Cassazione Civile, Ordinanza n. 16868/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento TOSAP emesso per l'anno 2005, relativo all'occupazione dell'area esterna di un complesso sportivo polifunzionale adibita a parcheggio. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che l'area fosse ricompresa in una concessione di project financing per la ristrutturazione e gestione dell'impianto e che, comunque, ricorressero cause di esclusione o esenzione dal tributo. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) cessazione della materia del contendere per note del Comune che avrebbero disposto l'interruzione della riscossione; 2) violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993, assumendo che l'area fosse oggetto di concessione per la gestione del complesso sportivo e non di occupazione tassabile; 3) violazione dell'art. 49, lett. a), d.lgs. 507/1993, deducendo l'esenzione perché le opere sarebbero state realizzate per conto del Comune nell'ambito di un project financing; 4) violazione dell'art. 49, lett. e), d.lgs. 507/1993, per la previsione della devoluzione gratuita al Comune dell'impianto al termine della concessione; 5) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla medesima questione della devoluzione gratuita; 6) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di violazione dell'art. 2697 c.c. in punto di onere della prova, sostenendo che spettasse all'amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non risultava un accordo transattivo né una rinuncia al giudizio, ma solo interlocuzioni del Comune con il concessionario della riscossione. Sul merito ha affermato che la TOSAP colpisce l'occupazione di spazi pubblici destinati a parcheggio quando il concessionario utilizza l'area in proprio per ricavarne un utile economico, essendo irrilevante che l'attività si inserisca in una concessione e che le tariffe siano predeterminate. Ha ritenuto non applicabile l'esenzione dell'art. 49, lett. a), perché l'occupazione era ascrivibile alla società concessionaria che operava in proprio e perseguiva finalità lucrative, non a un ente pubblico. Ha escluso anche l'esenzione dell'art. 49, lett. e), poiché la devoluzione gratuita riguarda impianti adibiti a servizi pubblici effettivamente devoluti al termine della concessione, mentre nella specie l'oggetto dell'imposizione era l'area parcheggio e non risultavano impianti realizzati dalla società destinati a devoluzione gratuita. Le doglianze di omessa pronuncia sono state ritenute infondate perché, anche a voler ravvisare l'omissione, le questioni erano comunque infondate nel merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
indicato come parametro delle censure di violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia
la Corte afferma che l'omessa pronuncia può essere superata in cassazione se la questione è di puro diritto e comunque ritiene infondate le doglianze nel merito
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che, anche a voler ritenere carente la prova dell'uso pubblico originario dell'area, la pretesa TOSAP resterebbe comunque fondata
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39
individuano il presupposto della TOSAP nell'occupazione di spazi pubblici che sottragga l'area all'uso collettivo o che realizzi comunque un'utilizzazione particolare ed eccezionale del suolo pubblico
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 45
richiamato per il regime tariffario delle occupazioni temporanee
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 46
richiamato per il regime tariffario delle occupazioni permanenti
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, lett. a)
l'esenzione spetta solo se l'occupazione è ascrivibile al soggetto pubblico esente; non opera quando l'occupazione è effettuata da una società concessionaria che agisce in proprio per finalità lucrative
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, lett. e)
l'esenzione presuppone la previsione convenzionale o pattizia della devoluzione gratuita al Comune di impianti adibiti a servizi pubblici; non basta una restituzione di beni già pubblici o una mera manutenzione
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare, in presenza di questioni di diritto e di economia processuale, la decisione nel merito senza rinvio
richiamato in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata per consentire alla Corte di decidere nel merito in caso di omessa pronuncia su questione di diritto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per gli effetti economici del rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di TOSAP, il presupposto impositivo ricorre quando il soggetto concessionario occupa un'area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile in modo da sottrarla all'uso pubblico, ovvero ne realizza un'utilizzazione particolare ed eccezionale, anche se l'occupazione si inserisce in un rapporto concessorio complesso.
- L'esenzione prevista per gli enti pubblici non spetta alla società concessionaria che gestisca l'area in proprio e per finalità lucrative: ciò che rileva è l'imputabilità dell'occupazione al soggetto esente, non la natura pubblica del bene o la futura reversibilità dell'opera.
- La previsione di un corrispettivo per l'uso del parcheggio o la predeterminazione delle tariffe non esclude il presupposto della TOSAP, perché il concessionario, gestendo il parcheggio, svolge un'attività d'impresa con fine di lucro.
- L'esenzione per devoluzione gratuita al Comune richiede una specifica previsione negoziale relativa a impianti adibiti a servizi pubblici effettivamente realizzati dal concessionario; non è sufficiente la mera restituzione di beni già appartenenti all'ente pubblico o la semplice manutenzione straordinaria.
- Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia su un motivo può non condurre alla cassazione con rinvio quando la questione è di puro diritto e la sua soluzione nel merito rende superfluo un ulteriore accertamento di fatto.
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