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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15165/2020 del 16/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'IVA relativa al 2005, ritenuta indebitamente detratta per fatture riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo la ricostruzione accolta dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la società aveva formalmente ceduto macchinari agricoli usati a una società, che li aveva poi cartolarmente trasferiti a una società finanziaria; quest'ultima li aveva fittiziamente rivenduti come nuovi alla contribuente. La società aveva rilasciato cambiali per conseguire, attraverso l'operazione, le agevolazioni della legge Sabatini; le cambiali erano state scontate e le somme, al netto delle spese istruttorie, restituite alla contribuente. La sentenza regionale, depositata il 24 maggio 2012, aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso contro l'accertamento. In cassazione i contribuenti hanno proposto sette motivi: con il primo hanno sostenuto che, nonostante il fine illecito di ottenere le agevolazioni, le operazioni fossero reali e l'IVA pagata in rivalsa detraibile, denunciando violazione degli artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 633/1972; con il secondo e il terzo hanno censurato la motivazione sull'inesistenza oggettiva, lamentando sia l'insufficienza delle prove dell'Ufficio sia la mancata considerazione di contratti scritti e cambiali; con il quarto hanno dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR posto a loro carico l'onere di provare l'esistenza delle operazioni; con il quinto e il sesto hanno contestato l'omessa valutazione della loro buona fede e la mancata prova, da parte dell'Amministrazione, della consapevolezza della frode, richiamando la direttiva 2006/112/CE e l'art. 2697 c.c., anche sotto il profilo motivazionale; con il settimo hanno lamentato che la CTR non avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso, in particolare quanto all'assenza di prove certe dell'inesistenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente i primi quattro motivi: la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva ritenuto dimostrata l'inesistenza oggettiva sulla base di elementi presuntivi e di una valutazione motivata, coerente con il carattere cartolare dei trasferimenti, con il ritorno dei macchinari nella disponibilità della contribuente e con il fine di ottenere un finanziamento illecito ex lege Sabatini. La contestazione mirava, in sostanza, a una diversa valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione; poiché le operazioni erano oggettivamente inesistenti, la detrazione IVA era legittimamente negata ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972. Sono stati respinti anche il quinto e il sesto motivo: la buona fede rileva per le operazioni soggettivamente inesistenti, mentre l'inesistenza oggettiva esclude in assoluto la detrazione, non essendovi un costo sostenuto per un'operazione mai realizzata. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava come vizio motivazionale una questione di diritto: la motivazione dell'avviso, che delimita la materia del contendere e tutela il diritto di difesa, va distinta dalla prova della fondatezza della ripresa fiscale, che attiene al giudizio. I contribuenti sono stati condannati, in solido, a rimborsare le spese processuali all'Ufficio, liquidate in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    infine, deve ricordarsi che, trattandosi di operazioni di compravendita oggettivamente inesistenti, quindi mai in effetti realizzatesi, in quanto avvenute soltanto sulla carta, la detrazione IVA è stata correttamente negata in applicazione del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    La Corte esclude la detraibilità dell'IVA per le operazioni oggettivamente inesistenti; il richiamo all'art. 19 si colloca nella censura dei contribuenti e non costituisce la base specifica della statuizione, fondata sull'art. 21, comma 7.

  • art. 21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    infine, deve ricordarsi che, trattandosi di operazioni di compravendita oggettivamente inesistenti, quindi mai in effetti realizzatesi, in quanto avvenute soltanto sulla carta, la detrazione IVA è stata correttamente negata in applicazione del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    La disposizione giustifica il diniego della detrazione dell'IVA relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, che non si sono mai realizzate e sono rimaste meramente cartolari.

  • art. 2697 c.c.

    va da sè, innanzitutto, che nessun onere della prova è stato invertito, avendo la Regionale semplicemente reputato di aver trovato in atti elementi di prova sufficienti a dar dimostrazione dell’oggettiva inesistenza delle operazioni; la Regionale, per meglio chiarire, non ha fatto discendere la soccombenza della contribuente dalla mancata dimostrazione della esistenza delle operazioni, applicando in modo erroneo la regola di giudizio contenuta nell’art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere probatorio quando il giudice pone a fondamento della decisione elementi di prova ritenuti sufficienti a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, anziché far derivare la soccombenza dalla mancata prova della loro esistenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    i motivi, che pare opportuno trattare congiuntamente per economia processuale, non sono fondati

    I motivi formulati come violazione di legge sono stati esaminati e respinti, non ravvisandosi l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova o sulla detrazione IVA dedotta dai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    trattasi di una sufficienza e logicità che non possono essere in questa sede sindacate, ciò che la contribuente ha invece in realtà inteso chiedere, invocando un differente apprezzamento delle prove e una differente selezione delle stesse

    La censura motivazionale non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione o selezione delle prove quando la motivazione del giudice di merito è sufficiente e logica.

Massime di principio

  • In una controversia sulla detrazione IVA per operazioni oggettivamente inesistenti, non sussiste inversione dell'onere della prova se il giudice fonda la decisione su elementi probatori ritenuti sufficienti a dimostrare che le operazioni furono soltanto cartolari, anziché sulla mancata prova della loro esistenza da parte del contribuente.
  • L'inesistenza oggettiva dell'operazione esclude la detrazione dell'IVA: la buona fede del cessionario non può rendere detraibile l'imposta quando l'operazione non è mai stata realizzata e nessun costo è stato sostenuto per essa.
  • La contestazione della sufficienza e della selezione delle prove non consente, in sede di legittimità, di sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito, se la motivazione di quest'ultimo è sufficiente e logica.
  • La motivazione dell'atto di accertamento, che delimita la materia del contendere e consente l'esercizio del diritto di difesa, è distinta dalla prova degli elementi che fondano la ripresa fiscale, la quale attiene al merito del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaSimulazione

Testo integrale

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