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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13087/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva l'insussistenza del reato previsto dall'art. 349 c.p. (violazione di sigilli), poiché sulla vettura sottoposta a sequestro amministrativo non era stato apposto alcun sigillo, e l'insussistenza del reato previsto dall'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro), sostenendo che la condotta accertata integrava unicamente la violazione amministrativa dell'art. 213, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la condanna relativa all'art. 334 c.p., ritenendo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato (applicazione del principio di specialità rispetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S.). Ha invece rigettato il ricorso quanto al reato di cui all'art. 349 c.p., confermando che la violazione dei sigilli può configurarsi anche in assenza di sigilli materialmente apposti, quando sussista un atto che manifesti la volontà dello Stato di porre il bene in custodia e il soggetto sia comunque edotto del vincolo. Poiché dalla sentenza impugnata non è possibile desumere la frazione della pena relativa all'art. 334 c.p., la Corte ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per la rideterminazione della pena per il reato residuo (art. 349 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo), il fatto non integri il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro quando la disciplina amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S. risulti norma speciale che esclude la rilevanza penale (principio di specialità).

  • art. 349 cod. pen.

    La violazione di sigilli si configura anche in assenza di sigilli materialmente apposti quando esiste un atto idoneo a manifestare la volontà dello Stato di porre il bene in custodia e il soggetto sia edotto del vincolo: rileva la tutela dell'interesse pubblico alla conservazione, identità e consistenza della cosa sottoposta a vincolo.

  • art. 213 Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), comma 4

    La violazione consistente nella circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo è sanzionata amministrativamente (comma quarto) e, per il principio di specialità, può escludere la configurabilità del reato previsto dall'art. 334 c.p. nella fattispecie concreta.

  • art. 191/1 - 2 bis C.d.S.

    Contestata la violazione di norme del Codice della Strada poste a fondamento del nuovo sequestro amministrativo operato dagli agenti; utile per giustificare il nuovo intervento di sequestro e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'intervento della Corte di legittimità in tema di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto non possibile quantificare la frazione di pena relativa al capo annullato e ha pertanto disposto il rinvio per la rideterminazione della pena per il reato residuo.

Massime di principio

  • La circolazione con un veicolo soggetto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. integra, di regola, un illecito amministrativo e non necessariamente il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.); va valutata la regola della specialità tra sanzione amministrativa e sanzione penale.
  • Il reato di violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) può configurarsi anche in assenza di sigilli fisicamente apposti: è sufficiente l'esistenza di un atto o di segni che rendano manifesta la volontà dell'Autorità di porre il bene sotto vincolo e la conoscenza di tale vincolo da parte dell'agente.
  • Per affermare la configurabilità del reato penale è necessario valutare sia l'esistenza di un vincolo di custodia idoneo a essere tutelato penalmente sia la conoscenza (o eduzione) del vincolo da parte dell'imputato.
  • In presenza di condanne concorrenti o plurime, se la Corte di legittimità annulla un capo di imputazione ma la sentenza impugnata non consente di individuare la frazione di pena relativa al capo annullato, è necessario il rinvio ad altra sezione per la rideterminazione della pena residua.
  • Difesa pratica: in casi simili conviene documentare accuratamente la differenza tra provvedimenti amministrativi (atto di sequestro amministrativo, affidamento in custodia) e provvedimenti che implichino apposizione di sigilli o altro atto idoneo alla custodia penale, nonché provare l'eventuale mancata conoscenza del vincolo da parte dell'imputato.

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