Cassazione Civile, Ordinanza n. 03089/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'iscrizione ipotecaria e delle numerose cartelle di pagamento presupposte, accolta in primo grado dalla commissione provinciale. In appello, la commissione regionale dichiarava l'inammissibilità del gravame dell'agente della riscossione perché non risultava provata la notificazione dell'atto di appello: mancava, secondo il giudice di merito, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. L'agente della riscossione ricorreva per cassazione con sette motivi, sostanzialmente lamentando: errore nel ritenere mancante la prova della notifica dell'appello; omesso esame di un fatto decisivo; nullità del ricorso introduttivo; inammissibilità della domanda; questioni sulla costituzione in giudizio dell'agente; regolarità della notifica delle cartelle e dell'iscrizione ipotecaria; questioni di giurisdizione e di litisconsorzio necessario. La Corte esamina preliminarmente il tema della successione ex lege da Equitalia Sud ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, dichiarando inammissibile la memoria depositata dal nuovo ente per difetto di valida procura, ma decidendo comunque il ricorso "allo stato degli atti". Nel merito, ritiene infondato il primo motivo perché dagli atti non emergeva la prova del rituale deposito dell'avviso di ricevimento dell'appello e il ricorrente non aveva indicato in modo univoco dove tale prova fosse stata offerta né aveva chiesto rimessione in termini. Gli altri motivi sono dichiarati inammissibili perché riproponevano questioni di merito assorbite dalla corretta declaratoria di inammissibilità dell'appello; anche la censura sul litisconsorzio viene ritenuta non esaminabile una volta confermata l'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'agente della riscossione. Conferma la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Commissione tributaria regionale, ritenendo non provata la notifica dell'atto di appello mediante produzione dell'avviso di ricevimento e osservando che, in assenza di costituzione dell'appellato, l'onere di tale produzione grava sull'appellante, salvo richiesta di rimessione in termini. Dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi, la Corte non condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'intimato e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 53 d.lgs. 546/1992 per affermare che nel processo tributario l'appellante deve provare la notifica dell'appello, anche mediante produzione dell'avviso di ricevimento.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
usato per fondare l'onere dell'appellante di dimostrare la rituale notificazione dell'atto di appello a pena di inammissibilità.
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per indicare che la notifica dell'appello può avvenire anche direttamente a mezzo posta nel processo tributario, con conseguente necessità di produrre l'avviso di ricevimento.
indicato come base per la richiesta di rimessione in termini dell'appellante che non disponga dell'avviso di ricevimento per causa non imputabile.
richiamato in tema di perpetuatio dell'ufficio di difensore a seguito della successione ex lege dell'ente della riscossione.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016
considerato quale norma che ha disposto l'estinzione di Equitalia Sud e il subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
richiamato per affermare che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti, ovvero previa motivata delibera nei casi speciali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'atto di appello è notificato a mezzo posta e l'appellato non si costituisce, l'appellante ha l'onere di produrre prima della discussione l'avviso di ricevimento che attesta l'avvenuta notifica; in difetto, il gravame è inammissibile salvo che l'appellante chieda e ottenga rimessione in termini dimostrando di essersi attivato tempestivamente per procurarsi il duplicato.
- La mancata prova della notificazione dell'appello non può essere superata da affermazioni generiche circa il deposito o l'esibizione del relativo avviso: è necessario che il fascicolo e gli atti di causa consentano di individuare con precisione la produzione documentale.
- Quando l'inammissibilità dell'appello è correttamente dichiarata per un vizio processuale assorbente, le censure di merito riproposte in cassazione contro la sentenza di primo grado risultano inammissibili perché non più esaminabili.
- Le questioni relative al difetto di integrità del contraddittorio o alla corretta qualificazione dell'oggetto della domanda presuppongono l'ammissibilità dell'appello e non possono essere utilmente scrutinati se il gravame è già inammissibile.
- In caso di successione ex lege dell'ente della riscossione, il difensore già munito di procura per l'ente estinto conserva lo ius postulandi nel medesimo grado solo fino alla sua sostituzione; per spendere il nome del nuovo ente è necessaria una nuova procura.
- L'ente subentrato che intenda patrocinarsi nel giudizio di cassazione deve rispettare le regole speciali di rappresentanza e, in mancanza dei presupposti previsti, il conferimento della procura al libero professionista può essere invalido.
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