Cassazione Civile, Ordinanza n. 20678/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Due coniugi avevano convenuto in giudizio l'appaltatore che aveva costruito il loro fabbricato e il tecnico che ne aveva curato progettazione e direzione dei lavori, chiedendo l'esecuzione in forma specifica degli interventi necessari a eliminare i difetti dell'opera e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato i convenuti in solido. In appello, però, era stata accolta l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., ritenendosi che i committenti avessero già nell'estate 2001 piena consapevolezza della gravità dei difetti in seguito a un sopralluogo di un geometra incaricato da loro, con conseguente tardività della citazione notificata nel marzo 2004. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere sufficiente una conoscenza soggettiva dei vizi, senza che fossero stati accertati con precisione entità, cause e imputazione dei difetti; con il secondo hanno lamentato omesso esame di un fatto decisivo, cioè delle conclusioni del CTU, che avrebbero mostrato difetti evolutivi e non percepibili nella loro gravità senza approfondite indagini tecniche; con il terzo hanno dedotto omesso esame del riconoscimento dei difetti da parte del direttore dei lavori, assumendo che l'impegno assunto a eliminare i vizi integrasse una nuova obbligazione soggetta a prescrizione decennale, autonoma rispetto alla garanzia ex art. 1669 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il termine per la denuncia dei gravi difetti ex art. 1669 c.c. decorre dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e che tale decorrenza può essere anticipata quando il committente abbia già percepito la gravità dei vizi; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato il sopralluogo del geometra e la contestazione immediata dei difetti, ritenendo acquisita la consapevolezza dei committenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a rivalutare il materiale probatorio e le apprezzate risultanze della CTU, attività preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha escluso che risultasse proposta in primo grado una domanda autonoma fondata sull'assunzione di un distinto impegno riparatorio del direttore dei lavori, tale da integrare una nuova obbligazione autonoma rispetto alla garanzia ex art. 1669 c.c. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità per gravi difetti dell'opera è soggetta a un termine di denuncia che decorre dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause; la percezione della gravità dei vizi può far iniziare il decorso del termine anche prima di approfondimenti tecnici.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'apprezzamento presuntivo della conoscenza dei difetti; la Corte non accoglie la censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro dei motivi fondati su omesso esame di fatti decisivi; in cassazione non consente la rivalutazione del materiale probatorio.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la diversa disciplina della pretesa riparatoria autonoma; la Corte rileva che tale autonoma domanda non risultava proposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In presenza di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per l'azione di პასუხისმგabilità ex art. 1669 c.c., il termine di denuncia decorre dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, non dalla mera comparsa di anomalie o da sospetti iniziali; la decorrenza può quindi essere anticipata se il committente abbia già percepito la gravità sostanziale del vizio.
- La necessità di accertamenti tecnici può postergare il dies a quo solo quando tali indagini siano effettivamente necessarie per comprendere la gravità dei difetti e il nesso causale; non è automatica in ogni caso di difetto edilizio.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o contestare il diverso significato attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori, salvo il limite dell'omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Per configurare una pretesa autonoma fondata sul riconoscimento dei vizi o sull'impegno del professionista a eliminarli, è necessario che tale domanda sia effettivamente proposta e distinta rispetto all'azione di garanzia originaria; in mancanza, non può operare un diverso regime di prescrizione.
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