata, senza rinvio, limitatamente a tale profilo (riconoscimento della sospensione condizionale della pena). In sintesi: nella massima parte i ricorsi sono stati rigettati; è stato invece accolto il rilievo formale a favore della BASILE e disposta l'annotazione/effetto conseguente.
Norme richiamate
Norma invocata come parametro per le censure di motivazione e omessa motivazione; la Corte ha valutato la specificità e la fondatezza delle doglianze ex art. 606, comma 1, lett. b)-e).
Richiamato in relazione alla responsabilità per concorso di persone nel reato (concorso di persone), valutata con riferimento ai ruoli di "intraneus" e "extraneus" nelle condotte distrattive.
art. 223 I.fall. (codice fallimentare)
Norma richiamata nell'ambito dei reati di bancarotta; la Corte ha esaminato la correttezza della qualificazione delle condotte come bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale).
art. 216 n.1 e n.2 I.fall.
Richiamato come parte delle norme che definiscono le fattispecie di bancarotta; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione e la motivazione sul dolo e sugli elementi oggettivi delle distrazioni.
art. 219 I.fall., commi 1 e 2
Norma rilevante per la bancarotta documentale e la mancata tenuta/trasmissione di scritture contabili; la Corte ha ritenuto che l'incompletezza delle scritture e il ritardo nella consegna costituiscano elemento probatorio del piano delittuoso.
Richiamato per il principio sui vantaggi compensativi in ambito di gruppo; la Corte ha precisato che la previsione civilistica sui vantaggi di gruppo non annulla l'autonomia soggettiva delle società ai fini penali: occorre provare un vantaggio concreto ed idoneo a compensare gli effetti negativi per la fallita.
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito
Sancisce che il mero trasferimento aziendale non libera il cedente dai debiti verso i creditori; la Corte ha usato la norma per rilevare l'incongruità dei prezzi di cessione e l'assenza del consenso dei creditori come indizio di distrazione.
Richiamato nei motivi per sostenere la rilevanza della struttura di gruppo; la Corte ha però ribadito che la norma civilistica non esclude la rilevanza penale delle operazioni che depauperano la società fallita.
Richiamato nei motivi attinenti al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena in ragione della spregiudicatezza delle operazioni.
art. 51 I.fall.
Richiamato in relazione agli effetti del fallimento sulle azioni esecutive individuali di creditori come Invitalia; utilizzato per illustrare le conseguenze pratiche delle operazioni contestate.
Massime di principio
- La semplice appartenenza a un gruppo societario non esclude la responsabilità penale per bancarotta: occorre dimostrare un vantaggio concreto, valutato ex ante, che sia idoneo a compensare l'effetto negativo subito dalla singola società fallita.
- L'onere di provare che le operazioni infra-gruppo avevano un saldo finale positivo ricade sull'amministratore che le abbia compiute; se la società era già in crisi, la presunzione favorevole è più debole e l'obbligo dell'amministratore è di preservare le garanzie dei creditori.
- Operazioni che trasferiscono beni essenziali (es. capannoni, rami d'azienda) a prezzi incongrui, senza consenso dei creditori, costituiscono indizio forte di distrazione: l'art. 2560 c.c. impedisce di considerare liberati i debiti della cedente senza il consenso dei creditori.
- La bancarotta documentale è integrata dall'assenza, incompletezza o inattendibilità delle scritture contabili rilevanti, unitamente a condotte che ostacolano la ricostruzione del patrimonio (ritardi, sottrazione di documenti): tali elementi possono illuminare il dolo.
- In appello la rinnovazione istruttoria (es. consulenza tecnica d'ufficio) è eccezionale: il giudice d'appello può decidere senza disporre nuovo accertamento se ritiene sufficienti gli atti del primo grado; la Cassazione controlla la discrezionalità soltanto in presenza di evidenti carenze.
- Il concorso dell'extraneus richiede la volontarietà dell'apporto e la consapevolezza che la condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale; non è necessaria la conoscenza formale del dissesto, ma la consapevolezza della pericolosità per i creditori.
- Se la motivazione riconosce un beneficio (es. sospensione condizionale) ma il dispositivo non lo riporta, la decisione è correggibile: la Corte può annullare limitatamente a quella omissione e disporre l'effetto conseguente.
- I giudizi di legittimità non sono luogo per riformulare ricostruzioni fattuali alternative non confrontate con la motivazione di merito: i motivi generici o ricostruzioni congetturali sono inammissibili o infondati.
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