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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17545/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta contro attestazioni dell'addetto al recapito postale contenute in alcune raccomandate relative a atti dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il ricorrente contestava la veridicità delle attestazioni secondo cui l'agente postale avrebbe immesso l'avviso nella cassetta della posta e spedito le comunicazioni di avvenuto deposito (CAD) riferite alle raccomandate con gli atti impositivi. Il Tribunale aveva rigettato la querela di falso e la Corte d'appello di Venezia aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva tre censure di violazione degli artt. 2729 c.c. e 8 l. n. 890/1982: 1) il giudice di merito avrebbe tratto erroneamente dalla risposta del sistema Poste Italiane ('il codice non è ancora registrato') la presunzione che le raccomandate CAD fossero state spedite, mentre secondo il ricorrente il dato deponeva per la mancata spedizione; 2) la mancata esibizione in giudizio, da parte dell'Agenzia, degli avvisi di ricevimento delle CAD avrebbe dovuto essere valutata come prova della non verità della spedizione delle CAD e non come mera circostanza irrilevante ai fini della querela di falso; 3) la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 8 l. n. 890/1982, perché le CAD sarebbero disciplinate dalle regole del servizio postale ordinario, con conseguente restituzione al mittente della raccomandata non recapitata e del relativo avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso che gli elementi addotti dal ricorrente integrassero una prova presuntiva grave, precisa e concordante della mancata spedizione delle CAD: la dicitura del sistema informatico di Poste Italiane era ambigua e non decisiva; la mancata produzione degli avvisi di ricevimento da parte dell'Agenzia non dimostrava, di per sé, la falsità dell'attestazione dell'agente postale, potendo al più rilevare nel diverso giudizio tributario e non nel giudizio di querela di falso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l'irrilevanza, comunque, del mancato possesso degli avvisi di ricevimento ai fini del giudizio di falso. Non è stata disposta la regolamentazione delle spese per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge, ma non la mera diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica non ancorata alla violazione dei requisiti della fattispecie legale.

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione semplice è ammissibile solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la censura di legittimità è ammissibile solo se il ragionamento presuntivo del giudice di merito viola tali requisiti.

  • art. 8 della legge n. 890/1982

    la Corte ha ribadito che, nel regime applicabile alla notificazione postale rilevante nella causa, la prova del perfezionamento notificatorio può richiedere l'avviso di ricevimento della CAD; tuttavia, nel giudizio di querela di falso la mancata esibizione dell'avviso non prova di per sé la falsità dell'attestazione di spedizione.

  • art. 14 della legge n. 890/1982

    richiamato per evidenziare che, se la notificazione è diretta a mezzo posta dall'ufficio finanziario, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    richiamati nel precedente di legittimità che valorizza un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della CAD in funzione della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, come dato atto nel dispositivo.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • In tema di presunzioni semplici, il controllo di legittimità sulla violazione dell'art. 2729 c.c. riguarda la verifica del rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza del fatto noto utilizzato dal giudice di merito; non è invece consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del materiale indiziario o una diversa inferenza probabilistica.
  • La mancata disponibilità, da parte del soggetto notificante, degli avvisi di ricevimento relativi alle comunicazioni di avvenuto deposito non costituisce automaticamente prova della mancata spedizione delle comunicazioni stesse, se non è accompagnata da ulteriori elementi precisi e univoci idonei a fondare la presunzione della falsità dell'attestazione.
  • Il principio per cui, ai fini del perfezionamento della notificazione, la prova può richiedere la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD attiene al piano dell'efficacia notificatoria e del contraddittorio, non coincide con la prova della verità o falsità materiale dell'attestazione oggetto di querela di falso.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso è inammissibile se non contesta specificamente tutte le rationes che sostengono il decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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