Cassazione Civile, Ordinanza n. 18927/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della prova della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, intervenuta sulla cartella oggetto del giudizio, con pagamento delle rate e documentazione ritualmente notificata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per ILOR relativa all'anno d'imposta 1997 notificato a una società in nome collettivo già cancellata dal registro delle imprese, con successivi avvisi ai soci per il maggior reddito ripartito pro quota. Dopo un primo contenzioso definito con pronunce di merito e un successivo ricorso per cassazione poi rinunciato, l'agente della riscossione iscriveva a ruolo a titolo provvisorio un terzo delle maggiori imposte e notificava una cartella di pagamento. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo, tra l'altro, che l'atto era privo di efficacia perché la società era estinta, che il precedente giudicato avrebbe impedito la riscossione, e che l'appello dell'Ufficio era inammissibile perché proposto nei confronti di soggetto non più esistente e privo di specificità. Con il ricorso per cassazione deduceva cinque motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello; inammissibilità dell'appello perché proposto contro una società estinta; genericità dei motivi di appello; vizio di motivazione sulla mancata estensione degli effetti della precedente sentenza favorevole alla società e ad uno dei soci; vizio di motivazione sulla ritenuta legittimità della cartella emessa dopo la comunicazione di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 36, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione/omessa pronuncia della sentenza di appello
art. 132, secondo comma, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicata come norma di censura per i vizi processuali dedotti
art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere la genericità/inammissibilità dell'appello tributario
richiamato dal ricorrente quale parametro della specificità dei motivi di appello
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per i vizi motivazionali denunciati
richiamato nel racconto dei fatti in relazione alla rinuncia al precedente ricorso per cassazione
consente il deposito/notificazione in cassazione dei documenti relativi alla definizione agevolata, utilizzati per dimostrare la cessazione della materia del contendere
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
base normativa della definizione agevolata della cartella, dalla quale è derivata la cessazione della materia del contendere
legge 1° dicembre 2016, n. 225
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte documenti l'avvenuta definizione agevolata della cartella oggetto di causa e il pagamento delle rate dovute, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere determina l'assorbimento dell'esame dei motivi di ricorso, non essendo più necessario decidere sulle censure formulate avverso la sentenza impugnata.
- La prova della sopravvenuta definizione agevolata può essere prodotta in cassazione mediante deposito dei documenti pertinenti, purché ritualmente portati a conoscenza della controparte ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
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