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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18927/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della prova della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, intervenuta sulla cartella oggetto del giudizio, con pagamento delle rate e documentazione ritualmente notificata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per ILOR relativa all'anno d'imposta 1997 notificato a una società in nome collettivo già cancellata dal registro delle imprese, con successivi avvisi ai soci per il maggior reddito ripartito pro quota. Dopo un primo contenzioso definito con pronunce di merito e un successivo ricorso per cassazione poi rinunciato, l'agente della riscossione iscriveva a ruolo a titolo provvisorio un terzo delle maggiori imposte e notificava una cartella di pagamento. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo, tra l'altro, che l'atto era privo di efficacia perché la società era estinta, che il precedente giudicato avrebbe impedito la riscossione, e che l'appello dell'Ufficio era inammissibile perché proposto nei confronti di soggetto non più esistente e privo di specificità. Con il ricorso per cassazione deduceva cinque motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello; inammissibilità dell'appello perché proposto contro una società estinta; genericità dei motivi di appello; vizio di motivazione sulla mancata estensione degli effetti della precedente sentenza favorevole alla società e ad uno dei soci; vizio di motivazione sulla ritenuta legittimità della cartella emessa dopo la comunicazione di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte documenti l'avvenuta definizione agevolata della cartella oggetto di causa e il pagamento delle rate dovute, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere determina l'assorbimento dell'esame dei motivi di ricorso, non essendo più necessario decidere sulle censure formulate avverso la sentenza impugnata.
  • La prova della sopravvenuta definizione agevolata può essere prodotta in cassazione mediante deposito dei documenti pertinenti, purché ritualmente portati a conoscenza della controparte ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCaso fortuito e forza maggiore

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