Cassazione Civile, Sentenza n. 15872/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia contestava l'interpretazione dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010 dopo la modifica del 2011 (comma 2-bis). L'Agenzia sosteneva che la novella avesse tacitamente soppress o la funzione del requisito dell'"eccedenza del triplo" trasformandolo in base imponibile ridotta: cioè l'addizionale del 10% sarebbe dovuta sull'ammontare della componente variabile eccedente la parte fissa (e non solo se la variabile eccede tre volte la fissa). La CTR e la Commissione regionale avevano però accolto il contribuente ritenendo insussistente sia il requisito soggettivo (la società sostituto non appartenente al "settore finanziario") sia, alternativamente, il requisito oggettivo (la variabile non oltrepassava il triplo della parte fissa). La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non ha censurato una delle due autonome e concorrenti ragioni di decisione (l'esclusione del requisito soggettivo dell'appartenenza del sostituto al "settore finanziario"), sicché, data la pluralità di rationes decidendi ognuna idonea a sorreggere la sentenza, il mancato specifico attacco ad una di esse determina l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate e condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente. Spese liquidate: euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si reggeva su due autonome motivazioni e che il ricorso non aveva censurato quella relativa all'insussistenza del requisito soggettivo (appartenenza del sostituto al settore finanziario).
Norme richiamate
art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (testo novellato)
"1. ...sui compensi ... che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 2. ... 2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione."
La questione centrale era se il comma 2-bis abbia modificato il presupposto impositivo trasformando il precedente riferimento all'"eccedenza del triplo" in un mero criterio di misura della base imponibile o abbia invece abrogato/sostituito quel riferimento. La Corte non ha risolto il dubbio interpretativo nel merito, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali.
art. 23, commi 50-bis e 50-ter, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito)
"50-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione." "50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione..."
La novella ha introdotto la regola del comma 2-bis (art. 33) con efficacia dal 17 luglio 2011; l'Agenzia sosteneva che la modifica avesse cambiato il presupposto della tassazione, ma la Corte non ha deciso sul merito di tale interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata quale parametro di cassazione per vizio di interpretazione/errata applicazione di norme; la Corte ha tuttavia ritenuto il motivo inammissibile perché non ha attaccato tutte le autonome rationes decidendi.
Principio giurisprudenziale citato (Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931 e conformi)
Principio secondo cui, se la decisione impugnata si fonda su più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere la decisione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente ognuna di tali rationes; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso dell'Amministrazione.
Massime di principio
- In cassazione va criticata specificamente ciascuna delle autonome ragioni di decisione: se la sentenza si fonda su più ground alternative, non censurare anche una di esse rende il ricorso inammissibile.
- Distinguere sempre, nell'analisi di norme tributarie, tra presupposto impositivo (soggettivo e oggettivo) e base imponibile: la novella può incidere sull'una o sull'altra e l'argomentazione deve chiarire quale elemento si contesta.
- Quando si impugna una sentenza favorevole al contribuente che fonda la decisione su più motivazioni alternative, il ricorrente deve formulare doglianze su tutte le motivazioni idonee a sorreggere la decisione, anche se si ritiene prevalente una di esse.
- Nel dubbio interpretativo su modifiche normative (es. comma 2-bis art.33), è prudente contestare sia la qualificazione soggettiva (appartenenza del sostituto al settore finanziario) sia l'interpretazione della base imponibile (se la tassazione riguarda l'eccedenza della variabile rispetto alla parte fissa o solo se la variabile supera il triplo), per evitare inammissibilità per motivi procedurali.
- La Corte di legittimità, se non investita del dubbio interpretativo in modo ampio e specifico, può limitarsi a decisioni di inammissibilità senza pronunciarsi sul merito sostanziale della norma.
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