Cassazione Civile, Ordinanza n. 27199/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una concessione cimiteriale originariamente rilasciata nel 1942 e poi seguita, secondo il Comune, da una nuova regolazione del rapporto con delibera comunale del 15 settembre 1994 e contratto del 22 novembre 1994, aventi durata ventennale. La parte privata aveva versato somme richieste dal Comune per la conferma/rinnovo della concessione e poi, ricevuta una ulteriore richiesta di pagamento per il rinnovo per 99 anni, aveva chiesto la restituzione di quanto versato assumendo che la concessione originaria fosse ancora vigente e che la delibera del 1994 e il successivo contratto fossero nulli per mancanza di causa. In cassazione la ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda riguardava la ripetizione di indebito e la validità/nullità del contratto, materie che, a suo dire, sarebbero devolute al giudice ordinario anche quando si discuta della validità o efficacia del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto del Tribunale secondo cui la controversia non aveva contenuto meramente patrimoniale, perché la domanda di restituzione era solo consequenziale alla contestazione della legittimità dell'atto autoritativo comunale con cui era stato instaurato un nuovo rapporto concessorio e della successiva regolazione del rapporto. Poiché l'accertamento richiesto implicava il sindacato sull'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione in materia di concessione demaniale cimiteriale, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in via esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. La Corte ha inoltre rilevato la novità e quindi l'inammissibilità della questione relativa alla qualità di erede universale dell'originario concessionario, non risultante dalla sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Le controversie che implichino la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; sono invece devolute al giudice ordinario solo le liti a contenuto meramente patrimoniale.
La Corte richiama la subentro processuale della ricorrente quale successore della parte originaria.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dovuto, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a concessioni amministrative, la giurisdizione ordinaria sussiste solo se la lite ha contenuto esclusivamente patrimoniale e non richiede di sindacare poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione.
- Se la domanda di restituzione di somme presuppone la contestazione della validità di un atto autoritativo che ha inciso sul rapporto concessorio, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- La qualificazione della pretesa come ripetizione di indebito non basta a radicare la giurisdizione ordinaria quando l'accertamento del dovuto dipende necessariamente dalla previa verifica della legittimità dell'esercizio del potere pubblico.
- Nel riparto di giurisdizione sulle concessioni, conta l'effettivo oggetto del giudizio: se si discute della regolazione autoritativa del rapporto concessorio o della sua cessazione, la controversia è attratta alla giurisdizione amministrativa.
- Questioni nuove introdotte solo in cassazione e non risultanti dal giudizio di merito non possono essere utilmente esaminate.
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