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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21588/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coltivatore diretto)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un fondo rustico sito in Castellana Sicula, effettuata da un proprietario a favore di un acquirente. Un terzo ha agito per il riscatto agrario, deducendo di essere titolare del relativo diritto ai sensi della normativa sulla prelazione/riscatto agrario. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova di uno dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge, ossia che l'acquisto non facesse superare, unitamente ai fondi già in proprietà o enfiteusi, il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia. La Corte d'appello ha invece accolto il gravame del riscattante, ritenendo provato anche l'ulteriore requisito della mancata vendita di terreni nel biennio precedente e dichiarando il diritto di sostituirsi all'acquirente nel contratto di vendita, previo pagamento del prezzo. In cassazione l'acquirente ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) ultrapetizione e violazione delle regole sull'onere della prova per avere la Corte d'appello esaminato d'ufficio il requisito della mancata alienazione nel biennio, oltre a vizio motivazionale nella valutazione di una prova testimoniale; 3) omessa o erronea valutazione delle istanze istruttorie riproposte in appello e violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione ai requisiti della prelazione/riscatto agrario. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva implicitamente esaminato e respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avendo chiarito che il gravame riguardava la diversa valutazione delle prove sul requisito ritenuto non dimostrato dal primo giudice. Ha reputato infondata la censura di ultrapetizione, osservando che, in una domanda di riscatto agrario, l'impugnazione della parte soccombente sul primo requisito implicava logicamente anche la deduzione del secondo requisito, tanto più che la parte appellante aveva offerto prova orale proprio su tale punto; la censura sulla testimonianza è stata dichiarata inammissibile perché rivolta a una valutazione di merito e non autosufficiente. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo state riportate con precisione le istanze istruttorie e non risultando specificato il contenuto decisivo delle prove richieste. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello va valutata alla luce della concreta articolazione dei motivi; l'eventuale risposta può essere anche implicita quando la sentenza d'appello mostri di avere compreso e esaminato il nucleo della censura.

  • art. 277 c.p.c.

    La mancata pronuncia espressa non sussiste quando la questione sia stata comunque esaminata e disattesa implicitamente dal giudice di merito.

  • art. 99 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre la domanda, ma nel caso di domanda di riscatto agrario la deduzione dei requisiti necessari può risultare implicitamente dalla stessa domanda di accoglimento del gravame.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice d'appello accerta un presupposto logico della domanda proposta, e non si può dedurre violazione dell'articolo quando la decisione si mantenga nel thema decidendum.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio dei requisiti del riscatto/prelazione grava sull'attore che li invoca; tuttavia la valutazione delle prove e delle allegazioni deve essere specificamente censurata e non può essere sostituita da contestazioni generiche.

  • art. 8 l. 590/1965

    È richiamato come norma che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio della prelazione/riscatto agrario.

  • art. 7 l. 817/1971

    È richiamato come norma che disciplina il diritto di riscatto agrario e i relativi presupposti, inclusa la mancata vendita di terreni nel biennio precedente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge può essere denunciata solo quando la censura attenga effettivamente a una falsa applicazione della norma e non si risolva in una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e discusso, non una mera contestazione della valutazione della prova.

  • art. 183 nn. 2 e 3 c.p.c.

    Le istanze istruttorie riproposte o formulate nelle memorie devono essere specificamente illustrate per consentire il controllo di decisività e ammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato aggiuntivo richiamato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello l'eccezione di inammissibilità del gravame può essere ritenuta implicitamente disattesa quando la motivazione della sentenza mostri che il giudice ha compreso il contenuto devoluto e lo ha esaminato nel merito.
  • Non integra ultrapetizione l'accertamento, in appello, di un requisito ulteriore che costituisce presupposto necessario della domanda proposta, quando tale requisito sia logicamente ricompreso nel thema decidendum e risulti comunque oggetto di allegazione e prova.
  • La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione della prova, ma deve individuare un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulle istanze istruttorie sono inammissibili se non rispettano l'autosufficienza, cioè se non riproducono con precisione il contenuto delle prove richieste e la loro decisività.
  • In materia di riscatto/prelazione agraria, il soggetto che invoca il diritto deve provare i relativi presupposti legali; la mera contestazione del convenuto non sposta di per sé l'onere probatorio, ma le prove devono essere specificamente valutate e contestate in modo puntuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrelazione agraria
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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