Cassazione Civile, Ordinanza n. 10571/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore dipendente di un ente previdenziale aveva ottenuto in appello il riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento formale. La Corte d'Appello aveva valorizzato le attività concretamente svolte, ritenendole riconducibili prima all'Area B e poi, per il periodo successivo, comunque non più all'Area A, con riconoscimento delle differenze parametrate alla posizione economica B2 dal 1.8.2007. L'ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma il motivo è stato ritenuto una richiesta sostanziale di nuova valutazione del merito e dell'istruttoria, quindi inammissibile; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, degli artt. 1362 ss. c.c. e delle declaratorie contrattuali del CCNL 1998/2001 e 2006/2009, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato il vecchio sistema di inquadramento anche al periodo successivo al 1.10.2007. La Suprema Corte ha ritenuto fondato questo secondo motivo nei limiti relativi alla corretta collocazione della posizione economica: ha chiarito che, dal CCNL 2006/2009, all'interno di ciascuna Area le mansioni sono professionalmente equivalenti e lo svolgimento di mansioni superiori rileva solo se riferito all'Area immediatamente superiore; tuttavia il riconoscimento di una posizione economica superiore alla base dell'Area B non può derivare automaticamente dal solo fatto di aver svolto mansioni dell'Area B, ma richiede i criteri previsti dall'art. 13 del CCNL e dalla contrattazione integrativa, non considerati dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso per inammissibilità, ha accolto il secondo motivo limitatamente alla questione della posizione economica da assumere come base per il calcolo delle differenze retributive, ha cassato la sentenza impugnata su tale punto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, affinché rivaluti la domanda applicando il corretto sistema di classificazione contrattuale e verificando se e in base a quali criteri possa riconoscersi una posizione economica superiore alla base dell'Area B. Restano fermi gli accertamenti sullo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'Area A e il diritto alle differenze retributive per lo scavalcamento di area; deve però essere riconsiderato il parametro economico B2, perché non automaticamente ricavabile dal solo svolgimento di mansioni superiori.
Norme richiamate
Il motivo che formalmente deduca omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito e dell'istruttoria.
La violazione di legge può riguardare l'erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali collettive e delle norme che disciplinano l'inquadramento del personale.
La disciplina delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato deve essere letta alla luce del sistema di classificazione introdotto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis.
L'interpretazione delle declaratorie contrattuali deve avvenire secondo i criteri legali di interpretazione del contratto.
La Corte richiama precedenti conformi senza riprodurne integralmente le motivazioni, in funzione di economia argomentativa.
art. 13 CCNL 2006/2009
L'eventuale riconoscimento di una posizione economica più elevata della base dell'area non consegue automaticamente allo svolgimento di mansioni superiori, ma dipende dai criteri previsti dalla norma e dalla contrattazione integrativa.
artt. 13, 16 e 24 CCNL 1998/2001
Le declaratorie del precedente sistema di classificazione rilevano solo per il periodo in cui quel contratto era applicabile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione del merito.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la qualificazione delle mansioni e la verifica delle mansioni superiori devono essere compiute in base al CCNL applicabile nel periodo considerato.
- Con il sistema introdotto dal CCNL 2006/2009, all'interno della stessa area le mansioni sono professionalmente equivalenti; lo svolgimento di mansioni superiori rileva soltanto se riferito all'area immediatamente superiore.
- Lo svolgimento di mansioni dell'area superiore consente il riconoscimento delle differenze retributive rispetto all'area formalmente attribuita, ma non comporta automaticamente l'attribuzione della posizione economica più elevata della nuova area.
- Per il riconoscimento di una posizione economica superiore alla base dell'area occorre fare riferimento ai criteri specifici previsti dalla contrattazione collettiva e integrativa, non essendo sufficiente il solo fatto storico dell'espletamento di mansioni superiori.
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