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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1191/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del G.i.p. di Pescara per omissione della misura di sicurezza personale consistente nell'allontanamento/espulsione dal territorio dello Stato, deducendo violazione dell'art. 606, co.1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 235 c.p.p.: il ricorrente contestava che, a fronte di una condanna a quattro anni per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 (stupefacenti), il giudice non avesse statuito l'espulsione/allontanamento prevista dalla normativa vigente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla misura di sicurezza dell'espulsione/allontanamento. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara (ufficio G.i.p.) per nuovo giudizio esclusivamente su tale punto, rilevando che il giudice di merito deve valutare concretamente la pericolosità sociale del condannato con congrua motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p.; inoltre ha precisato che la statuizione non poteva essere rettificata con procedimento ex art. 619 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina il reato per cui è stato condannato l'imputato (traffico di stupefacenti); la condanna per reati del T.U. stupefacenti è rilevante ai fini della misura di espulsione/obbligo di allontanamento.

  • art. 253 cod. pen.

    il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni

    Stabilisce la previsione legale per l'espulsione/allontanamento del condannato straniero o cittadino UE quando la pena supera i due anni; è la norma di riferimento per la misura di sicurezza personale che il giudice deve considerare.

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato

    Prevede l'espulsione per i condannati stranieri per determinati reati in materia di stupefacenti; la Corte chiarisce che tale previsione trova applicazione subordinatamente all'accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato con adeguata motivazione.

  • art. 199 e ss. cod. pen.

    Disciplina generale delle misure di sicurezza personali: l'espulsione/allontanamento è qualificata come misura di sicurezza che richiede accertamento della pericolosità sociale.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri (tra cui la pericolosità sociale e la reiterazione) per la determinazione delle misure e della pena; la Corte richiede che il giudice motivi sul requisito della pericolosità sociale secondo questi criteri.

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    Norme sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/richiesta di applicazione della pena) da cui trae origine il provvedimento impugnato.

  • art. 606, co.1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dal Procuratore Generale (violazione di legge): la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'omessa statuizione sulla misura di sicurezza.

  • art. 235 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di impugnazione (collegato alla presunta violazione di legge e/o della motivazione della decisione); la Corte ha ritenuto che la mancata statuizione sulla misura di sicurezza configurasse vizio di diritto da esaminare in cassazione e rimandare al giudice di merito.

  • art. 619 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la rettifica dell'omissione in tema di misure di sicurezza non può avvenire con provvedimento ex art. 619 c.p.p. ma richiede annullamento e rinvio al giudice di merito per il necessario accertamento in sede cognitiva.

Massime di principio

  • Quando lo straniero o il cittadino UE è condannato a pena superiore a due anni, il giudice deve valutare l'applicabilità dell'espulsione/allontanamento ai sensi dell'art. 253 c.p.; tale valutazione richiede una motivazione concreta sulla pericolosità sociale secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Per i reati previsti dal T.U. stupefacenti (art. 73 e ss. d.P.R. 309/1990) l'espulsione è normativa rilevante e normalmente prevista, ma la sua applicazione resta subordinata all'accertamento motivato della pericolosità sociale del condannato.
  • L'omissione, nella sentenza di condanna, di statuire sulla misura di sicurezza dell'espulsione/allontanamento può essere censurata dal Procuratore Generale in cassazione e, se fondata, comporta annullamento parziale con rinvio al giudice di merito per la valutazione sul punto.
  • La decisione sulla misura di sicurezza deve essere presa in sede di cognizione (sentenza di merito) e non può essere sostituita o sanata con rimedi sommari; occorre dunque che il giudice di merito effettui un concreto accertamento e dia adeguata motivazione.
  • Per i cittadini UE la misura prevista è l'allontanamento dal territorio dello Stato; ai fini pratici va valutata l'identità della misura ma la regola della necessità di motivazione rimane la stessa.

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