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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04356/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento IMU relativo all’anno 2015 su vari immobili di proprietà della fondazione, inclusi quelli situati nella cd. "ex area NATO" (particella 213). La CTR aveva confermato la pretesa del Comune, ritenendo non provata la destinazione degli immobili ad attività assistenziali ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e rilevando che diversi immobili risultavano locati a terzi; aveva inoltre escluso la riduzione d’imposta per inagibilità ex art. 8 del medesimo decreto, non essendo provata l’inagibilità e risultando anzi l’utilizzo locativo di parte dei beni. In cassazione la fondazione articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 7 d.lgs. 504/1992 e vizio motivazionale, lamentando che la CTR non avesse distinto le singole unità immobiliari, avesse trattato la particella 213 come edificio unitario e avesse erroneamente ignorato la natura assistenziale dell’ente; 2) violazione degli artt. 1 e 8 d.lgs. 504/1992, dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., deducendo omessa o insufficiente valutazione della perizia giurata e mancato esame della richiesta di riduzione del 50% dell’IMU per inagibilità; 3) violazione dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sulla richiesta di CTU, ritenuta necessaria per accertare agibilità/inagibilità e concreto utilizzo degli immobili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché formulato in modo confuso, con censure eterogenee e largamente attinenti a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, senza una chiara riconduzione a uno specifico vizio ex art. 360 c.p.c.; il secondo perché non indicava in modo specifico il "fatto decisivo" asseritamente omesso, limitandosi a un generico rinvio alla perizia e, comunque, era ostacolato dalla regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, affermando che il giudice tributario ha un potere discrezionale di acquisizione probatoria ex art. 7 d.lgs. 546/1992 e non è obbligato a disporre CTU per supplire alle carenze probatorie delle parti, specie quando la questione può essere decisa sulla base della documentazione in atti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L’esenzione richiede la prova della specifica destinazione degli immobili ad attività assistenziali; in mancanza di tale prova l’agevolazione non spetta.

  • art. 8 d.lgs. 504/1992

    La riduzione d’imposta per inagibilità presuppone la prova dell’inagibilità e del mancato utilizzo di fatto dell’immobile; se i beni risultano locati o comunque utilizzati, la riduzione è esclusa.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve individuare in modo chiaro e specifico il vizio denunciato; non è ammissibile una deduzione confusa di censure eterogenee o di meri errori di fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    La mancanza di chiarezza e specificità dell’esposizione e delle censure può tradursi in inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti dell’atto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, che deve essere indicato specificamente quanto a contenuto, rilievo processuale e decisività.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme sulle medesime ragioni di fatto, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Il giudice tributario può disporre d’ufficio mezzi istruttori, ma non è tenuto a farlo per colmare le lacune probatorie della parte; il potere è discrezionale e sussidiario.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La censura di omessa pronuncia o motivazione deve confrontarsi con il contenuto effettivo della decisione e con l’oggetto della domanda o eccezione dedotta.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata effettivamente devoluta e che il giudice non vi abbia dato risposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere formulate con chiarezza, sinteticità e specificità: la mescolanza di censure diverse, specie se fondate su rilievi di merito, può determinare l’inammissibilità.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e richiede l’indicazione puntuale del fatto, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività.
  • In presenza di "doppia conforme", il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato e non consente di riproporre censure già disattese nei due gradi di merito.
  • Il giudice tributario può disporre mezzi istruttori officiosi solo in via integrativa e non per sostituirsi alle parti nell’assolvimento dell’onere della prova; non sussiste un obbligo generalizzato di CTU.
  • L’esenzione IMU per immobili destinati ad attività agevolate e la riduzione per inagibilità richiedono una prova concreta e specifica dei relativi presupposti, non essendo sufficiente un’affermazione generica sulla natura dell’ente o sull’estensione dell’area immobiliare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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