Cassazione Penale, Sentenza n. 37110/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre 2025, aveva riformato la decisione del Tribunale di Treviso del 5 luglio 2024, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, prosciogliendolo per particolare tenuità del fatto. La difesa ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e vizi di motivazione, contestando che gli fosse stato rivolto un effettivo invito a sottoporsi all’accertamento e che gli operanti avessero percepito segni di alterazione. Con il secondo ha nuovamente denunciato violazione di legge e travisamento della prova, sostenendo che la Corte d’appello non avesse attribuito rilievo al fatto che, pochi minuti dopo il controllo, si era recato spontaneamente in ospedale e gli accertamenti avevano rilevato l’assenza di alcolemia. Con il terzo ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione della testimonianza di Mario Sorrentino, richiesta sollecitando l’esercizio dei poteri istruttori officiosi, per accertare sia la presenza di sintomi di assunzione di alcol sia l’avvenuto invito a sottoporsi al test.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti e tre i motivi sono manifestamente infondati. Il primo motivo è stato respinto rilevando che, in presenza di doppia conforme sull’affermazione di responsabilità, il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente specifica che il dato probatorio è stato valutato per la prima volta in appello; tale condizione non risultava allegata e dagli atti emergeva il contrario. Escluso il vizio motivazionale, è stata altresì esclusa la correlata violazione dell’art. 186, comma 7, cod. strada. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la spontanea presentazione in ospedale era stata considerata dalla sentenza impugnata, mentre gli operanti avevano rilevato nervosismo, tremore alle mani e arrossamento del viso, elementi che giustificavano gli accertamenti previsti dall’art. 186, commi 3 e 4. Il successivo esito ospedaliero, con alcolemia sotto soglia, non esclude il reato, che sanziona il rifiuto indipendentemente dall’effettivo stato di ebbrezza. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la testimonianza era stata sollecitata chiedendo al giudice di esercitare i poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen., non ammessa su richiesta di parte ai sensi dell’art. 495, comma 2; la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), non è deducibile in tale situazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992
la norma incriminatrice di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dai precedenti commi 3, 4 e 5, indipendentemente dall'effettivo stato di ebbrezza del conducente.
Il reato di rifiuto si perfeziona indipendentemente dal fatto che l’accertamento successivamente eseguito dimostri o meno uno stato di ebbrezza.
art. 186, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992
nella decisione della Corte territoriale, si è dato atto della circostanza che il personale della Polizia di Stato operante - e, in specie, quello giunto in un secondo momento - ebbe a constatare che il soggetto sottoposto a controllo "... mostrava nervosismo, tremore alle mani, arrossamento del viso...", ovvero presentava indicatori comportamentali sintomatici della pregressa assunzione di bevande alcoliche, sicché ben si giustificava la sua sottoposizione, dapprima, agli accertamenti qualitativi non invasivi previsti dall'art. 186, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992 e, poi, al "test alcolemico" previsto dall'art. 186, comma 4, d.lgs. citato.
I sintomi comportamentali rilevati dagli operanti possono giustificare la sottoposizione agli accertamenti qualitativi non invasivi previsti dalla disposizione.
art. 186, comma 4, d.lgs. n. 285 del 1992
nella decisione della Corte territoriale, si è dato atto della circostanza che il personale della Polizia di Stato operante - e, in specie, quello giunto in un secondo momento - ebbe a constatare che il soggetto sottoposto a controllo "... mostrava nervosismo, tremore alle mani, arrossamento del viso...", ovvero presentava indicatori comportamentali sintomatici della pregressa assunzione di bevande alcoliche, sicché ben si giustificava la sua sottoposizione, dapprima, agli accertamenti qualitativi non invasivi previsti dall'art. 186, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992 e, poi, al "test alcolemico" previsto dall'art. 186, comma 4, d.lgs. citato.
La presenza di indicatori comportamentali di una pregressa assunzione di alcol può giustificare la richiesta del test alcolemico previsto dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado
In caso di doppia conforme, il travisamento della prova può essere dedotto in cassazione solo indicando specificamente che il dato contestato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione della decisione d’appello.
Tanto chiarito, si ritiene che non sussistano neanche gli ulteriori vizi dedotti dal ricorrente con il motivo in trattazione.
La Corte esclude, nel caso concreto, la dedotta inosservanza della disciplina della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; il principio decisivo sulla prova testimoniale viene tuttavia riferito alla richiesta formulata mediante sollecitazione dei poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione
Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva presuppone che la prova sia stata chiesta dalla parte secondo l’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; non è configurabile quando la parte si sia limitata a sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 507.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
La censura di mancata assunzione di prova decisiva è ammessa per i mezzi di prova la cui ammissione sia stata richiesta dalla parte ai sensi di questa disposizione.
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione
La sollecitazione dei poteri officiosi d’integrazione probatoria non equivale a una richiesta di ammissione della prova da parte della difesa e, se il giudice la ritiene non necessaria, non fonda il motivo di ricorso per mancata assunzione di prova decisiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso il predetto lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova, in punto di ritenuta sussistenza del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
La norma è richiamata nel testo quale disposizione in base alla quale sono sintetizzati i motivi del ricorso; non emerge una specifica interpretazione applicativa da parte della Corte.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La rilevata insussistenza del dedotto vizio motivazionale porta a escludere, sul piano logico, la stessa ipotizzabilità della correlata violazione della norma incriminatrice prevista dall'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, di cui, alla stregua dell'esistente quadro probatorio, deve ritenersi effettuata rituale applicazione.
La Corte esclude la violazione di legge denunciata una volta accertata l’insussistenza del vizio motivazionale e ritenuta rituale l’applicazione della norma incriminatrice al quadro probatorio.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Tanto chiarito, si ritiene che non sussistano neanche gli ulteriori vizi dedotti dal ricorrente con il motivo in trattazione.
La Corte esclude gli ulteriori vizi processuali prospettati con il terzo motivo, senza enunciare una regola autonoma riferita alla lettera c).
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme sull’affermazione di responsabilità, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente specifica che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto come oggetto di valutazione per la prima volta nella motivazione della decisione d’appello.
- Il reato previsto dall’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti prescritti indipendentemente dall’effettivo stato di ebbrezza del conducente; pertanto, un successivo accertamento con esito sotto soglia non esclude di per sé la rilevanza penale del rifiuto.
- La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo per una prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2; non è deducibile quando la parte abbia soltanto sollecitato il giudice a esercitare i poteri officiosi d’integrazione probatoria previsti dall’art. 507.
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