Cassazione Civile, Ordinanza n. 13758/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d’appello, in sede di opposizione al decreto monitorio emesso per equa riparazione ex legge Pinto, una riduzione dell’indennizzo riconosciuto per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare: la Corte territoriale aveva liquidato € 1.800 per ciascuno, applicando un importo annuo inferiore al minimo legale e giustificando la diminuzione con l’eccezionale complessità della procedura concorsuale. Inoltre, nella liquidazione delle spese, la Corte d’appello non aveva riconosciuto il compenso per la fase istruttoria, non aveva applicato l’aumento previsto per la difesa di più parti e aveva determinato la fase decisoria sotto i minimi tabellari. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano violazione dell’art. 2-bis l. n. 89/2001, sostenendo che non fosse consentito scendere sotto il minimo annuo legale per ragioni di complessità della procedura fallimentare. Con i motivi secondo, terzo e quarto censuravano la liquidazione delle spese di opposizione, per omesso riconoscimento della fase istruttoria, per indebita riduzione dei compensi della fase decisoria e per mancata maggiorazione per la difesa di più parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il moltiplicatore annuo previsto dall’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001 non può essere ridotto al di sotto del minimo legale in ragione della complessità della procedura fallimentare presupposta. La complessità della procedura e degli incidenti connessi può rilevare, semmai, ai fini della individuazione della durata ragionevole del processo ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. n. 89/2001, ma non legittima la liquidazione di un indennizzo inferiore al minimo normativo. La Corte ha inoltre osservato che il numero elevato di creditori ammessi al passivo non giustifica la riduzione ex art. 2-bis, perché la norma sui processi con più parti non è estensibile alla procedura concorsuale. I motivi sulle spese sono stati dichiarati assorbiti, perché la cassazione con rinvio impone una nuova regolazione anche di esse. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001
una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo
stabilisce i limiti minimo e massimo del moltiplicatore annuo dell’indennizzo Pinto; non consente di scendere sotto il minimo per valutazioni di complessità della procedura presupposta
art. 2-bis, comma 1-ter, l. n. 89/2001
consente la riduzione fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente nel processo presupposto
art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001
prevede una possibile diminuzione dell’indennizzo in presenza di un numero elevato di parti nel processo presupposto; la Corte esclude che tale regola sia estensibile alla procedura concorsuale
art. 2-bis, comma 2, l. n. 89/2001
indica i parametri da valutare nella liquidazione dell’equo indennizzo, tra cui l’esito del giudizio presupposto
art. 2, comma 2, l. n. 89/2001
la complessità del caso rileva qui ai fini della verifica della violazione e della determinazione della durata non irragionevole del processo, non per comprimere sotto il minimo il quantum indennitario
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo
art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU
richiamato nel motivo di ricorso quale parametro convenzionale
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso quale parametro costituzionale del giusto processo
art. 117 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di conformità alla CEDU
richiamato con gli altri motivi relativi alla liquidazione delle spese
richiamato con gli altri motivi relativi alla liquidazione delle spese
richiamato come parametro sulla determinazione del compenso professionale
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali, la fase istruttoria, i limiti di riduzione dei compensi medi e la maggiorazione per la difesa di più parti
art. 4, comma 1, d.m. Giustizia n. 55/2014
menzionato con riferimento al limite massimo di riduzione dei compensi medi
art. 4, comma 2, d.m. Giustizia n. 55/2014
disciplina la maggiorazione per la difesa di più parti e richiede motivazione sia in caso di riconoscimento sia in caso di diniego
richiamato per la trattazione camerale e la memoria depositata
legge sull’equa riparazione per irragionevole durata del processo
Massime di principio
- Nella liquidazione dell’equa riparazione ex legge Pinto il giudice deve muoversi entro il range minimo e massimo fissato dall’art. 2-bis, comma 1, e non può ridurre il moltiplicatore annuo sotto il minimo legale facendo leva sulla complessità del procedimento presupposto.
- La complessità di una procedura concorsuale può incidere sulla determinazione della durata ragionevole del processo presupposto, ma non può essere utilizzata per azzerare o comprimere indebitamente il diritto all’indennizzo oltre i limiti consentiti dalla legge.
- La disciplina della riduzione per pluralità di parti del processo presupposto non è automaticamente estensibile alle procedure concorsuali, ove la presenza di numerosi creditori è fisiologica e non costituisce di per sé un fattore legittimante la decurtazione dell’indennizzo.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e comporta cassazione con rinvio, le censure relative alla liquidazione delle spese possono restare assorbite, perché il giudice di rinvio dovrà rinnovare anche la regolazione delle spese del giudizio.
- In tema di compensi professionali, la liquidazione delle fasi e le eventuali riduzioni o maggiorazioni devono essere ancorate al testo del decreto ministeriale applicabile e richiedono adeguata motivazione quando il giudice si discosta dai parametri tabellari.
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