Cassazione Penale, Sentenza n. 31595/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato la loro responsabilità per detenzione illegale di materiale qualificato come parti di armi da guerra e munizionamento da guerra. Pes contesta la qualificazione come "parti di arma da guerra" di vari caricatori e la qualificazione del fucile M40 come arma da guerra, nonché la qualificazione della canna con castello del fucile Steyer-Mannlicher M95 come parte di arma da guerra invece che arma comune da sparo (riferendosi al perito di primo grado e allo stato di conservazione). Polonia contesta la qualificazione dei 111 proiettili 9x19 come munizionamento da guerra e la qualificazione dei caricatori per fucile Beretta MB59 e AR70/90 come parti di arma da guerra, richiamando le risultanze peritali e la classificazione del Banco Nazionale di Prova.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto in parte fondati i ricorsi. Per Pes: respinto il motivo relativo ai caricatori e al fucile M40 (confermata la qualifica come arma da guerra per l'M40 in ragione della sua idoneità al fuoco a raffica e della spiccata potenzialità offensiva), ma accolto il motivo relativo alla canna/castello del fucile Steyer-Mannlicher M95: la Corte d'appello ha disatteso in modo non congruamente motivato la consulenza tecnica di primo grado, pertanto ha annullato la condanna limitatamente a quell'oggetto e disposto rinvio per nuovo esame tecnico. Per Polonia: tutti i motivi sono stati ritenuti fondati; la Corte ha valorizzato la valutazione del Banco Nazionale di Prova e la giurisprudenza che qualifica la Beretta 9x19 e il relativo munizionamento come arma comune da sparo, con conseguente annullamento delle qualificazioni di munizionamento/parte di arma da guerra e rinvio per nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Disciplina il delitto relativo alla detenzione di armi o parti di arma da guerra; la Corte ha applicato tale norma valutando la qualificazione degli oggetti come parti o munizionamento da guerra
art. 1 legge 18 aprile 1975, n. 110
Definisce arma da guerra le armi con spiccata potenzialità offensiva destinate o destinabili al moderno armamento delle truppe; la Corte l'ha interpretata in senso funzionale, richiedendo valutazione concreta delle caratteristiche tecniche
art. 3 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, commi 3-septies e 3-octies
Le modifiche riguardano i caricatori per armi comuni da sparo; la Corte ha chiarito che tali commi non estendono automaticamente la disciplina ai caricatori di armi da guerra
comma 12-sexiesdecies, art. 23 d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. legge 7 agosto 2012, n. 135)
Attribuisce al Banco Nazionale di Prova la funzione di verifica e classificazione delle armi (sostituendo il Catalogo nazionale); la Corte ha ritenuto vincolante in negativo la classificazione del Banco ai fini dell'esclusione dall'elenco di armi da guerra
art. 11, secondo comma, legge n. 110/1975
Indica il ruolo istituzionale del Banco Nazionale di Prova; la sentenza valorizza tale ruolo come fonte tecnica vincolante in negativo per il giudice
Direttiva CEE/477/91 e successive modifiche
Riferimento normativo europeo per le categorie di armi; il Banco Nazionale di Prova valuta la corrispondenza ai parametri direttivi, che influisce sulla distinzione tra arma comune e arma da guerra
Massime di principio
- La qualificazione di un oggetto come "parte di arma da guerra" richiede verifica concreta delle caratteristiche tecniche e dell'autonomia funzionale: non è sufficiente una valutazione storica o generica.
- I caricatori possono essere considerati "parti" di arma da guerra quando hanno autonomia funzionale che permette l'identificazione come elemento strutturale tipico e la facile ricomposizione dell'arma senza procedimenti speciali.
- La classificazione tecnica del Banco Nazionale di Prova, una volta inserita nel database pubblico, ha efficacia vincolante in negativo: il giudice non può ignorarne il contenuto per qualificare un'arma come da guerra se il Banco l'ha classificata come arma comune da sparo.
- Il dissenso del giudice rispetto a una consulenza tecnica deve essere motivato con argomentazioni tecniche adeguate; il semplice riferimento all'uso storico non vale a superare una perizia aggiornata.
- Per i proiettili 9x19, la giurisprudenza consolidata tende a considerarli compatibili con armi comuni da sparo (es. Beretta 9x19), dunque la loro qualificazione come munizionamento da guerra richiede specifica e fondata motivazione tecnica.
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