Cassazione Civile, Ordinanza n. 02758/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in liquidazione, titolare di più rapporti di conto corrente bancario e di un conto anticipi, aveva convenuto in giudizio la banca originaria chiedendo l'accertamento di varie illegittimità nella gestione dei rapporti: applicazione di interessi ultralegali, usura oggettiva e soggettiva, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e ius variandi, con conseguente restituzione delle somme indebitamente addebitate o, in subordine, compensazione delle partite e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva respinto le domande, rideterminando il credito bancario sulla base della CTU. In appello la società aveva insistito per l'accoglimento delle domande e, in particolare, per l'accertamento della nullità/illegittimità del conto anticipi per difetto di forma scritta e per l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 117 e 119 TUB, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello invertito l'onere probatorio sul contratto di conto anticipi e non aver valorizzato le richieste di esibizione; 2) violazione dell'art. 117 TUB per avere ritenuto valido il conto anticipi nonostante l'assenza di autonoma pattuizione scritta delle condizioni economiche e per non aver applicato i tassi sostitutivi; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 112, 117, 132 c.p.c. per mancata pronuncia/adeguata motivazione sulla richiesta di CTU e sulle questioni di nullità contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio secondo cui il conto anticipi, se accessorio e regolato da un contratto madre di conto corrente redatto per iscritto, non richiede necessariamente una autonoma forma scritta a pena di nullità. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la distinzione astratta tra conto anticipi e conto corrente ordinario non scalfiva l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa il loro collegamento negoziale e la disciplina economica desunta dal contratto madre. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito e comunque generico, oltre che infondato nella parte in cui lamentava omessa pronuncia sulla CTU, poiché la Corte d'appello aveva implicitamente respinto l'istanza condividendo la decisione del primo giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata
la forma scritta è richiesta per il contratto bancario, ma può dirsi rispettata anche quando le condizioni del rapporto accessorio siano ricavabili da un contratto madre stipulato per iscritto che ne disciplini il contenuto
invocato dalla parte per ottenere consegna della documentazione contrattuale
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove
richiamato come strumento di esibizione documentale
richiamato dalla Corte d'appello per dichiarare inammissibili specifiche istanze istruttorie non adeguatamente censurate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro di denuncia della violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato nel terzo motivo per lamentata omessa pronuncia
richiamato nel terzo motivo per carenza di motivazione
richiamato dalla Corte come riferimento all'istanza istruttoria ritenuta implicitamente respinta
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non aggredisce la ragione decisiva posta a base della decisione è inammissibile.
- Quando un rapporto bancario accessorio è regolato da un contratto principale stipulato per iscritto e le sue condizioni economiche vi siano già previste o disciplinate, può operare un'attenuazione del requisito della forma scritta autonoma del rapporto accessorio.
- Il conto anticipi o conto per anticipo fatture, se inserito in un più ampio rapporto di conto corrente di corrispondenza, ha natura accessoria e funzionale: i relativi saldi non esprimono necessariamente una posizione debitoria autonoma e la ricostruzione dare-avere va effettuata in modo unitario sul complessivo rapporto negoziale.
- Le doglianze in cassazione che si limitino a riproporre in astratto la autonomia di un rapporto, senza misurarsi con l'accertamento concreto del collegamento negoziale compiuto dal giudice di merito, sono inammissibili.
- La censura per omessa pronuncia o omesso esame su istanze istruttorie non può essere meramente generica; inoltre, se il giudice di appello mostra di condividere la decisione di primo grado, la mancata esplicita pronuncia sull'istanza può risultare comunque implicitamente rigettata.
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