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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36443/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina (giudice del riesame) che aveva confermato la misura custodiale in carcere applicata dal GIP. Il ricorrente censurava la valutazione del quadro indiziario e l'attualità delle esigenze cautelari, deducendo violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.; sosteneva che i lunghi periodi di detenzione (2015-2019), l'uso del braccialetto elettronico e il fatto che dichiarazioni etero-accusatorie fossero smentite per tabulas rendevano illogica e infondata la persistenza dell'affiliazione al sodalizio e la necessità della custodia cautelare.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato: ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (verifica della congruenza e non manifestità illogica della motivazione) e ha confermato le conclusioni del Tribunale del riesame. In particolare, la Corte ha ritenuto che la partecipazione ad associazione di tipo mafioso non cessa automaticamente per i periodi di detenzione e che nel caso concreto sussistono gravi indizi e esigenze cautelari: storicità e radicamento del gruppo sul territorio, lunga affiliazione del ricorrente dagli anni '90, ruolo apicale/di primo piano (braccio destro del capo-clan), attività illecite accertate nel settore delle estorsioni e del traffico di stupefacenti fino al 2017, e assenza di elementi concreti e specifici idonei a dimostrare il recesso o l'interruzione definitiva del vincolo associativo. La Corte ha inoltre affermato che la presunzione relativa di pericolosità in materia di 416-bis non è stata superata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso: la presenza del reato e la natura della consorteria giustificano una presunzione relativa di pericolosità sociale rilevante ai fini cautelari

  • art. 74 d.P.R. 09/10/1990 n. 309

    Rinvio alla normativa sugli stupefacenti (illeciti connessi al traffico di sostanze), invocata quale capo di imputazione riferito all'attività criminale contestata

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha valutato che gli elementi indiziari indicati dal giudice di merito erano sufficienti e motivati congruamente

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto provate l'attualità delle esigenze cautelari e la mancata emersione di fatti concreti a confutazione della presunzione di pericolosità

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Funzione del giudice del riesame: il Tribunale ha esercitato il riesame e la Cassazione ha verificato la regolarità della motivazione resa dal giudice di merito

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del controllo in Cassazione sulle misure cautelari: verifica di legittimità in termini di motivazione e rispetto dei principi di diritto, senza riesame dei fatti

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamo operativo al procedimento di impugnazione e ai limiti del controllo di legittimità della Cassazione sulle misure cautelari

  • art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolosità sociale nei reati di cui all'art. 416-bis: può essere superata solo con elementi obiettivi e concreti che dimostrino il distacco irreversibile dall'associazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il periodo di detenzione pregresso non determina automaticamente la cessazione della partecipazione a un'associazione mafiosa; serve prova concreta e specifica del recesso o della esclusione dall'organizzazione.
  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione verifica la legittimità della motivazione del giudice del merito e la sua congruenza logica e giuridica, non potendo rivedere i fatti in via sostitutiva.
  • La presunzione relativa di pericolosità nei reati di 416-bis può essere superata solo con elementi oggettivi e documentati (es. lungo periodo di detenzione senza contatti comprovati, contrasti interiori che portano all'allontanamento, trasferimento documentato lontano dal territorio di operatività del clan), non con mere deduzioni generiche.
  • Fattori come ruolo storico, legami con i vertici del sodalizio, continuità temporale nell'attività illecita e radicamento territoriale aumentano il valore probatorio a sostegno delle esigenze cautelari.
  • La mancata commissione di nuovi reati o l'uso di misure alternative (domiciliari, braccialetto elettronico) hanno valenza neutra se non accompagnati da elementi che dimostrino l'interruzione effettiva dei rapporti associativi.

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