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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22912/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un raggruppamento temporaneo di professionisti aveva ottenuto nel 1998 un incarico di progettazione e direzione lavori per un nuovo fabbricato destinato ai viaggiatori. Dopo la consegna del progetto definitivo ed esecutivo e, successivamente, dopo una richiesta del 2007 di adeguare il progetto esecutivo alle sopravvenute normative tecniche e di settore, i professionisti sostenevano di aver svolto una nuova e radicale attività progettuale, con conseguente diritto a un compenso aggiuntivo. La società committente contestava che vi fosse un nuovo incarico, sostenendo che il compenso originario fosse stato pattuito a forfait e che la nota del 2007 fosse solo una richiesta di preventivo o, comunque, una modifica rientrante nel compenso già convenuto. In cassazione la società ha dedotto, con cinque motivi, in sintesi: errore presupposto sulla qualificazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; violazione dell’art. 2.7 del capitolato speciale e dell’art. 7 del d.m. n. 22608/1955; violazione degli artt. 1362, 1363 e 1230 c.c. per avere la Corte d’appello interpretato la vicenda come novazione o nuovo incarico; omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale quanto alla natura della richiesta del 2007 e alla mancata approvazione/autorizzazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché non attaccava realmente la sentenza impugnata ma proponeva solo una precisazione sul presupposto fattuale. Ha ritenuto infondati gli altri motivi: ha osservato che l’art. 2.7 del capitolato speciale contiene anche una seconda parte, secondo cui, quando le modifiche comportano cambiamenti nella impostazione progettuale determinati da nuove esigenze e autorizzati dal responsabile del procedimento, ai professionisti spettano le competenze previste per le varianti in corso d’opera. La Corte d’appello aveva già accertato, in fatto, che la richiesta del 2007 non riguardava mere varianti ma una modifica radicale del progetto esecutivo per esigenze sopravvenute della committente, e tale accertamento non era stato validamente censurato. Le doglianze della società, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e della lettura del capitolato, non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna della società al pagamento del compenso aggiuntivo, con regolazione delle spese di lite e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2.7 del capitolato speciale

    "L'incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto definitivo ed esecutivo, anche se già elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie... senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi"; seconda parte: "Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale, determinati da nuove esigenze e autorizzati dal responsabile del procedimento, all'incaricato spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera"

    La prima parte esclude compensi ulteriori per mere modifiche richieste fino all'approvazione del progetto; la seconda parte riconosce invece un compenso aggiuntivo quando le modifiche incidono sulla impostazione progettuale, derivano da nuove esigenze e sono autorizzate dal responsabile del procedimento.

  • art. 7 d.m. n. 22608/1955

    Richiamato dalla ricorrente come norma riprodotta dall'art. 2.7 del capitolato speciale, in tema di incarichi per progettazione e direzione di opere pubbliche.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per censurare l'interpretazione contrattuale della Corte d'appello, ma la Cassazione ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato insieme all'art. 1362 c.c. per sostenere un'interpretazione sistematica del capitolato, ma la doglianza è stata ritenuta infondata perché non coglieva la seconda parte dell'art. 2.7.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato per prospettare una novazione del rapporto, ma la Corte ha escluso che la fattispecie dovesse essere ricondotta a novazione, valorizzando invece il meccanismo contrattuale già previsto per le varianti con nuove esigenze.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure ex n. 3 sono state ricondotte a una contestazione di merito sull'interpretazione del contratto; la censura ex n. 5 è stata ritenuta, in sostanza, una denuncia di insufficienza motivazionale non più proponibile nei termini prospettati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul compenso del professionista incaricato di progettazione di opere pubbliche, occorre distinguere tra mere varianti dell'elaborato già approvato, incluse nel compenso originario, e modifiche che comportino un cambiamento dell'impostazione progettuale per nuove esigenze sopravvenute: solo nel secondo caso può sorgere il diritto a un compenso aggiuntivo se previsto dalla disciplina contrattuale.
  • Quando un contratto o capitolato prevede espressamente una disciplina differenziata per le modifiche progettuali, l'interprete deve considerare l'intero testo della clausola e non solo la sua prima parte; la lettura parziale della pattuizione non è sufficiente a escludere il compenso aggiuntivo.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, se la censura si risolve in una diversa lettura dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare una mera insufficienza della motivazione secondo il previgente paradigma; la censura deve riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo realmente discusso tra le parti.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che la richiesta della committente ha determinato una modifica radicale del progetto per esigenze sopravvenute e tale accertamento non viene specificamente censurato, la contestazione in cassazione sul compenso aggiuntivo tende a tradursi in una critica inammissibile della valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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