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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12735/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 02/12/2022. Le doglianze principali sono: (i) vizio di motivazione e omissione nella valutazione delle consulenze tecniche di parte (in particolare la perizia del dott. Giannotti) e di memorie difensive; (ii) richiesta di riapertura del dibattimento per consulenza d'ufficio non accolta; (iii) contestazione della qualificazione di plurime operazioni come bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) relative a varie società del gruppo (Elmec s.r.l., Elmec DE s.r.l., GMR Holding 2 s.r.l.), con specifico riferimento a trasferimenti del capannone di Belpasso, dello stabilimento di Catania, del magazzino e di pagamenti/finanziamenti intra-gruppo; (iv) dedotta sussistenza di vantaggi compensativi "ex ante" nelle operazioni infra-gruppo che, secondo la difesa, avrebbero giustificato i trasferimenti e dunque escluso il carattere distrattivo; (v) richieste di riqualificazione dei reati (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) per assenza di elemento soggettivo; (vi) censura del trattamento sanzionatorio e della mancata prevalenza delle attenuanti generiche; (vii) per la BASILE, contestazione dell'omessa trascrizione nel dispositivo del riconoscimento, in motivazione, della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione, esaminati i ricorsi, ha ritenuto la gran parte delle censure manifestamente infondate o inammissibili e ha confermato le valutazioni di merito della Corte d'Appello e del Tribunale circa la sussistenza delle fattispecie di bancarotta contestate e la fondatezza delle deduzioni probatorie (anche in relazione ai trasferimenti immobiliari, ai pagamenti intra-gruppo e all'incompletezza/documentale della contabilità). In particolare le censure sul tema dei "vantaggi compensativi" intra-gruppo sono state respinte, richiamando il principio che la mera appartenenza a un gruppo non è sufficiente a escludere la rilevanza penale: occorre provare un vantaggio concreto e idoneo a compensare l'effetto negativo per la società fallita. Sono inoltre respinte le richieste di rinnovazione istruttoria in appello e le ricostruzioni alternative non confrontate con la motivazione di merito. Per il ricorrente MAGLIA la Cassazione ha dichiarato infondati i motivi e ha quindi confermato le condanne di merito; per il ricorrente BONACCORSO analogamente i motivi sono stati respinti e la condanna confermata. Per l'imputata NUNZIA BASILE RIZZO la Corte ha invece accolto il quarto motivo relativo all'omessa indicazione nel dispositivo della sospensione condizionale della pena: poiché la sospensione era stata riconosciuta nella motivazione (per l'età avanzata e l'assenza di precedenti), la sentenza è stata annullata, senza rinvio, limitatamente a tale profilo (riconoscimento della sospensione condizionale della pena). In sintesi: nella massima parte i ricorsi sono stati rigettati; è stato invece accolto il rilievo formale a favore della BASILE e disposta l'annotazione/effetto conseguente.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata come parametro per le censure di motivazione e omessa motivazione; la Corte ha valutato la specificità e la fondatezza delle doglianze ex art. 606, comma 1, lett. b)-e).

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità per concorso di persone nel reato (concorso di persone), valutata con riferimento ai ruoli di "intraneus" e "extraneus" nelle condotte distrattive.

  • art. 223 I.fall. (codice fallimentare)

    Norma richiamata nell'ambito dei reati di bancarotta; la Corte ha esaminato la correttezza della qualificazione delle condotte come bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale).

  • art. 216 n.1 e n.2 I.fall.

    Richiamato come parte delle norme che definiscono le fattispecie di bancarotta; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione e la motivazione sul dolo e sugli elementi oggettivi delle distrazioni.

  • art. 219 I.fall., commi 1 e 2

    Norma rilevante per la bancarotta documentale e la mancata tenuta/trasmissione di scritture contabili; la Corte ha ritenuto che l'incompletezza delle scritture e il ritardo nella consegna costituiscano elemento probatorio del piano delittuoso.

  • art. 2634 c.c. (comma terzo)

    Richiamato per il principio sui vantaggi compensativi in ambito di gruppo; la Corte ha precisato che la previsione civilistica sui vantaggi di gruppo non annulla l'autonomia soggettiva delle società ai fini penali: occorre provare un vantaggio concreto ed idoneo a compensare gli effetti negativi per la fallita.

  • art. 2560 cod. civ.

    L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito

    Sancisce che il mero trasferimento aziendale non libera il cedente dai debiti verso i creditori; la Corte ha usato la norma per rilevare l'incongruità dei prezzi di cessione e l'assenza del consenso dei creditori come indizio di distrazione.

  • art. 2497, comma 3, c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere la rilevanza della struttura di gruppo; la Corte ha però ribadito che la norma civilistica non esclude la rilevanza penale delle operazioni che depauperano la società fallita.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nei motivi attinenti al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena in ragione della spregiudicatezza delle operazioni.

  • art. 51 I.fall.

    Richiamato in relazione agli effetti del fallimento sulle azioni esecutive individuali di creditori come Invitalia; utilizzato per illustrare le conseguenze pratiche delle operazioni contestate.

Massime di principio

  • La semplice appartenenza a un gruppo societario non esclude la responsabilità penale per bancarotta: occorre dimostrare un vantaggio concreto, valutato ex ante, che sia idoneo a compensare l'effetto negativo subito dalla singola società fallita.
  • L'onere di provare che le operazioni infra-gruppo avevano un saldo finale positivo ricade sull'amministratore che le abbia compiute; se la società era già in crisi, la presunzione favorevole è più debole e l'obbligo dell'amministratore è di preservare le garanzie dei creditori.
  • Operazioni che trasferiscono beni essenziali (es. capannoni, rami d'azienda) a prezzi incongrui, senza consenso dei creditori, costituiscono indizio forte di distrazione: l'art. 2560 c.c. impedisce di considerare liberati i debiti della cedente senza il consenso dei creditori.
  • La bancarotta documentale è integrata dall'assenza, incompletezza o inattendibilità delle scritture contabili rilevanti, unitamente a condotte che ostacolano la ricostruzione del patrimonio (ritardi, sottrazione di documenti): tali elementi possono illuminare il dolo.
  • In appello la rinnovazione istruttoria (es. consulenza tecnica d'ufficio) è eccezionale: il giudice d'appello può decidere senza disporre nuovo accertamento se ritiene sufficienti gli atti del primo grado; la Cassazione controlla la discrezionalità soltanto in presenza di evidenti carenze.
  • Il concorso dell'extraneus richiede la volontarietà dell'apporto e la consapevolezza che la condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale; non è necessaria la conoscenza formale del dissesto, ma la consapevolezza della pericolosità per i creditori.
  • Se la motivazione riconosce un beneficio (es. sospensione condizionale) ma il dispositivo non lo riporta, la decisione è correggibile: la Corte può annullare limitatamente a quella omissione e disporre l'effetto conseguente.
  • I giudizi di legittimità non sono luogo per riformulare ricostruzioni fattuali alternative non confrontate con la motivazione di merito: i motivi generici o ricostruzioni congetturali sono inammissibili o infondati.

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