Cassazione Penale, Sentenza n. 34298/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta, proposta ex art. 324 c.p.p. da Gesam quale terzo interessato, di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia (28/2/2025) relativo a reati in materia ambientale (artt. 256, comma 1, lett. a), comma 2 e 137 commi 1 e 9, d.lgs. 152/2006). La ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto di sequestro per difetto di autonoma motivazione del G.I.P., con il Tribunale che si sarebbe sostituito al G.I.P. anziché limitarsi ad integrare la motivazione; 2) erronea valutazione del fumus commissi delicti, per avere confuso attività di trasbordo/consegna con attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 193 d.lgs. 152/2006; 3) omissione di valutazione di documenti che attesterebbero interlocuzioni con il Comune, ARPA Lazio e Capitaneria di porto, nonché della inesigibilità di una condotta alternativa (impossibilità di ottenere un'area più ampia o di rifiutare il rinnovo dell'appalto). La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza e la dichiarazione di mancanza del fumus delittuoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Preliminarmente ha rilevato che la comunicazione di rinuncia depositata dal difensore riguardava un diverso procedimento e che, pertanto, non risultava alcuna rinuncia rituale nel fascicolo n. 15877/2025. Sul merito, la Corte ha ritenuto il primo motivo (presunta sostituzione del Tribunale al G.I.P.) privo di specificità e dunque inammissibile, e ha altresì escluso che sussistesse una mancanza o mera apparenza di motivazione tale da integrare i limiti di cui all'art. 325 c.p.p.: il Tribunale del riesame aveva infatti integrato la motivazione ritenendo il decreto del G.I.P. insufficiente ma integrabile e aveva fornito ampie e specifiche argomentazioni sul fumus fondandosi su documenti e accertamenti (contratto, controlli, accertamenti con drone, sopralluoghi, immagini fotografiche). Anche la censura che chiedeva nuova valutazione degli atti (interlocuzioni con enti di controllo e presunta inesigibilità di diversa condotta) è stata esclusa come inammissibile perché attiene a valutazione di merito fuori dall'ambito dell'art. 325 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di revoca o modifica di misure cautelari proposta da terzi interessati; qui la Gesam aveva agito ex art. 324 come terzo interessato per impugnare il sequestro preventivo
art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Previsioni incriminatrici in materia di gestione illecita di rifiuti; costituivano il fondamento del sequestro preventivo impugnato per fumus commissi delicti
art. 137, commi 1 e 9, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Norme del codice dell'ambiente richiamate a titolo di illecito contestato; citate nel decreto di sequestro e nell'ordinanza impugnata
art. 193 d.lgs. n. 152/2006
Norma relativa allo stoccaggio e alle operazioni consentite su aree attrezzate; la difesa aveva richiamato tale disposizione per distinguere il trasbordo (attività occasionalmente svolta) dalla gestione/stoccaggio rilevante penalmente
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti di sindacato nella Cassazione avverso provvedimenti cautelari: il gravame per violazione di legge può riguardare solo l'assenza o la mera apparenza della motivazione; la Corte ha applicato questo principio per escludere rivisitazioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese del procedimento e le sanzioni a carico della parte che propone ricorso inammissibile o infondato; applicata per imporre la somma alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che la parte avesse agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur mantenendo la sanzione pecuniaria prevista
Massime di principio
- Una censura di nullità per mancata motivazione del decreto cautelare richiede l'indicazione puntuale degli specifici vizi e delle parti mancanti: generiche accuse di sostituzione motivazionale sono inammissibili
- In sede di Cassazione ex art. 325 c.p.p. non è consentito un sindacato libero di merito sugli elementi di fatto e sulle prove; il ricorso può limitarsi a far emergere l'assenza o la mera apparenza della motivazione
- Se il provvedimento originario è insufficiente ma non inesistente, il giudice di riesame può integrarne la motivazione senza che ciò configuri automaticamente una nullità, purché l'integrazione sia effettiva e documentata
- Per contestare il fumus commissi delicti occorre mostrare che le ragioni addotte dal giudice sono del tutto assenti o meramente apparenti; la mera diversa interpretazione degli stessi atti non è sufficiente
- Documenti che attestano interlocuzioni con enti pubblici o argomentazioni difensive sulla presunta inesigibilità di una condotta alternativa devono essere specificamente indicati e dimostrati: la loro mera evocazione non prevale sul compendio probatorio valutato dal giudice
- Nelle vicende relative a misure reali (sequestro preventivo) per reati ambientali i giudici valutano un ampio corredo probatorio (contratti, sopralluoghi, accertamenti tecnici, immagini), e considerano anche la possibilità, per l'operatore economico, di rifiutare il rinnovo dell'appalto se l'esecuzione fosse illegittima
- Attenzione formale: la rinuncia al ricorso deve essere depositata e riferirsi espressamente al procedimento in questione; comunicazioni riferite ad altri fascicoli non producono effetti
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